Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19513 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19513 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 10314-2007 proposto da:
IMMOBILIARE CRISPA DI PASELLO BIANCA & C SAS IN
LIQUIDAZIONE, 010801400385, in persona del liquidatore legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto
Imperatore 22, presso lo studio dell’avvocato Pottino Guido Maria,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Brandoli Laerte,
come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

a–55

-041gir: 3 16 C

ROSSI ADRIANO,\aettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola
Di Rienzo 69, presso lo studio dell’avvocato Orlando Guido, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Tagliani Tiziano, Degli
Uberti Fazio, come da procura speciale in calce al controricorso;

– controficorrente –

63.10//3

Data pubblicazione: 23/08/2013

avverso la sentenza n. 238/2006 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 23/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Guido Maria Pottino per la ricorrente e l’avvocato

Guido Orlando per il controricorrente, che si riportano agli atti e alle
conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Lucio Capasso, che
conclude per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Immobiliare Crispa di Pasello Bianca C. s.a.s., in
liquidazione fu convenuta in giudizio nel dicembre del 1999 da
Adriano Rossi avanti al Tribunale di Ferrara per sentir dichiarare
risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto intercorso tra
le parti il 7 ottobre 1988 (promessa di vendita di villetta a schiera da
realizzarsi entro il 31 dicembre 1990) con restituzione dei 140 milioni
di lire versati e risarcimento del danno.
Era accaduto che: 1) con scrittura privata dell’i /8/1986 il Rossi aveva
promesso di acquistare dal geom. Felloni Giulio un’area di terreno sita
in località Focomorto di Ferrara al prezzo di L. 80.000.000,
interamente pagato; 2) con scrittura privata del 26/5/1988 la s.n.c. F.11i
Manfredini di Manfredini Cosimo e Costantino si era impegnata ad
acquistare detta area dall’attore al prezzo di L. 240.000.000, da pagarsi,
quanto a L. 100.000.000 al momento del rogito e, quanto a L.
140.000.000 mediante trasferimento di una delle villette da costruire sul
terreno sopra descritto; il rogito sarebbe stato stipulato
contestualmente alla registrazione presso la Camera di Commercio
della ditta Simec che avrebbe dovuto essere costituita entro il
15/7/1988; 3) il 7/10/1988 veniva stipulata tra il Rossi e la s.a.s.
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SIMEC di Manfredini Cosimo & C. la promessa di vendita della
villetta a schiera che avrebbe dovuto essere consegnata entro 18 mesi
dal rilascio della concessione e comunque entro 31/12/1990, con
l’impegno, in caso di mancata consegna entro il termine stabilito, di
restituire al Rossi “l’intera somma percepita ( L.140.000.00) oltre agli

terreno in questione direttamente dal geom. Felloni, sulla base della
scrittura del 7/10/1988; al Rossi , in quanto creditore della villetta a
schiera, era stata consegnata la polizza cauzionale stipulata il
5/12/1988 con la SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a.; 5) la SIMEC, nel
frattempo trasformatasi nella s.a.s. Immobiliare Crispa di Bianca
Pasello & C., si era resa inadempiente e il Rossi aveva ottenuto decreto
ingiuntivo per L. 140.000.000 nei confronti della SIC s.p.a. e la relativa
causa di opposizione era pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara.
2. Si costituiva in giudizio la s.a.s. Immobiliare Crispa di Pasello Bianca
& C., che chiedeva il rigetto della domanda e avanzava a sua volta
domanda riconvenzionale per l’accertamento della simulazione della
scrittura e della quietanza di pagamento del 7/10/88, per declaratoria
d’inopponibilità nei suoi confronti, ex art. 2704, delle scritture private
1/8/1986 e 26 maggio 1988, per l’annullamento la scrittura privata del
7 ottobre 1988 ai sensi dell’articolo 1394 codice civile per conflitto di
interessi tra Cosimo Manfredini e la società da lui rappresentata.
3. Il Tribunale di Ferrara con sentenza del 5 febbraio 2003 dichiarava
risolto il contratto del 7 ottobre 1988 per inadempimento della
Immobiliare Crispa e rigettava la domanda di risarcimento perché non
provata. Osservava il Tribunale che la domanda di simulazione era
sfornita di prova; che le scritture private 26/5/1988 e 7/10/1988
erano opponibili alla convenuta e che l’azione di annullamento era

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interessi”; 4) la Simec aveva acquistato con rogito 16/12/1988 l’area di

prescritta e comunque doveva ritenersi infondata, in assenza di prova
sul conflitto di interessi.
4. La Corte d’appello, adita dalla Immobiliare Crispa, rigettava
l’impugnazione nella quale erano state riproposte le censure relative
alla simulazione della scrittura 7 ottobre 1988, alla inopponibilità, per

maggio 1988, per non essere la società Immobiliare Crispa subentrata
nell’obbligo assunto dalla società di cui era rappresentante il
Manfredini e per la simulazione degli atti precedenti e collegati.
4.1 – Al riguardo la Corte d’appello osservava che erano stati proposti i
seguenti motivi d’appello:
«1) la promessa di vendita 7/10/1988 era affitta da simulazione assoluta così
come la clausola relativa al pagamento del prezzo. Lo stesso attore aveva
riconosciuto nell’atto di citazione che la promessa di vendita del 7/10/1988
costituiva la ratifica della promessa dì vendita 26/ 5 /1988. Contrariamente a
quanto risultante dalla promessa di vendita del 7/10/1988 nessun prezzo era
stato, quindi, versato dall’appellato alla SIMEC e pertanto sia la promessa di
vendita che la clausola di pagamento del prezzo erano inficiate da simulazione
assoluta e quindi inefficaci tra le parti;
2) la scrittura privata del 26/ 5 /1988, dalla quale il Rossi faceva derivare
l’obbligo a carico della società appellante di trasferire la villetta a schiera era priva
di data certa e non era stata trascritta. Essa era, quindi, inopponibile alla società
appellante. Inoltre, la s.n.c. F.11i Manfredini era una società di persone che
costituiva un centro autonomo di imputazione di interessi e un soggetto giuridico
diverso dai singoli soci. La SIMEC non era pertanto subentrata nell’obbligo della
società Manfredini;
3) con il rogito notaio Carpanelli in data 16/12/1988 la s.a.s. S.I.M.E.C. di
Cosimo Manfredini & C. aveva acquistato dal geom. Giulio Felloni l’area
fabbricabile che il Rossi si era impegnato ad acquistare dallo stesso geom. Felloni
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mancanza di data certa e per mancata trascrizione, della scrittura 26

con la scrittura privata dell’i / 8/1986 e successivamente a vendere con la scrittura
privata del 26 / 5 /1988 alla s.n.c. F.11i Manfredini. Poichè il Rossi non aveva
proposto domanda di accertamento della simulazione relativa del rogito per
interposizione fittizia di persona, la domanda di risoluzione della scrittura privata
7/10/1988 introdotta dal Rossi doveva essere respinta;

4) la domanda di accertamento dell’interposizione fittizia di persona andava,
rivolta nei confronti del terzo venditore che non era stato invece chiamato in giudizio
e poiché la domanda svolta dal Rossi presupponeva l’accertamento della simulazione
relativa del rogito 16/12/1988, tale domanda doveva essere respinta;
5) la promessa di vendita del 7/10/1988 era nulla, in quanto finalizzata ad
estinguere il debito della s.n.c. F.1 li Manfredini di cui il socio accomandatario
della S .1-.M.E.C. era solidalmente responsabile e la ricevuta di pagamento del
prezzo non riscosso venne rilasciata ai danni della società dallo stesso rappresentata.
Tale nullità, per violazione di legge ex arti’. 1418, 1343 e 1345 in relazione
all’art. 2624 c.c. era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la
relativa azione era imprescrittibile».
4.2 — La Corte territoriale rigettava l’appello con la seguente
motivazione: «L’appello è infondato e deve essere rigettato. 0Quanto al primo
motivo d’appello, deve rilevarsi che l’appellante non spiega né chiarisce le ragioni che
sarebbero alla base della domanda di simulazione assoluta del contratto e che alcun
elemento neanche di carattere presuntivo fornisce per dimostrare l’assunto, con la
conseguenza che le condizioni per la formazione di un convincimento in ordine alla
sussistenza della simulazione sono del tutto assenti. Dalla asserita e non
dimostrata nell’atto di citazione di Rossi Adriano non è rinvenibile alcuna
dichiarazione avente natura di confessione e di riconoscimento del mancato
pagamento del prezzo) simulazione della clausola relativa al pagamento del prezzo
non può farsi, inoltre, automaticamente discendere la simulazione assoluta del
contratto, rappresentando, la clausola relativa al prezzo, soltanto un elemento del

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„z,

negozio, suscettibile di essere sostituito o integrato con quello effettivamente voluto
dai contraenti. Cassazione civile, se III, 24 giugno 2003, n. 10009).
Riguardo al secondo motivo, si osserva che la inopponibilità della scrittura non
avente data certa ai sensi dell’art. 2704 c. c. è stabilita nei confronti dei terzi. La
società appellante è, al contrario, subentrata alla società SIMEC in tutti i rapporti

contestazione) e l’obbligazione che il Tribunale ha accertato essere rimasta
inadempiuta venne assunta direttamente dalla SIMEC con la scrittura provata del
7/10/1988. Quanto al terzo e al quarto motivo di appello, si osserva che la
domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal Rossi non si trova in
rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di simulazione del rogito
16/12/1988 né l’accertamento della simulaione del contratto 16/12/1988
costituisce il presupposto per l’accoglimento della domanda di tisolnione. Infine, per
quanto riguarda l’ultimo motivo d’appello, non può non rilevarsi che l’appellante
neanche in questo grado del giudizio ha fornito gli elementi di prova idonei a
dimostrare l’esistenza del conflitto di interessi».
4. Impugna tale sentenza la Immobiliare Crispa, che formula nove
motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso
1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: «omessa pronuncia (articolo 112

e 360 n. 4 c.p.c.) sulla domanda di accertamento della simulazione della promessa
di vendita della Immobiliare Crispa 7 ottobre 1988, e/ o omessa motivazione su un
punto decisivo della causa (articolo 360 n. 5 c.p.c.). irtilevanza del nomen iuris».
La ricorrente lamenta l’omissione della pronuncia sulla domanda di
simulazione assoluta, non avendo la Corte di appello considerato le
dichiarazioni, aventi natura confessoria, del Rossi nell’atto di citazione
dallo stesso sottoscritto. Sussisteva, inoltre, il vizio di motivazione
sotto il medesimo profilo. La scrittura 7 ottobre 1988 era priva di
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attivi e passivi (la circostanza, del resto, non ha mai formato oggetto di

”causa negotii”, essendo stata sottoscritta al solo fine di ratificare la
precedente obbligazione assunta dall’altra società Manfredini SNC,
avente una diversa base sociale e costituente un distinto centro di
imputazione del obbligazioni e non essendo stato pagato il prezzo di
140 milioni di lire.

1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa
applicazione degli articoli 229 cp.c., 2733 e 1417 codice civile, in ordine alla
confessione da parte del Rossi della simulazione assoluta ex articolo 1414, primo
comma, codice civile della promessa di vendita e del versamento del prezzo di cui
alla scrittura privata 7 ottobre 1988 sottoscritta dalla Simec (art. 360 numeri 3 e
4 cp.c.). Ammissibilità della confessione».
Rileva la ricorrente che in materia di simulazione assoluta nei negozi di
compravendita di immobili, pur in presenza delle limitazioni della
prova di cui all’articolo 1417 codice civile, è ammissibile
l’interrogatorio formale tra le parti, per essere il mezzo diretto a
provare l’inesistenza della compravendita. La dichiarazione resa dalla
Rossi in citazione doveva essere qualificata come confessione
spontanea, avendo egli riconosciuto di non aver versato il prezzo e
costituiva prova comunque della simulazione assoluta della scrittura
“sottoscritta al fine di addebitare alla Simec s.a.s. l’obbligazione della società F.11i
Manfredini SNC” (pagina 19 del ricorso). Il carattere assoluto della
simulazione, secondo la ricorrente, “è resa evidente del rilievo omesso dal
giudice che le due società costituivano due distinti soggetti giuridici ed autonomi
centri d’imputazione delle obbligazioni, dotati ciascuno di una propria autonomia
patrimoniale … in mancanza di collegamento tra i due atti”. Nessun
collegamento, infatti, risultava nella scrittura 7/10/1988, mentre
nessun rilievo poteva sotto tale profilo rivestire la dichiarazione
manoscritta in data 30 giugno 1988 aggiunta in calce alla scrittura 26
maggio 1988 secondo la quale la futura intestazione dell’atto sarebbe
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stata in capo alla costituenda Simec. Il Rossi ha confessato che la
promessa di vendita Simec era un mero espediente al fine di ratificare,
cioè convalidare la proposta irrevocabile della F.11i Manfredini del 26
maggio 88 7raudolentemente sottoscritta da Cosimo Manfredini in conflitto di
interessi con la società da lui rappresentata”, onde sanare l’obbligazione

socio illimitatamente responsabile, da cui il carattere di simulazione assoluta della
promessa di vendita e di illiceità della stessa, ai fini dell’ammissibilità della prova
per confessione”.
1.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa applicazione
degli articoli 2267, 2293, 2304 e 2315 e dell’articolo 1399 codice civile (articolo
360 n. 3 c.p.c.) – autonomia patrimoniale delle società Fili Manfredini di
Manfredini Cosimo e Costantino e Simec di Cosimo Manfredini & C sas (ora
Immobiliare Crispa di Pasello Bianca e.7′ C. sas) – inconfigurabilità del ratifica ex
articolo 1399 codice civile della proposta irrevocabile d’acquisto 26 maggio 1988
della società Fili Manfredini snc mediante la successiva promessa di vendita della
Simec 7 ottobre 1988 – simulazione assoluta del contratto concluso a titolo di
ratifica al nome della Immobiliare Crispa in tale data».
La Corte territoriale ha errato nel considerare come unica parte la
Manfredini SNC e la Simec di Manfredini, che costituivano, invece,
due soggetti distinti nonché di rilevare che i due atti nei confronti del
Rossi non erano tra loro collegati con la conseguenza che il contratto
stipulato doveva ritenersi simulato in modo assoluto, non avendo le
parti inteso stipulare la promessa di vendita e pagare il prezzo, ma
soltanto “utilizzare tale scrittura al fine (fraudolento) di addebitare ad essa
l’obbligo assunto con la precedente proposta irrevocabile di acquisto 26 maggio 88
dalla società F.11i Manfredini”. Non è ammissibile la ratifica dell’operato di
una diversa società in mancanza di collegamento tra gli atti.

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precedente gravante sulla società Manfredini e su di lui stesso, “quale

1.4 Col quarto motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa applicazione
degli articoli 1372, secondo comma, 2703 e 2704 codice civile (articolo 360 n. 3
cp.c.)».
La proposta irrevocabile della Manfredini snc del 26 maggio 88 era è
inopponibile alla Simec ai sensi dell’articolo 1372, secondo comma

direttamente fra la Simec e l’effettivo proprietario (geometra Felloni)
col pagamento di 120 milioni di lire. La Simec non era la parte
contrattuale della proposta 26 maggio 88 e quindi era terzo ai sensi
dell’articolo 1372, secondo comma, codice civile essendo inoltre la
sottoscrizione non autenticata e priva di data certa.
1.5 Col quinto motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa applicazione
degli articoli 2644, 2645 bis e dell’articolo 2652 numeri 2 e 3 codice civile
(articolo 360 n. 3 c.p.c.) – mancata trascrizione della proposta irrevocabile
d’acquisto 26 maggio 1988 della società F.11i Manfredini snc nei confronti del
Rossi e di domanda giudiziale relativa alla stessa».
La proposta irrevocabile d’acquisto 26 maggio 88 e l’indicazione
unilaterale della Simec come acquirente, apposta in calce in data 30
giugno, era inopponibile in quanto priva del requisito della autenticità e
di data certa e comunque mai trascritta.
1.6 Col sesto motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa applicazione
dell’articolo 102 c.p.c. (360 n. 4 cp.c.) – litisconsorzio necessario relativo alla
proposizione implicita di domanda di simulazione soggettiva del rogito notaio
Carpanelli del 16 dicembre 1988 repertorio 32254/8890».
La domanda di risoluzione del contratto 7 ottobre 1988 presupponeva
necessariamente l’efficacia nei confronti della stessa Simec della
precedente proposta irrevocabile d’acquisto 26 maggio 88 con la
conseguenza che il rogito del dicembre 88 sarebbe soggettivamente
simulato nel senso che la vendita effettiva si sarebbe svolta mediante
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codice civile. L’atto di acquisto del terreno era intervenuto

l’interposizione fittizia della Simec tra la società Manfredini
interponente e il geometra Giulio Felloni, venditore apparente. Di qui
la necessità di integrare il contraddittorio.
1.7 Col settimo motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa applicazione
degli articoli 1394 (conflitto di interessi) e 1442, ottavo comma, codice civile

Dalla confessione del Rossi derivava anche il mancato pagamento del
prezzo. Il Manfredini, rilasciando quietanza, aveva effettuato una
compensazione con il suo debito personale, quale socio
accomandatario, derivante dalla proposta irrevocabile del 26 maggio
1988. Erronea era anche la decisione della Corte di merito di ritenere
intervenuta la prescrizione dell’azione dell’annullamento, perché
opposta in via di eccezione dalla convenuta per l’esecuzione del
contratto e non già coltivata in via di azione.
1.8 Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce: «nullità rilevabile d’ufficio
della promessa di vendita della Immobiliare Cri.spa 7.10.1988 ex articolo 1418,
1344 e 1345 in relazione articolo 2624 codice civile – omessa pronuncia articoli
112 e 360 n. 34 c.p.c. »
La ricorrente rileva di aver proposto con l’atto d’appello la questione
della nullità della promessa di vendita della Simec del 7 ottobre 1988 in
favore del Rossi, “in quanto posta in essere dal socio accomandatario Cosimo
Manfredini in violazione dell’articolo 1418 codice civile (contra legem) e degli
articoli 1344 (contratto in frode alla legge) e 1345 (motivo illecito comune ad
entrambe le parti), nonché in relazione articolo 2624 restazioni occulte della
società in favore del proprio socio accomandatario).”
2.9 Con il nono motivo di ricorso si deduce: «omessa pronuncia da parte
della Corte d’appello del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del
Tribunale di Ferrara del 13 febbraio 2003 n. 647, in ordine alla reiezione della

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(imprescrittibilità dell’eccezione) (art. 360 n. 3 c.p.c.)».

domanda di risarcimento danni formulata da Adriano Rossi (art. 112 e 360 n. 4
cp.c.).»
La ricorrente rileva anche di aver chiesto in via pregiudiziale in sede di
appello di darsi atto dell’avvenuto passaggio in giudicato del capo della
sentenza di primo grado con il quale veniva rigettata la domanda di

risarcimento del danno del Rossi, non avendo quest’ultimo ritenuto di
impugnare tale decisione. La Corte non aveva pronunciato sulla sua
richiesta di accertamento dell’intervenuto passaggio in giudicato di tale
capo della sentenza.
2. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata
pubblicata il 23 febbraio 2006. Conseguentemente, l’impugnazione
non è soggetta ratione temporis alla disciplina di cui all’art. 366-bis cod.
proc. civ. (quesiti), che pure vengono formulati e di cui, quindi, non si
terrà conto ai fini della verifica di ammissibilità.
3. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla
domanda di accertamento della simulazione della promessa di vendita
della Simec e omessa motivazione. Il motivo è inammissibile e
comunque infondato. La sentenza, premesso che non era stata
domandata la restituzione del prezzo – sul punto pende opposizione a
decreto ingiuntivo – ha affermato che dall’asserita e non dimostrata
simulazione del pagamento del prezzo non poteva farsi discendere
automaticamente la simulazione assoluta del contratto e tale ratio non
è stata specificamente impugnata. In ogni caso la pronuncia è
intervenuta con il rigetto della domanda di simulazione per difetto di
prova. Né sussiste il vizio di motivazione, avendo il giudice di merito
escluso motivatamente la prospettata “confessione” contenuta nell’atto
di citazione del Rossi, avendo altresì evidenziato l’assenza di qualsiasi
ulteriore elemento probatorio al riguardo. Del resto la promessa di
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vendita è “voluta” e, quindi, effettiva e non assolutamente simulata,
anche quando venga utilizzata per far propria la precedente
obbligazione assunta da altro soggetto. Costituisce poi questione
nuova quella attinente alla mancanza di causa del negozio, in quanto
stipulato al fine di ratificare la precedente obbligazione di altra società.

E appena il caso di rilevare ancora che, essendo contestato il mero
mutamento della forma sociale o una successione tra le società, la
causa era quella di obbligare contrattualmente il venditore ed il nuovo
soggetto.
3.2 Col secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la
simulazione assolta del contratto, privo di causa, stipulato a “titolo di
ratifica” e per aver l’attore confessato il mancato pagamento del
prezzo. Deduce anche il conflitto di interessi del socio accomandatario
con la Simec. Ti motivo è infondato. Presenta continuità argomentativa
col primo e, quindi, possono essere utilmente qui richiamate le
considerazioni già avanzate in tale sede, ulteriormente osservandosi
quanto segue. La dedotta violazione di legge postula che la citazione di
primo grado del Rossi contenga effettivamente la “confessione” della
simulazione della promessa di vendita del 7 ottobre 1988, mentre sul
punto la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto insussistente tale
confessione. La ricorrente, inoltre, propone una diversa lettura del
testo negoziale predetto, negando il collegamento negoziale dello
stesso con la scrittura del 26 maggio 1988, collegamento che il giudice
distrettuale aveva invece ravvisato nell’espresso richiamo, contenuto
nella scrittura del 26 maggio 1988, alla costituenda società SIMEC,
nonché argomentato dall’analisi della composizione societaria della F.11i
Manfredini snc e della SIMEC e dal significativo rilascio al Rossi della
polizza cauzionale stipulata il 5 dicembre 1988.

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,z

Quanto al conflitto di interessi la sentenza ha affermato la mancanza di
prova della esistenza di un conflitto di interessi ed il motivo é generico
si limita ad argomentare su un proposito non documentato del socio di
accreditare alla Simec un pagamento non ricevuto.
3.3 Col terzo motivo la ricorrente assume che la Simec – sottoscrittrice

irrevocabile di acquisto, erano soggetti diversi e non un’unica parte e
ripropone la questione dell’intento fraudolento del socio
accomandatario. Il motivo è infondato. La sentenza ha rilevato che il
preliminare era stato stipulato dalla Simec, che non poteva considerarsi
“terzo”, essendo subentrata negli obblighi assunti, a suo tempo, dalla
Fili Manfredini. Né per negare tale subentro la ricorrente può
sollecitare una nuova valutazione, motivatamente operata dal giudice
distrettuale, dei fatti e delle prove.
3.4. Col quarto motivo la ricorrente assume l’omesso rilievo
dell’inopponibilità alla Simec della proposta di acquisto del 26 maggio
1988. Il motivo difetta d’interesse, posto che la proposta di pagare
parte del prezzo con la cessione di una villetta era stata seguita dalla
stipula del relativo preliminare da parte della stessa Simec. Inoltre, la
dedotta violazione dell’art. 1372 cod. civ. (ininfluenza del contratto
rispetto ai terzi) muove dalla premessa che la Simec potesse
considerarsi del tutto estranea agli impegni assunti dalla F.11i
Manfredini, in contrasto con quanto, motivatamente, ritenuto dal
giudice di merito.
3.5 Col quinto motivo la ricorrente denuncia che la (mancata)
trascrizione della proposta irrevocabile di acquisto determina
l’inopponibilità della proposta irrevocabile di acquisto della F.11i
Manfredini. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse e
prospetta una questione, che appare anche nuova, posto che la
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del preliminare -e la F.11i Manfredini, che aveva ricevuto la proposta

sentenza impugnata nessun argomento ha tratto dalla proposta
irrevocabile di acquisto, avendo fatto riferimento esclusivamente al
preliminare sottoscritto dalla Simec. In ogni caso il motivo è infondato,
non trattandosi nel caso in questione di dirimere un conflitto tra due
diversi acquirenti dello stesso bene.

3.6 Col sesto motivo di ricorso si denuncia violazione del litisconsorzio
necessario in relazione alla domanda implicita di simulazione
soggettiva del rogito 16 dicembre 1988. É infondato. La dedotta non
integrità del contraddittorio poggia sulla nuova premessa che il Rossi
abbia proposto, sia pure implicitamente, domanda di simulazione
soggettiva del rogito del 16 dicembre 1988, mentre proprio alla luce
della prospettazione attorea la promessa di vendita del 16 dicembre
1988, intercorsa tra i “veri” contraenti, costituiva l’esecuzione di
pregressi impegni obbligatori assunti dalla F.11i Manfredini. In
definitiva il “collegamento negoziale” e non l’interposizione fittizia di
persona nel contratto fondava la pretesa attorea.
3.7 Col settimo motivo di ricorso si assume che il Manfredini aveva
quietanzato un prezzo non ricevuto. É infondato. Il conflitto di
interessi asseritamente sussistete tra il socio accomandante, Cosimo
Manfredini, a la Simec sas, parte contraente della promessa di vendita
del 7 ottobre 1988, è stato argomentatamente disatteso dal giudice
distrettuale per carenza probatoria, in ciò confermando la statuizione
sul punto del giudice di primo grado. Del resto, non sussiste conflitto
ove l’interesse del socio, illimitatamente responsabile, coincida con
quello della società di persone della quale faccia parte.
3.8 Con l’ottavo motivo si lamenta l’omessa pronuncia in ordine a
nullità rilevabile d’ufficio per illiceità della causa e dei motivi comuni. É
infondato. La censura si poggia sull’erronea premessa della

Ric. 2007 n. 10314 sez. 52 – ud. 09-04-2013

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destinazione funzionale del contratto ad estinguere un debito proprio
del socio accomandatario, in ordine al quale punto difetta ogni prova.
3.9 Con il nono motivo si lamenta l’omessa pronuncia del passaggio in
giudicato della reiezione della domanda di risarcimento dei danni. Il
motivo è inammissibile. La domanda di risarcimento del danno,

dirimente rilievo che l’appellato (attore in primo grado) era rimasto
contumace. Il giudice dell’appello nulla doveva statuire al riguardo,
perché la tematica non era ricompresa nell’effetto devolutivo
dell’appello e comunque non risulta che la Corte di appello abbia
inteso mettere in discussione la pronuncia di primo grado.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 3.500,00 (tremilacinquecento) euro per compensi
e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 9 aprile 2013
IL PRESIDENTE

rigettata in primo grado, non era stata riproposta in appello per il

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