Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19515 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13173/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PATERNO’, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO VERNILE giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle Entrate ha notificato alla parte contribuente P.A., dopo contraddittorio, avviso di accertamento con cui ha rettificato il reddito imponibile per l’anno di imposta (OMISSIS) sulla base degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito con L. n. 427 del 1993.

La contribuente ha proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale di Rieti che lo ha accolto, ritenendo tra l’altro non sensibile lo scostamento rispetto allo studio di settore.

La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio in Roma, che ha affermato che la cessazione dell’azienda qualche mese dopo il termine dell’anno oggetto di accertamento fosse tale da giustificare il reddito dichiarato. Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, rispetto al quale la parte contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va anzitutto affermata l’ammissibilità del ricorso, nonostante che nell’intestazione di esso la sentenza impugnata della commissione tributaria regionale sia indicata erroneamente come “n. 227/39/09 pubblicata in data 25.3.2009” in luogo dei dati corretti “n. 50/38/09 pubblicata il 26 marzo 2009”. Come ritenuto da questa corte in altre occasioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata o erronea indicazione della sentenza impugnata, comminata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, trovando la sua giustificazione nella necessità che la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza sottoposta ad impugnazione, va dichiarata solo quando l’indicazione della sentenza impugnata manchi del tutto ovvero sia così incerta da rendere, in concreto impossibile la identificazione della sentenza stessa, in quanto comprensibile dall’intero contesto del ricorso e segnatamente dai cenni in fatto contenenti la sintetica esposizione dell’intero svolgimento del processo (cfr. ad es. sez. 2, n. 138 del 2016 e sez. lav. n. 7053 del 2009). Nel caso di specie, nel testo del ricorso sono contenuti brani della sentenza della commissione tributaria regionale, nonchè gli estremi e brani della sentenza di primo grado, che è anche prodotta in copia al pari della sentenza impugnata; ne deriva l’indiretta ricostruibilità dell’identificazione della sentenza impugnata, a dispetto dell’errore materiale contenuto nell’intestazione. La riconoscibilità e l’emendabilità dell’errore sono confermate dall’avvenuta identificazione della sentenza ad opera della controricorrente.

2. – Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione. Sostiene che – in relazione al fatto decisivo costituito dallo scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore – non è dato comprendere come, “andando ben al di là dei fatti prospettati” dalla parte ricorrente, la commissione tributaria regionale abbia potuto affermare che la cessazione dell’azienda qualche mese dopo il termine dell’anno oggetto di accertamento sia tale da giustificare il reddito dichiarato, ancorchè inferiore di quello risultante dallo studio di settore, non indicando quali fossero le prove addotte a sostegno del fatto meramente allegato, nonchè trascurando quanto dedotto dall’ufficio.

2. – Il motivo è inammissibile.

3. – Come affermato più volte, anche in sede di sez. un. (n. 7931 del 2013), da questa corte, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ciò da cui consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche dogliahze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.

4. – Nella specie, si legge nella sentenza impugnata, da un lato, che “le osservazioni e i fatti dedotti dalla parte, peraltro debitamente provati, in particolar modo la cessazione dell’azienda avvenuta qualche mese dopo rispetto all’anno dell’accertamento, siano tali da giustificare il reddito dichiarato, ancorchè inferiore a quello risultante dallo strumento accertativo degli studi di settore…”, dall’altro che “inoltre si considera pure che nel caso in esame due indicatori su tre danno la coerenza e il terzo non la raggiunge per l’1%”. Concludeva la sentenza che “su queste premesse” (scilicet, entrambe le premesse) si ritiene di respingere l’appello”. Ciò posto, ne deriva che la corte è stata investita con ricorso che ha formulato censura in ordine alla “ratio” costituita dalla giustificazione dello scostamento attraverso, tra l’altro, la cessazione dell’azienda, mentre il ricorso è rimasto carente di specifiche censure avverso la ritenuta giustificazione a cagione dello scostamento solo su uno di tre parametri, e ciò per l’1% soltanto, costituente una autonoma ragione posta a sostegno della impugnata decisione.

5. – Stante l’inammissibilità del ricorso per quanto innanzi, resta assorbito l’esame dell’eccezione di inammissibilità del motivo per carenza del quesito in fatto ex art. 366 bis c.p.c., sollevata dalla controricorrente.

6. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro duemiladuecento per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA