Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19514 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. un., 14/09/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/09/2010), n.19514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11237-2009 proposto da:

COPIN S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. DE ROSSI 30, presso lo

studio degli avvocati FEROLA RAFFAELE, FEROLA RENATO, che la

rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S. ((OMISSIS)), C.A., C.M.

R., V.G., i primi tre in proprio e nella qualità di

eredi di C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso la Dott.ssa LATERZA CRISTOFARO AGNESE,

rappresentati e difesi dall’avvocato D’ACUNTO GIUSEPPE, per delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA QUALE COMMISSARIO

STRAORDINARIO DEL GOVERNO EX L. 22 dicembre 1984, n. 887, ART. 11,

COMMA 18^, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente con procura –

sul ricorso 11240-2009 proposto da:

COPIN S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. DE ROSSI 30, presso lo

studio degli avvocati FEROLA RAFFAELE, FEROLA RENATO, che la

rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA QUALE COMMISSARIO

STRAORDINARIO DEL GOVERNO EX L. 22 dicembre 1984, n. 887, ART. 11,

COMMA 18^, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

V.M. ((OMISSIS)), V.D., V.E.,

V.S., V.L., V.A., in proprio e nella

qualità di eredi di D.F.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso la dott.ssa LATERZA CRISTOFARO AGNESE,

rappresentati e difesi dall’avvocato D’ACUNTO GIUSEPPE, per delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

sul ricorso 11245-2009 proposto da:

COPIN S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. DE ROSSI 30, presso lo

studio degli avvocati FEROLA RAFFAELE, FEROLA RENATO, che la

rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.A. ((OMISSIS)), E.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso la

Dott.ssa LATERZA CRISTOFARO AGNESE, rappresentati e difesi

dall’avvocato D’ACUNTO GIUSEPPE, per delega in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA QUALE COMMISSARIO

STRAORDINARIO DEL GOVERNO EX L. 22 dicembre 1984, n. 887, ART. 11

COMMA 18^, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente con procura –

avverso le sentenze nn. 36/2008 depositata il 25/1/2008 (r.g. n.

11237/2009), n. 44/2008 depositata il 04/12/2008 (r.g. n.

11240/2009), n. 40/2008 depositata il 25/11/2008 (r.g. n. 11245/2009)

della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI presso la Corte d’Appello

di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

uditi gli avvocati FEROLA Raffaele, D’ACUNTO Giuseppe, RANUCCI Diana

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo

motivo, accoglimento del secondo e del terzo, assorbito il quarto;

rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presidente della giunta regionale campana, quale commissario straordinario del governo ai sensi della L. n. 887 del 1984, art. 11, comma 18, ha affidato al consorzio COPIN s.p.a. alcuni lavori per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale in aree interessate al bradisismo.

A tal fine è stata disposta l’occupazione urgente e l’asservimento di alcune aree di proprietà di C.S., C.A., C.M.R. e V.G. i quali, dopo aver ottenuto dalla Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli la determinazione dell’indennità di occupazione provvisoria, a seguito dell’emissione del definitivo provvedimento ablatorio, hanno convenuto davanti alla stessa Giunta il presidente della giunta regionale e la COPIN per ottenere la determinazione dell’indennità di espropriazione, l’indennità di occupazione per il periodo successivo alla prima sentenza nonchè.

L’indennità di occupazione e di asservimento di ulteriori aree e, quanto a V.G., anche l’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17 oltre alla rivalutazione monetaria.

La Copin ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza della domanda.

Il presidente della giunta regionale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza del 25 novembre 2008 n. 36 la Giunta speciale, dopo aver dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e 84 e il difetto di legittimazione passiva del presidente della giunta regionale ha determinato l’indennità di espropriazione (rigettando la domanda di rivalutazione monetaria e di liquidazione dell’indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto in quanto già liquidata nel precedente giudizio per la determinazione dell’indennità di occupazione), l’indennità di asservimento definitiva, l’indennità di occupazione legittima sia per le aree già espropriate che per quelle per le quali non era stato ancora emesso decreto di esproprio.

La Copin ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.

I privati hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale affidato a due motivi; hanno anche depositato memoria illustrativa.

Il ricorso è stato iscritto al n. 11237 r.g. del 2009.

In relazione a vicende analoghe, che hanno interessato l’occupazione, prima, e l’espropriazione poi di aree di proprietà di M., D., E., S., A. e V.L., da un lato, e D.V.A. e E.R., dall’altro, i quali hanno proposto domande di contenuto identico a quella dei C. e della V. la Giunta speciale ha pronunciato il 25 novembre 2008 sentenza n. 44 e 40 avverso le quali la Copin ha proposto ricorsi di identico contenuto, rubricati ai numeri 11237, 11240, 11245 del 2009 ai quali resistono con controricorso di identico contenuto i privati che hanno anche proposto ricorso incidentale e hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, anche se proposti avverso distinte sentenze, possono essere riuniti per parziale identità delle parti e perchè prospettano le stesse questioni. Del pari vanno riuniti ai ricorsi principali i ricorsi incidentali proposti nei confronti dello stesso provvedimento.

Con il primo motivo, deducendo la violazione della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, L. n. 219 del 1981, art. 80, della L. n. 887 del 1984 e del D.P.R. n. 327 del 2001, la COPIN critica la sentenza della Giunta speciale per avere proceduto alla determinazione del valore venale dei suoli di cui si tratta, attribuendo loro un valore superiore a quello agricolo medie della coltura più redditizia, non ostante che sull’area interessata vigesse un vincolo urbanistico di in edificabilità assoluta.

Con il secondo mezzo la ricorrente deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine all’attribuzione ai suoli interessati alla procedura ablatoria di un valore superiore al valore agricolo medio e con il terzo motivo, deducendo un ulteriore profilo di carenza assoluta di motivazione, lamenta che non siano stati indicati gli elementi fattuali sui quali si è svolta l’indagine istruttoria dei componenti tecnici.

In via subordinata la ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. n. 219 del 1919, art. 17, L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, perchè tali norme ammetterebbero una sorta di c.t.u. senza garanzia del contraddittorio e di difesa.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè prospettano identica questione, non sono fondati.

Non è infatti vero che le sentenze impugnate abbiano attribuito alle aree di cui si tratta un valore venale superiore a quello agricolo medio, avendo la Giunta speciale esattamente rilevato che dette aree erano esterne al centro edificato e che il p.r.g. del comune di Napoli ne prevedeva la destinazione a componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio, anche se comprese nel perimetro di (OMISSIS), zona altamente edificata. Inoltre la sentenza impugnata afferma che, pur tenendo queste caratteristiche urbanistiche le aree erano state valutate sulla base di indagini dei componenti tecnici della Giunta che avevano accertato il valore di suoli analoghi per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Manifestamente infondata è poi la questione di costituzionalità sollevata in via subordinata perchè le parti hanno ampia facoltà di presentare memorie, consulenze tecniche di parte e, in genere, di provare le proprie allegazioni.

2. Con i ricorsi incidentali le parti private lamentano, che sia stata rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria delle indennità liquidate. Inoltre la V., V.M. e E. R. lamentano anche che sia stata rigettata la domanda di indennità aggiuntiva loro spettante in quanto coltivatori diretti.

Il ricorsi incidentali non sono fondati.

Quanto al rigetto della domanda di indennità ingiuntiva, è corretta l’affermazione della Giunta speciale secondo cui tale indennità non è frazionabile ed era già stata liquidata nel precedente giudizio davanti alla stessa Giunta, essendo orientamento pacifico (Cass. n. 21434, 2238 del 2007, 19635/2005, 11609/1992) che tale indennità deve essere determinata in modo autonomo rispetto all’accertamento delle indennità spettante al proprietario espropriato e la sua misura è sempre pari al solo valore agricolo medio del fondo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.

Le sentenze impugnate hanno, inoltre, esaminato e rigettato le domande di rivalutazione monetaria osservando che le indennità liquidate costituiscono debiti di valuta e che non era stato neppure allegato il maggior danno da svalutazione monetaria.

L’affermazione è giuridicamente corretta e immune da vizi logici.

3. Stante la reciproca soccombenza le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

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