Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19515 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12920-2014 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FRANCESCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CASTAGNARO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FRANCESCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CASTAGNARO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FATA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

Nonchè da:

FATA ASSICURAZIONI SPA a mezzo della proprio mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTION S.C.P.A., in persona dei

suoi procuratori speciali P.V. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 22388/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma con sentenza 8.11.2013 n. 22388 in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace di Roma n. 5891/2010, dichiarava la responsabilità esclusiva di M.A. proprietario e conducente del veicolo, assicurato per la RCA con FATA Ass.ni Danni s.p.a., scontratosi con il veicolo di proprietà di G.S., ma rigettava la domanda di risarcimento danni in quanto non erano state offerte prove idonee a determinare la quantificazione dei danni materiali riportati dal veicolo.

La sentenza è stata impugnata per cassazione dal G. con tre motivi.

Ha resistito la società assicurativa, rappresentata dalla mandataria Generali Business Solution s.c.p.a., con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, contrastato dal controricorso della parte ricorrente.

Non ha svolto difese M.A. cui il ricorso principale è stato ritualmente notificato ex art. 149 c.p.c. in data 8.5.2014 ed il ricorso incidentale in data 17.6.2014

G.S. e Fata Assicurazioni Danni s.p.a. hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Ricorso principale.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2054,1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (primo motivo), la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (secondo motivo) e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (terzo motivo), sostenendo che la produzione in giudizio di preventivi di spesa dettagliati quanto alle descrizioni delle riparazioni da effettuare, e della documentazione fotografica attestante la esistenza dei danni al veicolo riportati anche nel modulo CAI, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nello scontro, avrebbero consentito la liquidazione in via equitativa dei danni nell’importo richiesto. La sentenza era affetta anche da “insufficiente motivazione” in ordine al rigetto della prova sul “quantum”.

Con il primo motivo la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte è data dal mancato esercizio da parte del Giudice di merito del potere di liquidazione equitativa ex artt. 1226 (in materia contrattuale) richiamato in materia extracontrattuale dall’art. 2056 c.c..

Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016).

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo, infatti, non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare: non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010).

La applicazione del criterio di liquidazione in via equitativa non esonera, quindi, la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’ “iter” della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13288 del 07/06/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016), potendo, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorchè sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008), atteso che, come è stato puntualmente rilevato da questa Corte, la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste finanche nelle ipotesi di danno “in re ipsa”, in cui la presunzione si riferisce solo alli “an debeatur”, e non anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 18/11/2002), e tenuto altresì conto che, per quanto nell’operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell’ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 16992 del 18/08/2005).

Da tali premesse discende che la contestazione della non conformità a diritto dell’attività del Giudice che ha ritenuto insussistenti i presupposti legali per procedere alla liquidazione equitativa del danno, richiede, pertanto, che la parte provi che sia “obiettivamente impossibile” o “particolarmente difficile” dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18804 del 23/09/2015).

Orbene la documentazione fotografica prodotta in giudizio, così come la descrizione degli stessi riportata nel modulo CAI, è stata ritenuta idonea dal Tribunale a rappresentare la effettiva esistenza dei danni materiali riportati dal veicolo, mentre lo stesso Giudice di appello ha ritenuto, invece, non assistita da idonee allegazioni in fatto la valutazione del “quantum”, parametrata all’importo del costo dei materiali e della manodopera indicato nei preventivi di spesa.

Al riguardo la parte ricorrente ha omesso del tutto di specificare quali fossero i criteri di calcolo dei costi indicati nei preventivi che, in quanto mere opinioni sul valore del danno sono privi di qualsiasi efficacia probatoria ed in nulla si discostano dalle mere allegazioni di parte (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 15/05/2013), nonchè quali ostacoli di particolare difficoltà incontrasse la prova della esatta determinazione del “quantum” (ad esempio attraverso le fatture attestanti i costi di riparazione effettivamente sostenuti o la indicazione dei listini relativi ai materiali di ricambio originali ed alle categorie di lavoro redatti dalle associazioni di categoria o ancora prove orali attestanti i lavori di riparazione svolti ed il tempo occorso), non avendo, peraltro, il ricorrente neppure assolto al requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), che impone di trascrivere nell’atto di impugnazione il contenuto del documento indicato a parametro di verifica dell’errore contestato al Giudice di merito, in tal modo impedendo qualsiasi possibilità di controllo dello stesso, non avendo la Corte di legittimità accesso diretto ai fascicoli dei gradi merito.

Il motivo quindi si palesa inammissibile.

Inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo, attraverso i quali si viene surrettiziamente a veicolare, attraverso la censura di errore di diritto ed il vizio di nullità processuale, il diverso errore sul fatto, venendosi a contestare l’apprezzamento del Giudice di merito in ordine alla efficacia probatoria delle risultanze istruttorie, circoscritto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Esula, infatti, dal vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione, quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, non essendo peraltro consentito riproporre, sotto altra forma paradigmatica -attraverso la denuncia del combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la medesima censura dei “vizi di logicità” eliminati dall’attuale testo normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che per giurisprudenza consolidata il principio del “libero convincimento” ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie -riservato in via esclusiva al Giudice di merito- e come tale è insindacabile in sede di legittimità: deve ritenersi, infatti, assolutamente pacifico in giurisprudenza che la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013), essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

La motivazione della sentenza del Tribunale, se pure particolarmente stringata, raggiunge il requisito minimo costituzionale prescritto dall’art. 111 Cost., comma 6 avendo evidenziato il Giudice di merito che la mera descrizione fotografica e le indicazioni riportate nel modulo CAI non giustificava ex se la misura dei costi dei preventivi. Sussiste dunque il requisito motivazionale della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, incentrandosi tutta la critica svolta con la terza censura sulla inammissibile contestazione della “insufficienza logica” non più sindacabile in sede di legittimità.

B) Ricorso incidentale.

Il primo motivo (violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; “violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 secondo il quale ogni processo civile deve avere una ragionevole durata”), introduce una impugnazione incidentale autonoma, investendo la statuizione della sentenza di appello che ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il motivo è fondato.

L’art. 91 c.p.c., nel collegare la condanna alle spese giudiziali alla soccombenza, vieta che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; al di fuori di tale ipotesi, la statuizione sulle spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica che sono pur sempre spese del giudizio, è rimessa al criterio insindacabile del giudice del merito, che è libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalità la parte anche solo parzialmente soccombente (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1180 del 05/05/1973).

Nel caso di specie (causa introdotta con atto di citazione notificato il 10.4.2007) trova applicazione la disposizione del secondo comma dell’art. 92 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, dovendo pur sempre procedere il Giudice ad accertare la soccombenza della parte in base ad una valutazione unitaria delle domande ed eccezioni proposte con riferimento all’esito finale della lite (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008), non potendo frazionarsi a tal fine i diversi gradi di giudizio.

Orbene la sentenza di appello ha inteso arbitrariamente “frazionare” i motivi di gravame considerandoli come svolti a supporto di distinte ed autonome domande proposte in primo grado e dunque come se l’esito del giudizio di appello si fosse risolto in una pronuncia di condanna generica sull’ “an” – in cui è risultato vittorioso il G. – ed in una pronuncia definitiva che ha, invece, rigettato la domanda risarcitoria sul “quantum”.

Sulla base di questa fittizia ripartizione il Tribunale ha inteso ravvisare la “soccombenza reciproca” od i “giusti motivi” (non venendo la sentenza a chiarire la scelta operata al riguardo) che legittimavano la integrale compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio, violando in tal modo -statuendo la integrale compensazione delle spese per il primo e secondo grado di giudizio- il principio di unitarietà della valutazione dell’esito del giudizio ed il principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012), in relazione alla quale l’accertamento di responsabilità dell’ “an debeatur” costituisce il presupposto necessario per l’accertamento del “danno-conseguenza” nella sua esatta entità (fatta salva, per espresso disposto di legge – art. 278 c.p.c.-, la sola ipotesi, che non ricorre nella fattispecie, in cui il frazionamento della pretesa risarcitoria in autonome domande, oggetto di altrettante distinte pronunce giudiziali, suscettive quindi di determinare autonome situazioni di soccombenza nei rispettivi giudizi, sia stata operata per libera scelta dell’attore-danneggiato, e sempre che, in tal caso, il convenuto, costituendosi in giudizio, non abbia espressamente manifestato il proprio interesse ad estendere l’accertamento anche al quantum: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 15066 del 22/11/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 17250 del 05/12/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 19453 del 15/07/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 9404 del 27/04/2011).

In conseguenza, il primo motivo del ricorso incidentale trova accoglimento rimanendo assorbiti con il rigetto del ricorso principale gli altri motivi del ricorso incidentale condizionato- e la sentenza deve essere cassata in parte qua, potendo la Corte decidere nel merito, non occorrendo svolgere nuovi accertamenti in fatto, applicando le discipline tariffarie vigenti pro tempore, condannando la parte soccombente alla rifusione in favore della società assicurativa delle spese di entrambi i gradi di merito, tenuto conto del valore della controversia (Euro 7.600,00) come di seguito:

– primo grado: Euro 730,00 per onorari, Euro 700,00 per diritti, oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge;

– secondo grado (D.M. 20 luglio 29012, n. 140): Euro 550 fase studio, Euro 300 fase introduttiva ed Euro 700 fase decisoria, oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

In conclusione il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale va accolto quanto al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua, assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale e sono liquidate in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna G.S. alla rifusione in favore di FATA Assicurazioni Danni s.p.a. delle spese relative ai gradi di merito che vengono liquidate, quanto al primo grado, in Euro 730,00 per onorari, Euro 700,00 per diritti, oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, e, quanto al secondo grado, in Euro 550 fase studio, Euro 300 fase introduttiva ed Euro 700 fase decisoria, oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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