Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19514 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14067/2017 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DANTE 314, presso lo studio dell’avvocato TATIANA DE DONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DE DONA;

– ricorrente –

contro

COMUNE AIROLA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIERLUIGI PUGLIESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1324/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La presente controversia torna alla cognizione dei Giudici di legittimità per la terza volta, dopo due successivi interventi che hanno cassato le decisioni del Tribunale di Benevento sull’appello avverso la sentenza n. 260/2002 del Giudice di Pace di Ariola. Con il primo intervento, la Cassazione ha rimesso la controversia al Tribunale in diversa composizione perchè fosse considerato che la strada sulla quale era avvenuto il fatto dannoso era da presumersi come ricompresa nel territorio comunale di Ariola, dovendo semmai il Comune provare il contrario; con il secondo intervento, la Cassazione ha sussunto la fattispecie nell’alveo della responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., ritenendo non corretto l’inquadramento della fattispecie nell’art. 2043 c.c. e dunque non necessaria la prova della sussistenza dell’insidia o del trabocchetto ai fini dell’accoglimento della domanda.

2. Con atto notificato in data 31/5/1999, A.F. aveva convenuto il Comune di Ariola innanzi al Giudice di Pace di Ariola per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) a causa della presenza di una buca estesa per la quasi totalità della larghezza sezionale della carreggiata, non segnalata, nella quale si era imbattuto mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Panda 30. Sin dalla costituzione innanzi al Giudice di Pace, l’amministrazione convenuta non aveva sostanzialmente contestato che il sinistro fosse avvenuto, escludendone però ogni imputabilità a sè per la prevalente considerazione che la modesta entità della buca lasciava dedurre che l’evento dannoso occorso fosse interamente da ascrivere alla condotta di guida dello stesso conducente, presumibilmente irrispettosa dei limiti di velocità presenti sul luogo e delle norme di comune prudenza da adottare in prossimità di curve cieche.

3. Con sentenza n. 1324/2016, pubblicata in data 12/5/2016, il Tribunale di Benevento rigettava ancora una volta l’appello affermando che: “la condotta di guida dell’attore si pone come antecedente causale di per sè solo idoneo al determinarsi dell’evento dannoso, recidendo, quindi, il nesso causale tra res sotto la custodia dell’amministrazione convenuta e danno”.

4. Con ricorso notificato in data 25/5/2017, il danneggiato propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1324/2016,pubblicata il 12705/2016, deducendo due motivi di ricorso. Il Comune resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in ordine alla ripartizione dell’onus probandi in tema di responsabilità oggettiva, in tesi esclusa in base a un’ipotetica e teorica colpa del danneggiato rimasta del tutto non dimostrata, riconducendosi la fattispecie ancora nell’alveo dell’art. 2043 c.c., ricusato dal giudice di legittimità in sede di cassazione con rinvio.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La prova della sussistenza di un nesso causale tra res e danno incombe sull’attore, e per la sua configurazione è sufficiente la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, che può essere rappresentato da un comportamento colposo della vittima in grado di recidere completamente il nesso causale tra res in custodia e danno (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).

1.3. Il giudice del rinvio, nel valutare gli elementi di prova raccolti, da un lato ha escluso che la buca presente sul manto stradale, profonda di pochi millimetri e in parte compensata dal brecciolino all’interno della stessa, potesse costituire un pericolo per chi avesse adottato una condotta di guida rispettosa del limite di 50 km/h e della situazione dei luoghi; dall’altro, ha ritenuto che la deformazione dei cerchi e le lesioni subite dall’attore al rachide cervicale, tenuto conto della scarsa profondità della buca, costituiscano dati significativi di una condotta di guida non rispettosa dei limiti di velocità all’interno dei centri abitati, ancor più considerando che il conducente proveniva da una curva a visuale cieca.

1.4. Il Giudice ha dato quindi conto di avere applicato i principi in materia di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., secondo il dictum contenuto nella sentenza rescindente del giudice di legittimità n. 8282/14, operando una valutazione delle prove acquisite in termini di insufficienza in concreto a provare un nesso causale tra res e danno subito. Tale apprezzamento, basato sull’analisi delle prove raccolte, ritenute in grado di dimostrare una scarsa potenzialità dannosa della cosa in condizioni di guida normale, è del tutto in linea con gli orientamenti espressi in materia, ove ci si avvale anche di argomenti presuntivi in ordine alla valutazione della prova; in più, esso non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove il ragionamento sia sorretto da pertinenti argomentazioni in fatto, e non su una presunzione di colpa del danneggiato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante, ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che la colpa del danneggiato sarebbe stata desunta da valutazioni sulla condotta in contrasto con le risultanze probatorie emerse (dichiarazioni della moglie attestanti che il marito andava a velocità regolare), smentite dalle fotografie in atti (attestanti invece la reale profondità della buca sita sul sedime stradale).

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto riguarda una diversa valutazione delle prove raccolte e acquisite, e non tanto un’omessa valutazione di circostanze decisive e discusse, costituenti la ratio del limitato sindacato in fatto ammesso in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. S.U. n. 8053/2014).

3. Conclusivamente il ricorso è inammissibile; si condanna conseguentemente il ricorrente alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA