Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19515 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19515 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 2357-2013 proposto da:
IORIO LUIGI RIOLGU38S20A064P, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso
SUPREMA

DI

LA CANCELLERIA DELLA CORTE

CASSAZIONE,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato FERDINANDO DEL MONDO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2018
1225

COMUNE DI AFRAGOLA,

in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO

ARENULA 34, presso lo studio dell’avvocato GENNARO
TERRACCIANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato

ANTONIO MESSINA, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 23/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 2647/2012 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 04/08/2012 R.G.N. 9556/2008.

Camera di consiglio del 21 marzo 2018 – n.29 del ruolo
R.G. n. 2357 del 2013
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

R.G. n. 2357 del 2013

che con sentenza in data 4 agosto 2012, la Corte di Appello di Napoli ha confermato
la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva rigettato la domanda di
Luigi Iorio, il quale, premesso di essere dipendente del Comune di Afragola, quale
custode con alloggio presso un edificio destinato sino al 1988 a macello comunale e
poi a sede del servizio ecologia e parcheggio auto, aveva chiesto la condanna
dell’ente, relativamente all’anno 2002, al pagamento delle retribuzioni per il lavoro
prestato la domenica, nelle festività infrasettimanali e, a titolo di danno biologico, per
il mancato godimento del riposo settimanale, oltre accessori e spese;
che avverso la sentenza della Corte d’Appello, Luigi brio ha proposto ricorso affidato
a due motivi, cui ha resistito il Comune di Afragola con controricorso;
che parte ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce “errata interpretazione, falsa applicazione e violazione
di legge. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, art. 360 numeri 3 e 5
c.p.c.; artt. 112, 113 e 115 c.p.c, art. 2109 e 2700 c.c.; art. 17 d.P.R. n. 268 del
1987, artt. 90,91,92 e 76 del Regolamento del personale dipendente del comune di
Afragola. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza
della Corte territoriale nella parte in cui, pur avendo affermato che l’attività di custodia
nelle giornate di domenica e festive era prevista dal Regolamento Comunale, ha
ritenuto non provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di tale attività nelle
suddette giornate. Il ricorrente, poi, riesamina i mezzi istruttori assunti nei gradi di
merito e contesta la valutazione degli stessi da parte della Corte territoriale;
2.

con il secondo motivo, il ricorrente deduce la errata interpretazione, falsa

applicazione e violazione di legge. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
1

RILEVATO

art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; omessa applicazione, errata interpretazione, violazione di
legge. Omessa applicazione, errata interpretazione, violazione di legge, con
riferimento agli artt.112,113,115 c.p.c.; art. 36 Cost.; art. 2109 c.c., art. 17 d.P.R. n.
268 del 1987; artt. 90,91,92 e 76 del regolamento del personale dipendente del
Comune di Afragola; art. 14 CCNL Regione – enti Locali del 5.10.2001.

1.1.11 primo motivo, così come formulato, è inammissibile.
La Corte territoriale, interpretando l’art. 91 del Regolamento del personale dipendente

attribuire al custode, nei giorni festivi, un dovere di generica sorveglianza
dell’immobile, che è tipico delle mansioni svolte senza previsione di alcun compenso
aggiuntivo, perché insito nella funzione svolta….. La vigilanza generica rientra,
pertanto, nel sínallagma contrattuale delle prestazione lavorativa e, in tanto può dar
luogo a compensi aggiuntivi, in quanto vi sia una richiesta dell’Amministrazione che
esorbita dai compiti cui normalmente è tenuto il dipendente”.Sulla carenza di prova in
ordine ad un impegno diverso da quello previsto dal suddetto regolamento, inerente ai
compiti di custodia generica, si fonda la pronuncia di rigetto della Corte territoriale.
A fronte di tale interpretazione, il primo motivo è inammissibile, in quanto tende alla
rivalutazione di merito della fattispecie controversa, in violazione delle regole proprie
del giudizio di legittimità, non essendo la Corte di cassazione giudice del fatto in senso
sostanziale, sicchè la parte non può censurare le risultanze processuali contenute nella
sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione”(ex plurimis
Cass. n. 25332 del 28.11.2014);

2.1. anche il secondo motivo è inammissibile. Come già ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n. 27456 del 20/11/2017, Cass. n.
10581 del 1998, n. 5038 del 1998 e n. 9239 del 2011) i regolamenti interni_

degli enti pubblici non hanno valore normativo, sicché in sede di legittimità
sono denunciabili – ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. – soltanto per violazione o
falsa applicazione degli specifici criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 e ss.
c.c. Inoltre il motivo, anche se in parte formulato sotto il profilo della violazione
di legge, in realtà contesta al giudice di merito di aver erroneamente
ricostruito, nella situazione di fatto in concreto accertata, gli elementi
costitutivi di una fattispecie normativamente regolata, giacchè tale valutazione
comporta non un giudizio di diritto, ma una censura in fatto.(Cfr. Cass. n. 6653
del 2005).Quanto alla formulazione del medesimo motivo sotto il profilo del n.
2

del Comune di Afragola, ha ritenuto che “il senso della disposizione è quello di

5 dell’art. 360 c.p.c., deve affermarsene altresì la inammissibilità, in quanto la
censura di vizio della motivazione non può essere intesa a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al
diverso convincimento soggettivo della parte, non potendosi, in particolare,
proporre con esso un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei dati
acquisiti, attenendo – tali aspetti del giudizio – al libero convincimento del

rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.;
in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e,
perciò, in una richiesta diretta ad una nuova pronuncia sula fatto, sicuramente
estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.(Cfr., in termini
Cass. n. 9233 del 20.4. 2006).
La sentenza di questa Corte n. 14389 del 2016, allegata alla memoria
depositata da parte ricorrente il 26.2.2018, non si attaglia al caso di specie, in
quanto, in tal caso, la impugnata sentenza Corte di Appello di Napoli,
confermata dalla sentenza di legittimità, partiva dal diverso presupposto della
sussistenza della prova dei fatti costitutivi della domanda, sulla base della non
contestazione sulla circostanza che il dipendente addetto a mansioni di
custode, avesse svolto attività di custodia,in favore del Comunei di domenica e
nei giorni festivi) senza godere di riposi compensativi.
3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per spese,
oltre 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale del 21.3.2018

giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento

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