Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19516 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30184-2014 proposto da:

G.F., GE.VI., GE.NI., domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO LO POLITO e ANTONIO

FLORIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA IN PLRPT, succeduta ad ENEL SPA – Società con

unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA,VIA CHISIMAIO 29, presso lo studio

dell’avvocato OLIVIA POLIMANTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARCO MAMMOLITI, GIANCARLO POMPILIO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1729/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Castrovillari con sentenza 23.4.2007 riconosceva la responsabilità di ENEL Distribuzione s.p.a. e condannava la società al risarcimento dei danni derivati dal danneggiamento di abeti e piante ad alto fusto conifere nel fondo boschivo di proprietà di Ni. e Ge.Vi. e di G.F., sul quale gravava servitù di elettrodotto, causato nel corso dei lavori di manutenzione della linea elettrica eseguiti nell’anno 2001.

La decisione veniva integralmente riformata in secondo grado dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 9.12.2013 n. 1729 che riteneva dimostrata, per prove orali, la estraneità dell’ENEL s.p.a. ai fatti relativi all’anno 2001, essendo risultato che i lavori erano stati eseguiti dalla ditta appaltatrice Italwork e non avendo i proprietari del fondo fornito prova di una responsabilità indiretta della società committente per culpa in eligendo o per ingerenza diretta nella esecuzione dei lavori affidati in appalto.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione dai proprietari del fondo con un unico mezzo per omesso esame di fatto decisivo.

Ha resistito con controricorso ENEL Distribuzione s.p.a.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale viene dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo consistente nella “inesistenza s/o non provato contratto di appalto. Responsabilità per culpa in eligendo dell’ENEL”.

Sostengono i ricorrenti che la esistenza di un contratto di appalto era stato da essi contestata con le memorie di replica ex art. 281 quinquies c.p.c. depositate in primo grado in data 22.2.2007 e quindi anche con la comparsa di costituzione in grado di appello, e che la Corte territoriale non fornisce alcuna giustificazione del fondamento probatorio del proprio convincimento in quanto il contratto d’appalto avrebbe dovuto essere formato per iscritto e provato documentalmente.

Il motivo è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.

La censura per come è stata formulata, non risponde alla struttura del vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo, dimostrato in giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, così come delineata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze di appello pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Ed infatti il motivo di ricorso con il quale si intende fare valere il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere supportato dai seguenti elementi indefettibili:

individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti;

– incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di “decisività” ai fini della decisione di merito;

– “omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale (come ad es. nel caso in cui il Giudice formuli la “regula juris” del rapporto controverso omettendo, a monte, di considerare la prova acquisita al giudizio- di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ovvero di un fatto incompatibile con la realizzazione della fattispecie, che sia stato oggetto di verifica probatoria: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014) rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

Orbene non è revocabile in dubbio che il “fatto omesso” bene è possibile che rivesta anche consistenza negativa (ossia si identifichi con un fatto, comunque rilevante ai fini dell’accertamento della fattispecie costitutiva del diritto controverso, la cui esistenza sia stata esclusa dalla prova dei fatti contrari assunta nel giudizio), ma, nel caso di specie, la inesistenza del contratto d’appalto non è stata affatto dimostrata. Occorre al riguardo evidenziare l’errore in cui cadono i ricorrenti ipotizzando un onere della prova a carico di ENEL Distribuzione s.p.a.: la titolarità della posizione passiva nel rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio, integra un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria fatta valere dai danneggiati, spettando, quindi, a questi ultimi, a fronte della contestazione di detta titolarità passiva svolta dalla società convenuta con la comparsa di risposta in primo grado (cfr. sentenza appello, in motivazione pag. 7, ove viene riferito che ENEL aveva contestato, già “ante judicium”, con nota n.24/2001 di avere eseguito nel 2001 interventi diretti nel fondo nell’anno 2001) fornire la prova che il soggetto evocato in giudizio è l’autore dell’illecito o comunque il soggetto cui è legalmente imputabile la responsabilità civile derivante dall’atto illecito.

La questione relativa alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, attinente infatti al merito della lite, non costituisce una eccezione in senso stretto, soggetta al regime decadenziale disciplinato nel sistema processuale, ma, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata (sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto) nonchè – quando con essa vengano introdotti nuovi temi di indagine – alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l’ulteriore conseguenza che l’esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati – come tali inopponibili nelle fasi successive del processo – si verifica solo allorchè il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; id. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

La prova testimoniale aveva ad oggetto per l’appunto la individuazione dell’autore dell’illecito ovvero la dimostrazione del fatto allegato nell’atto di citazione, a fondamento della pretesa, secondo cui ENEL Distribuzione s.r.l. era indicata come la società responsabile dei danni arrecati al fondo boschivo: fatto rimasto escluso in quanto dalle risultanze probatorie, secondo la valutazione che delle stesse è stata compiuta dal Giudice di appello, è emerso che nell’anno 2001 alcun intervento diretto da parte di dipendenti ENEL Distribuzione s.p.a. è stato eseguito nel fondo, essendo intervenute invece maestranze del consorzio Italwork cui era stati commissionati da ENEL lavori di manutenzione della linea elettrica.

L’assunto difensivo dei ricorrenti secondo cui tra le risultanze istruttorie non vi era il documento comprovante l’affidamento dei lavori in appalto, se da un lato deve ritenersi irrilevante ove rivolto ad ipotizzare la necessità di una prova legale del contratto in forma scritta “inter alios”, venendo in rilievo il contratto esclusivamente come fatto storico dimostrativo della alterità del soggetto giuridico chiamato a rispondere dei danni, non venendo quindi in questione i requisiti di validità del negozio giuridico, ma soltanto la astratta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra ENEL ed il consorzio Italwork, giustificativo della accertata – in sede di verifica probatoria – presenza nel fondo boschivo dei dipendenti del consorzio nell’anno 2001.

Da quanto emerge dagli atti regolamentari non risulta, peraltro, che nei precedenti gradi di merito i proprietari del fondo abbiano svolto specifiche e tempestive richieste istruttorie in ordine alla esibizione del documento-contratto, tanto meno in ordine al contenuto dello stesso od alla ipotetica ingerenza diretta svolta da ENEL nella attività della ditta appaltatrice, essendosi limitati – per la prima volta soltanto con le memorie di replica in primo grado: cfr. ricorso pag. 5 – a contestare la esistenza di un contratto di appalto. Nè ancora risulta che a fronte della contestazione di ENEL Distribuzione s.p.a. e della indicazione del consorzio Italwork quale esecutore dell’intervento nell’anno 2001 i proprietari del fondo abbiano chiesto di estendere il giudizio a tale ente nei cui confronti formulare la domanda risarcitoria, ovvero abbiano modificato, nei termini perentori di cui all’art. 183 c.p.c., la domanda originaria – proposta nei confronti di ENEL – di condanna per responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., in quella di condanna per responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., comunque esaminata e rigettata dalla Corte territoriale per difetto di prova della responsabilità concorrente del committente, alla stregua del principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui l’autonomia dell’appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell’ipotesi di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando I’ appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale “nudus minister” dello stesso (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26/03/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 20/09/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016).

La critica rivolta alla sentenza interamente incentrata sulla richiesta – non consentita in sede di legittimità – di riesame e diversa valutazione delle risultanze probatorie, si pone al di fuori, pertanto, dello schema normativo del vizio di legittimità denunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), incorrendo nella sanzione della inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 02017

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