Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19514 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14484 dell’anno 2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA n.

71/C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CORVAGLIA, giusta procura

a margine del ricorso

– ricorrente –

nei confronti di:

M.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANDIA n.

102, presso VALERIO ROCHIRA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE ROCHIRA E MADDALENA BOSELLI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

765/2014, depositata in data 5 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 21

giugno 2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Rossi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.P.A. evocò in giudizio M.V., R.A.R. e la società F.lli M. di M.V. & C. s.n.c. per far dichiarare la simulazione relativa soggettiva: (a) dell’atto del 18.9.1997 costitutivo della società convenuta con attribuzione a M.V. di una partecipazione del 70% e ad R.A.R. del 30%, (b) dell’atto del 28.12.1999 di acquisto da parte dell’attore di una quota del 35% dal germano V. e di una quota del 15% da R.A.R. nonchè (c) dell’atto del 18.5.2000 di cessione dall’attore al fratello V. della quota del 20%; assumendo la fittizietà di tali atti nella parte in cui attribuivano la qualità di socio ad R.A.R., chiese accertarsi “la titolarità in capo a M.P.A. e M.V. del 50% ciascuno del capitale sociale della F.lli M. di M.V. & C. s.n.c. sin dalla data di costituzione della stessa”.

In parziale accoglimento delle descritte domande, il Tribunale di Lecce dichiarò la simulazione unicamente dell’atto indicato sub (c), ritenendo effettivamente voluti gli altri due atti; per l’effetto accertò la titolarità in capo a M.P.A. di una quota del 50% della società, dichiarando le residue partecipazioni ripartite tra M.V., nella misura del 35%, e R.A.R., nella misura del 15%; condannò M.V. alla refusione delle spese di lite in favore dell’attore e dispose invece la compensazione integrale delle spese tra quest’ultimo e R.A.R..

La Corte di Appello di Lecce ha rigettato gli appelli separatamente proposti da M.V. e (in ordine al solo regolamento delle spese di lite) da R.A.R..

Propone ricorso per cassazione M.V., affidandosi a due motivi; resiste M.P.A. con controricorso illustrato da memoria.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si deduce l’inosservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: a fronte della richiesta attorea di simulazione soggettiva della partecipazione sociale attribuita ad R.A.R. e di riconoscimento della qualità di soci per quote eguali di M.V. e P.A., la Corte territoriale ha invece accertato la titolarità di una quota pari al solo 35% in capo a M.V., così erroneamente segmentando la unica ed indissolubile domanda proposta.

Il motivo – che ripropone, quasi pedissequamente, i rilievi già sottoposti al giudice di appello e disattesi con compiuta ed esaustiva motivazione – è infondato.

La impugnata sentenza ha reputato frutto di un accordo simulatorio unicamente l’atto di cessione di quote stipulato tra i germani M. in narrativa menzionato sub (c): il riconoscimento della partecipazione societaria di M.V. nella misura (inferiore a quella domandata) del 35% costituisce pertanto corretta conseguenza della accertata natura non fittizia degli altri due atti oggetto del contendere.

Con tale decisione, il giudice di merito non ha dunque attribuito all’attore un bene maggiore di quello richiesto o un bene non richiesto, ma si è invece limitato ad accogliere la domanda soltanto parzialmente (sull’applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cfr. Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 08/04/2014, n. 8132).

2. Con il secondo motivo, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2724 c.c., comma 1, n. 1 e dell’art. 2729 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si assume che la sentenza abbia conferito valenza asseverativa alla prova per presunzioni, erroneamente ravvisando un principio di prova scritto in due scritture private (rispettivamente datate 21.05.2008 e 09.10.2008) intercorse tra i germani M..

La censura è inammissibile, prospettando, in sostanza, una diversa lettura delle emergenze istruttorie acquisite in giudizio.

Essa, infatti, ha ad oggetto tipiche valutazioni di merito (in specie, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove) e si concreta in una inaccettabile istanza di revisione di tali valutazioni finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n. 12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434).

3. La disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA