Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19514 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8496/2007 proposto da:

MOSTRE & FIERE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAIDANO FABRIZIO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NICHELINO in persona del Dirigente del Servizio Tributi pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 20, presso

lo studio dell’avvocato PERRAIUOLO MADDALENA, rappresentato e difeso

dall’avvocato REDI Giulietta, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 30/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis epe notificatagli.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Mostre & Fiere s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Nichelino (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di cartella esattoriale per Tarsu relativa all’anno 1998, la C.T.R. Piemonte, quale giudice del rinvio, riformava la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, aveva ridotto l’entità del tributo ai sensi del D.Lgs. n. 547 del 1993, art. 59.

Il primo motivo (col quale si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che vizio di motivazione) e il secondo motivo (col quale si deduce vizio ci motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) sono inammissibili.

In particolare, quanto alla censura per violazione di legge di cui al primo motivo, è sufficiente evidenziare che manca totalmente il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, essendo appena il caso di precisare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte, dovendo escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione (v. Cass. n. 23153 del 2007) ed inoltre che, in ogni caso, deve ritenersi altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (v. SU n. 6420 del 2008).

Le censure per vizio di motivazione sono anch’esse inammissibili innanzitutto perchè manca per ciascuna di esse l’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

E’ ancora da evidenziare che il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può riguardare solo l’accertamento in fatto, non la motivazione in diritto della sentenza.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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