Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19513 del 23/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19513 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: BELLE’ ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 7852-2013 proposto da:
ALLIANZ S.p.A. 05032630963, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
– ricorrente –

2018
1065

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) 01165400589, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 23/07/2018

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la
sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA ROSSI, giusta procura in atti;
– controricorrente nonchè contro

CEGION & c. snc;
– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 24/12/2012 r.g. n. 1062/2009
e 16/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
BELLE’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega
Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA per delega verbale
Avvocato ROSSI ANDREA.

LASA F.11i NATA srl, F.11i Cegion di Boscolo Denis

R. G. n. 7852/2013

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 557/2012, ha confermato
la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede con cui era stata
accolta la domanda di regresso dell’I.N.A.I.L. nei riguardi di Lasa F.11i Nata s.r.I.,
per l’infortunio sul lavoro subito dalla dipendente Boscolo a causa dell’improvvisa
rottura di un pneumatico dell’auto aziendale.

proposta da Lasa nei riguardi del proprio assicuratore Allianz s.p.a. ed il rigetto
invece, per intervenuta decadenza, della domanda di nnanleva proposta, in via
surrogatoria rispetto a Lasa, da Allianz verso la F.11i Cegion s.n.c., impresa che
aveva curato, circa 5 mesi prima dell’evento infortunistico, la sostituzione del
pneumatico.
Sulla premessa che le regole UNI prevedessero, come anche il libretto di
manutenzione dei pneumatici

tubeless,

la sostituzione di essi insieme alle

relative valvole e che nel caso di specie la rottura era stata dovuta al fatto che
queste ultime non erano state invece cambiate, la Corte riteneva che il datore di
lavoro, dato anche l’uso aziendale del veicoli, non avrebbe potuto esimersi dal
controllare il lavoro eseguito dal gommista da lui incaricato.
Quanto alla manleva, la Corte riteneva che si trattasse di azione
contrattuale, che non permetteva l’estensione al terzo della domanda del
ricorrente; nel merito, stante il superamento dei termini decadenziali propri della
denuncia dei vizi nel contratto d’opera, veniva confermata la reiezione della
pretesa di garanzia già pronunciata in primo grado.
Allianz ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi
illustrati da memoria, mentre Cegion e Lasa F.11i Nata s.r.l. sono rimaste
intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Allianz afferma la violazione art. 2087 c.c., per avere
la Corte territoriale ritenuto che l’incarico di sostituzione dei pneumatici ad
un’impresa specializzata non fosse sufficiente ad esimere il datore di lavoro da
responsabilità, risultando incongruo pretendere che un imprenditore possa
conoscere le norme UNI, anche tenuto conto che non è neppure visivamente
percepibile, dopo la sostituzione dei pneumatici, una valvola nuova rispetto ad
una vecchia.
3
Roberto Belle, estensore

Al contempo la Corte confermava l’accoglimento della domanda di nnanleva

R. G. n. 7852/2013

1.1 Il motivo è infondato.
1.2 E’ intanto fuor di dubbio che il datore di lavoro non possa addurre a
propria discolpa l’ignoranza in merito alla necessità che al momento del cambio
del pneumatico tubeless venissero anche cambiate le valvole.
Il datore, pur in tema di misure non dettate espressamente dalla legge o da
altra fonte equiparata, deve infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c.,

“provare

l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze

trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cass. 2 luglio 2014, n. 15082).
D’altra parte non può dirsi incongruo il fatto che lo standard di sicurezza
violata sia stato individuato dalla Corte territoriale in quello contenuto nelle
norme UNI del settore, trattandosi di regole tecniche di utilizzazione diffusa e
non a caso coincidenti con quanto raccomandato dal manuale del costruttore dei
pneumatici.
Deve quindi ritenersi che il corrispondente obbligo di diligenza fosse
pretendibile da chi, per ragioni di lavoro, faceva utilizzare ai propri dipendenti
autoveicoli muniti di tale tipologia di pneumatici e doveva farsi carico quindi non
di una generica manutenzione, ma dell’esecuzione di essa in modo completo,
secondo le citate regole tecniche, onde evitare il manifestarsi di rischi.
1.2 La ricorrente sostiene tuttavia che ad adempiere al proprio obbligo
sarebbe stato sufficiente l’incarico di sostituzione dei pneumatici impartito
all’officina specializzata della Cegion s.n.c. circa cinque mesi prima dell’incidente,
mentre erronea sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata
secondo cui la diligenza esigibile avrebbe riguardato anche la vigilanza sul
compimento dell’operazione così commissionata.
L’assunto non può essere condiviso.
Il controllo cui fa riferimento la Corte d’Appello non va inteso, anche a fronte
dell’assenza di elementi in ordine ad una culpa in eligendo, come inerente la
buona esecuzione del lavoro, inevitabilmente rimessa a chi lo esegua.
Esso, come si evince dal contestuale richiamo al contenuto della norma UNI,
che si è visto essere identico a quanto risultante dalle istruzioni del costruttore
dei pneumatici, va piuttosto riferito al fatto che il datore doveva dimostrare non
solo di avere richiesto all’officina incaricata la sostituzione delle valvole
unitamente ai pneumatici (del che, detto incidentalmente, non si ha alcun
riscontro) ma anche di avere controllato che entrambe le sostituzioni fossero
stata effettivamente eseguite.
4
Roberto Bellè, estensore

sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o

R. G. n. 7852/2013

Di tale controllo non si è però parimenti avuto alcun riscontro, neanche sub
specie della richiesta di conferme dall’officina, sicché ogni argomento difensivo in
proposito non è idoneo a superare le valutazioni della Corte distrettuale.

2. Il secondo ed il terzo motivo attengono invece alla pretesa avanzata, in
surroga di Lasa s.r.I., da Allianz, al fine di ottenere, presso l’officina incaricata, il
recupero dei costi cagionatisi a carico del datore di lavoro e coperti

2.1 Da un primo punto di vista la ricorrente (secondo motivo) sostiene che
erroneamente la decadenza di cui all’art. 2226 c.c. sarebbe stata estesa anche al
risarcimento dei danni cagionati a terzi dall’opera o servizio eseguiti in modo non
corretto.
La censura è infondata.
La pretesa di Allianz, esercitata in surroga (artt. 1203 n. 3 e 1916 c.c.)
rispetto ai diritti del soggetto da essa garantito in via assicurativa, aziona
evidentemente il diritto al risarcimento dei danni spettante al committente, ai
sensi dell’art. 1668 c.c. (richiamato per il contratto d’opera dall’art. 2226, u.c.,
c.c.) in aggiunta ai rimedi della riduzione del prezzo o dell’eliminazione a spese
dell’esecutore. Nel senso che quanto sborsato da Lasa, mediante Allianz, in
favore della lavoratrice, a titolo di danno, costituirebbe a propria volta danno
che, in ipotesi, il prestatore d’opera inadempiente avrebbe cagionato al proprio
committente e rispetto al quale, quindi, quest’ultimo avrebbe azione di nnanleva,
talora definita come “garanzia impropria”.
In proposito vale tuttavia il costante orientamento di questa Corte,
nell’interpretazione dell’art. 1668 c.c., espresso soprattutto in ambito di appalto
ma con regole che si estendono anche al contratto d’opera, ai sensi dell’art.
2226, u.c., c.c., nel senso che l’attribuzione al committente, oltre all’azione per
l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del
prezzo, anche di quella per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o
dai vizi, riguardando obblighi comunque riferibili alla garanzia per vizi o
difformità dell’opera e destinati ad integrarne il contenuto, ha per effetto che i
termini di prescrizione e di decadenza di cui all’art. 1667 c. c. (qui, art. 2226,
comma 2, c.c.) “si applicano anche all’azione risarcitoria, atteso che il legislatore
ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire
un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore ad un
accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo
5
Roberto Bellè, estensore

dall’assicuratore.

R. G. n. 7852/2013

inadempimento nell’esecuzione della prestazione”

(Cass. 30 ottobre 2009, n.

23075; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28417).
Interesse alla sollecita definizione che è ancor più presente in ambito di
contratto d’opera, ove si consideri che i termini di denuncia (art. 2226, co. 2,
c.c.) sono assai più brevi (otto giorni) di quelli dettati (art. 1667, co. 2, c.c.) in
tema di appalto (sessanta giorni), sicché l’estensione del principio interpretativo
è del tutto giustificata.

sostiene che l’azione da esso dispiegata nei confronti del prestatore d’opera
(come detto, in surroga dei diritti del suo garantito Lasa s.r.I.) sarebbe stata
erroneamente limitata ad una domanda di garanzia contrattuale, avendo essa le
caratteristiche proprie dell’azione di regresso, di cui all’art. 2055 c.c.
Nel senso che, prospettata la possibile responsabilità extracontrattuale
dell’esecutore dei lavori verso la danneggiata, ne sarebbe derivato un concorso
tra la responsabilità contrattuale del datore e quella aquiliana della Cegion, quale
prestatore d’opera dal cui colpevole comportamento il terzo aveva subito un
danno, da cui l’applicazione della disciplina del regresso.
L’impostazione va astrattamente condivisa, anche sulla base del tenore delle
conclusioni dispiegate con l’atto di chiamata, ove, dopo avere sostenuto che la
responsabilità per il sinistro fosse della Cegion, si chiede l’accoglimento nei
confronti della stessa della domanda di manleva.
D’altra parte sussiste l’interesse a chiamare in causa altri corresponsabili, al
fine dell’accertamento dei diritti di regresso (Cass. 21 agosto 2003, n. 12300;
Cass. 15 gennaio 2003, n. 490) ed è altresì pacifico che, in caso di concorso di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale operi, a favore del danneggiato,
il beneficio della solidarietà passiva di cui all’art. 2055 c.c. (tra le molte: Cass. 9
aprile 2014, n. 8372; Cass. 14 luglio 2004, n. 13082).
Non può però ritenersi che, allorquando, rispetto ai danni a terzi, tra i
corresponsabili solidali viga una disciplina che esclude la garanzia, possa operare
la regola di regresso fondata puramente sulla causalità e sulla colpa di cui all’art.
2055, comma 2, c.c.
Vale infatti il principio, ancor più generale, per cui nei rapporti interni il
regresso può riguardare la parte che grava ciascuno dei condebitori (art. 1299,
comma 1, c.c.), sicché se la regola negoziale propria di tali rapporti non
consenta alcun recupero verso un certo condebitore, non vi è una parte di cui
questi debba rispondere e quindi il regresso non può avere corso.
6
Roberto Belle, estensore

2.2 Da altro punto di vista e con ragionamento più complesso, l’assicuratore

R. G. n. 7852/2013

Non essendo consentito, con tutta evidenza, aggirare, attraverso
l’applicazione del regresso di cui all’art. 2055, comma 2, c.c., la disciplina più
specifica che sia propria dei rapporti contrattuali tra i condebitori.

3. Il ricorso per cassazione va quindi respinto e le spese restano regolate
secondo soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’I.N.A.I.L. le
spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed
euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1

quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

4 3. 3,
Roma, così deciso nella camera di consiglio de10,14222018.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA