Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19514 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17046/2020 proposto da:
A.O.A., rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Maria
Mauro, (Pec: mauro.nicolettamaria.ordavvle.legalmail.it) giusta
procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;
– intimato –
avverso la sentenza n. 594/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 25/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/04/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
A.O.A., alias A.O.H., nigeriano, ricorre per cassazione con unico mezzo avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, perché la decisione sarebbe stata assunta “facendo riferimento ad informazioni tratte da fonti non aggiornate, risalenti agli anni 2017 e 2018”;
il motivo è inammissibile perché assolutamente generico, neppure essendo precisato a quale forma di protezione il ricorrente abbia inteso riferire la censura;
a ogni modo la corte territoriale ha evidenziato che le informazioni assunte erano ricavabili da report di organizzazioni internazionali (Amnesty International 2017/2018) nonché dall’EASO, e a fronte di tanto il ricorrente ha omesso di specificare in qual senso la situazione attuale, in base a eventuali divergenti fonti a suo dire più aggiornate, si sarebbe dovuta considerare mutata (v. Cass. n. 4037-20, Cass. n. 21932-20, Cass. n. 22769-20);
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021