Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19513 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6331 – 2016 R.G. proposto da:

ZOOAGRICOLA ALERAMO s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, al viale Parioli, n. 76, presso lo studio dell’avvocato

Severino D’Amore che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Carlo Tabellini la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

IBERTEC s.a. – Iberica de Tecnologica Avicola – p.i.v.a. (OMISSIS) –

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso

dall’avvocato Silvia Scota ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla piazza di Spagna, n. 15, presso lo studio dell’avvocato

Francesco De Biasi.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1501 –

29.7/11.9.2015;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

febbraio 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’avvocato Severino D’Amore per la ricorrente;

udito l’avvocato Silvia Scota per la controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto in data 31.1.2003 la “Zooagricola Aleramo” s.r.l. citava a comparire innanzi al Tribunale di Ravenna la “Ibertec s.a. – Iberica de Tecnologica Avicola”.

Esponeva che nel corso dell’anno 2002 aveva acquistato dalla convenuta un dato numero di partite di pulcini aventi un giorno di vita; che si era pattuito che i pulcini sarebbero stati immunizzati contro la malattia di Marek con dose doppia di vaccino; che, eseguite dalla venditrice le consegne direttamente alla clientela di essa acquirente, dopo il periodo dello svezzamento i pulcini avevano manifestato la malattia di Marek ed erano morti in grande quantità.

Esponeva che, denunciato l’accaduto alla venditrice, quest’ultima aveva riferito di essersi limitata ad una sola dose di vaccino; che conseguentemente aveva sospeso il pagamento del corrispettivo residuo, pari ad Euro 83.305,00, ancora dovuto all’esito del versamento dell’acconto di Euro 130.683,06; che a seguito delle doglianze ricevute dalla propria clientela era stata costretta a risarcire i danni lamentati.

Chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità e l’obbligo della convenuta di tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizievole conseguenza; accertare e dichiarare le reciproche partite di dare e di avere, previamente acclarando il proprio diritto alla riduzione del corrispettivo, alla ripetizione dell’importo di Euro 130.683,06 ed al risarcimento dei danni tutti subiti; condannare di conseguenza la convenuta al pagamento, se del caso previa compensazione, di quanto fosse risultato dovuto.

1.1. Si costituiva la “Ibertec” s.a..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento dell’importo di Euro 97.908,05 ancora dovuto a titolo di residuo prezzo.

1.2. All’esito dell’istruzione probatoria, nel corso della quale veniva – tra l’altro – espletata c.t.u., con sentenza n. 869/2009 l’adito tribunale pronunciava la risoluzione del contratto, dichiarava l’obbligo della convenuta di restituire all’attrice la somma di Euro 130.683,06 con gli interessi legali, dichiarava la domanda di riduzione del prezzo incompatibile con la domanda di risoluzione, rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova, dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale.

2. Proponeva appello la “Zooagricola Aleramo” s.r.l..

Resisteva la “Ibertec” s.a.; proponeva appello incidentale.

2.1. Con sentenza n. 1501 – 29.7/11.9.2015 la Corte d’Appello di Bologna dichiarava la nullità della sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni di risoluzione del contratto e di conseguente declaratoria dell’obbligo di restituzione del prezzo; condannava l’appellante principale alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che le istanze dell’attrice non potevano esser intese come domande volte a conseguire la risoluzione del contratto ovvero dei contratti; che segnatamente la richiesta di determinazione delle reciproche partite di dare e avere, l’applicabilità della seconda parte dell’art. 1492 c.c., comma 3 susseguente alla vendita a terzi dei pulcini, l’espresso riferimento alla riduzione del corrispettivo erano indici tutti che deponevano per la proposizione dell’actio quanti minoris e dell’azione volta al risarcimento dei danni.

Evidenziava quindi che la domanda di ripetizione dell’acconto corrisposto era da ricondurre alla richiesta di determinazione delle reciproche partite di dare e avere e non poteva essere intesa come domanda di risoluzione, sicchè il tribunale, così come aveva lamentato l’appellante incidentale, aveva pronunciato la risoluzione in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Evidenziava per altro verso che la “Zooagricola Aleramo” non aveva a sua volta censurato incidentalmente, in ossequio all’art. 343 c.p.c., comma 2 la prima statuizione e dunque non aveva in grado d’appello insistito nelle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni, sicchè la relativa delibazione era preclusa.

Evidenziava al contempo che erano fondati i motivi di appello incidentale.

Evidenziava in particolare che la “Zooagricola Aleramo” era incorsa nella violazione dell’inderogabile sistema – ratione temporis applicabile – delle decadenze processuali, sistema che imponeva la definizione del thema decidendum, specificamente l’allegazione dei fatti costitutivi dei pretesi danni – inizialmente prospettati come eventuali e futuri – al più tardi entro la prima udienza di trattazione; che la “Zooagricola Aleramo” era incorsa nella violazione dell’inderogabile sistema – ratione temporis applicabile – delle decadenze processuali pur con riferimento al thema probandum, siccome unicamente in sede di c.t.u. aveva atteso alla produzione documentale.

Evidenziava in particolare che non vi era prova che la mortalità riscontrata dal c.t.u. fosse stata determinata dal morbo di Marek nè che i pulcini periti fossero quelli forniti dalla “Ibertec” ovvero, siccome aveva specificato l’ausiliario, che i pulcini forniti dalla “Ibertec” presentassero vizi rilevanti ai sensi dell’art. 1490 c.c.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Zooagricola Aleramo” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di dieci motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La “Ibertec s.a. – Iberica de Tecnologica Avicola” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., della L. n. 218 del 1995, art. 57, degli artt. 25, 45, 49, 50 e 82 della Convenzione di Vienna dell’11.4.1980, dell’art. 1492 c.c..

Deduce che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento doveva reputarsi implicitamente ricompresa, siccome presupposta, nella domanda di condanna alla ripetizione dell’acconto di Euro 130.683,06; che segnatamente la mera domanda di riduzione del prezzo non avrebbe potuto, di per sè, far sorgere l’obbligo della venditrice di rimborsare le somme tutte ricevute in acconto; che segnatamente la domanda di accertamento dell’obbligo della venditrice di rimborsare le somme tutte ricevute in acconto non avrebbe potuto esser ricondotta alla domanda di risarcimento del danno, siccome domanda, quest’ultima, formulata in via autonoma.

Deduce quindi che la corte di merito ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda volta a conseguire la risoluzione del contratto.

Deduce in pari tempo che ha errato la corte di merito a richiamare, ai fini dell’interpretazione della domanda, le disposizioni di cui all’art. 1492 c.c., commi 2 e 3; che invero la Convenzione di Vienna dell’11.4.1980, alla cui disciplina il contratto soggiace, non pone preclusioni nè alla formulazione dell’azione di riduzione del prezzo subordinatamente all’azione di risoluzione nè alla proposizione dell’azione di risoluzione in ipotesi di alienazione a terzi della merce compravenduta.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112,339,342,343,346,354 e 359 c.p.c., della L. n. 218 del 1995, art. 57, degli artt. 35, 45, 50 e 74 della Convenzione di Vienna dell’11.4.1980, degli artt. 1490 e 1492 c.c..

Deduce che la corte distrettuale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.

Deduce ulteriormente che la corte distrettuale ha errato nel valutare unitariamente la domanda di riduzione del prezzo e la domanda di risarcimento del danno, siccome domande separatamente esperite e del tutto autonome, pur alla stregua della disciplina di cui alla Convenzione di Vienna.

Deduce, con specifico riferimento alla domanda di risarcimento del danno, respinta nel merito, per difetto di prova, dal tribunale, che con l’appello principale aveva formulato al riguardo uno specifico motivo di censura ed al contempo che non vi era necessità perchè formulasse, a norma dell’art. 343 c.p.c., così come ha ritenuto la corte, appello incidentale.

Deduce infine che non vi è margine per assumere che la corte distrettuale si è sulla medesima domanda comunque pronunciata, rigettandola, alla stregua delle addotte motivazioni di merito; che invero nel dispositivo della sentenza non vi è alcun riferimento alla domanda risarcitoria.

7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112,339,342,343,346,354 e 359 c.p.c., della L. n. 218 del 1995, art. 57, degli artt. 35, 45, 50 e 74 della Convenzione di Vienna dell’11.4.1980, degli artt. 1490 e 1492 c.c..

Deduce, con specifico riferimento alla domanda subordinata di riduzione del prezzo, dal tribunale reputata incompatibile con la domanda di risoluzione, che aveva formulato con l’appello principale un apposito motivo condizionato all’eventuale riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il primo giudice aveva pronunciato la risoluzione del contratto e condannato la “Ibertec” alla restituzione dell’acconto; che aveva inoltre espressamente domandato, in ipotesi di riforma del primo dictum, che la corte territoriale pronunciasse la riduzione del prezzo in misura pari ad Euro 45.714,09.

Deduce quindi, con specifico riferimento alla domanda di riduzione del prezzo, che ha errato la corte territoriale a ritenere che avrebbe dovuto formulare appello incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c.; che invero, in virtù del principio dell’infrazionabilità dell’impugnazione, è da escludere che l’appellante principale possa proporre appello incidentale.

Deduce ulteriormente che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, ha insistito nella domanda di riduzione del prezzo, riproponendola, siccome vittoriosa in prime cure, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Deduce infine che non vi è margine per assumere che la corte territoriale si è sulla medesima domanda comunque pronunciata, rigettandola, alla stregua delle addotte motivazioni di merito; che invero nel dispositivo della sentenza non vi è alcun riferimento alla domanda risarcitoria.

8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 112,152,180 e 183 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

Deduce che ha errato la corte bolognese ad affermare – ad abundantiam – che è incorsa nelle decadenze processuali prefigurate dal rito applicabile ratione temporis.

Deduce segnatamente che la disciplina di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c., nella formulazione – antecedente alla “riforma” di cui al D.L. n. 35 del 2005 – applicabile ratione temporis, non imponeva l’allegazione dei fatti entro la prima udienza di trattazione; che invero, in dipendenza dell’avvenuta concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., il momento di definizione del thema decidendum doveva reputarsi coincidente con la scadenza del termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., u.c..

Deduce ulteriormente che, contrariamente all’assunto della corte bolognese, ha allegato i fatti costitutivi dell’azionata pretesa risarcitoria con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo.

Premette che deve reputarsi definitivamente acclarato l’inadempimento della “Ibertec” correlato alla mancata effettuazione della doppia vaccinazione dei pulcini così come contrattualmente previsto.

Indi deduce che con la memoria istruttoria depositata in prime cure in data 27.10.2004 aveva articolato plurimi capitoli di prova testimoniale, afferenti al profilo della mortalità dei pulcini forniti dalla “Ibertec”, decisivi dunque per la soluzione della controversia.

Deduce che nondimeno in ordine agli articolati capitoli di prova, respinti con motivazioni del tutto generiche dal primo giudice e reiterati con uno specifico motivo del gravame principale, la corte emiliana per nulla si è pronunciata.

10. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo.

Deduce che la corte felsinea si è limitata a richiamare le conclusioni del c.t.u., il che si è tradotto in una totale assenza di motivazione.

Deduce altresì che la corte felsinea ha attribuito alla relazione di c.t.u. un significato del tutto opposto rispetto a quello desumibile dal suo letterale tenore.

11. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 la violazione degli artt. 112,115,152,180,183 e 184 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, non ha prodotto alcun documento nel corso delle operazioni di c.t.u.; che più esattamente ha atteso alla produzione dei documenti mercè allegazione alla memoria depositata in data 27.10.2004.

12. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 57, degli artt. 1490,1492,1494 e 1497 c.c., degli artt. 1,3,25,26,35,36,45,49,50,74,81 e 82 della Convenzione di Vienna dell’11.4.1980, degli artt. 10, 11 e 12 preleggi, dell’art. 113 c.p.c..

Deduce che nella fattispecie si è al cospetto di una vendita internazionale assoggettata alla disciplina uniforme di cui alla Convenzione di Vienna; che di conseguenza ha errato la corte di merito a far riferimento agli artt. 1490 e ss. c.c..

13. Con il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Premette che la corte distrettuale ha inteso l’esperita domanda risarcitoria come riferita a “danni futuri ed eventuali” e dunque come domanda condizionata.

Indi deduce che siffatta affermazione contrasta con il tenore letterale della domanda, in quanto aveva chiesto “il risarcimento dei danni tutti subiti”.

14. Con il decimo motivo prospetta la stessa censura formulata con il nono motivo sub specie di omesso esame di fatto decisivo.

Deduce segnatamente che l’impugnata statuizione è inficiata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, siccome nelle “conclusioni” dell’appellante principale si riferisce di “danni subiti”, nel corpo della sentenza si riferisce di danni “futuri ed eventuali”.

15. Va previamente respinta l’eccezione di nullità della procura rilasciata dalla “Ibertec” all’avvocato Silvia Scota ai fini della proposizione del controricorso (cfr. memoria della ricorrente, pagg. 1 – 3).

16. Senza dubbio la procura speciale sottoscritta dai legali rappresentanti della “Ibertec” reca in calce la data del 14 marzo 2016 e viceversa l’attestazione di autenticità delle sottoscrizioni a ministero notar J.G.M. reca in calce la data del 15 marzo 2016.

In pari tempo si spiega che, per il disposto della L. n. 218 del 1995, art. 12 la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (cfr. Cass. (ord.) 15.11.2017, n. 26951; Cass. sez. un. (ord.) 13.2.2008, n. 3410).

17. E però la surriferita divergenza dell’una e dell’altra data non è tale da indurre a disconoscere, a negare, in contrasto con quanto attestato, da un canto, che il notaio J.G.M. abbia effettivamente fatto luogo all’accertamento dell’identità dei sottoscrittori, dall’altro, che le sottoscrizioni siano state effettivamente apposte in sua presenza o, quanto meno, che siano state in sua presenza ribadite, sì che siano state affermate come proprie dei legali rappresentanti della “Ibertec”.

Ovviamente a nulla vale addurre che l’autentica notarile è priva di traduzione in lingua italiana: il testo, ancorchè in spagnolo, è perfettamente comprensibile.

18. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

19. Non ignora in verità questo Collegio che, in tema di interpretazione della domanda e di omessa pronuncia, si registrano arresti giurisprudenziali non esattamente sovrapponibili.

Talora si assume che, nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito; sicchè, nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Suprema Corte ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento “di fatto” riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (cfr. Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30684; Cass. 18.5.2012, n. 7932; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718, secondo cui, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel “thema decidendum”, tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultra petizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea; in tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte).

Talora, invece, si assume che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell'”error in procedendo”; in tale ipotesi, ove si assuma che l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l’appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere – dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2017, n. 25259; Cass. 10.10.2014, n. 21421, secondo cui il principio a tenor del quale l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio “di fatto”, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo”, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti; Cass. sez. un. 22.5.2012, n. 8077).

20. Ebbene, pur nel solco di tal ultimo più rigoroso indirizzo, che investe appieno questa Corte dell’esame e dell’interpretazione degli atti processuali (esame ed interpretazione, nella fattispecie, agevolate dal riscontro della nota a pag. 8 del ricorso, ove sono testualmente riprodotte le conclusioni rassegnate dalla “Zooagricola Aleramo” in prime cure), non può che pervenirsi ai medesimi risultati cui è addivenuta la corte territoriale.

Certo la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr. Cass. 5.10.2009, n. 21230; in tale occasione la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta; Cass. (ord.) 23.10.2017, n. 24947; Cass. 16.9.2013, n. 21113).

E tuttavia nella fattispecie l’aspetto che assume un rilievo esegetico – qualificatorio caratterizzante è costituito dalla domanda volta alla determinazione delle reciproche “partite di dare e avere”, “tenendo conto delle disfunzioni per malattia di Marek degli animali forniti da Ibertec S.a.”.

Nella proiezione da siffatta domanda palesata, proiezione che evidentemente non mira tout court ad “azzerare” il rapporto tra le parti insorto, sibbene, piuttosto, a dimensionarlo, recte a “ridimensionarlo”, in modo che il relativo “valore economico” risulti depurato dall’incidenza dei presunti vizi, l’ulteriore domanda volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo – si badi significativamente anteposta alla domanda volta ad ottenere la restituzione dell’acconto corrisposto – in una sorta di riflesso bidirezionale, non solo vi si iscrive in guisa di corollario appieno coerente, ma dà al contempo riscontro del proposito (dell’iniziale attrice) di “conservare”, attraverso, appunto, l’assunta iniziativa giudiziaria, il rapporto nei limiti del “valore economicamente utile”.

In questo quadro la domanda volta alla restituzione dell’acconto già corrisposto non è di segno antitetico, ma si insinua coerentemente nella medesima proiezione di “ridimensionamento – conservazione” del rapporto nei limiti dell'”economicamente utile”: la restituzione, eventualmente in parte, all’esito della prefigurata compensazione, dell’acconto si sarebbe appieno giustificata, qualora il “dare” della “Zooagricola Aleramo” fosse risultato di ammontare monetario inferiore all’importo di Euro 130.683,06.

21. Nei termini testè enunciati per nulla si giustifica la denuncia di “omessa pronuncia” ed a nulla vale addurre che il contratto per cui è controversia, siccome compravendita internazionale, soggiace alla disciplina di cui alla Convenzione di Vienna dell’11.4.1980 – ratificata con L. n. 765 del 1985 – disciplina in virtù della quale, ai fini della risoluzione del contratto, è sufficiente una mera dichiarazione di volontà in tal senso, pur implicitamente formulata, del contraente adempiente.

Negli stessi termini, ovvero nel segno dell’interpretazione qui patrocinata, a nulla rileva che la corte bolognese abbia corroborato la sua opzione esegetica mercè il riferimento, in dipendenza dell’avvenuta consegna dei pulcini direttamente alla “clientela” della “Zooagricola Aleramo”, all’art. 1492 c.c., comma 3, u.p..

22. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono indubbiamente connessi; il che ne suggerisce l’esame contestuale; ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

23. Non si giustifica a rigore la denuncia di “omessa pronuncia” in ordine alle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno. Seppur, dal “versante” dell’appello principale, con un’erronea – si dirà – statuizione “in rito” la corte felsinea al riguardo si è pronunciata.

D’altra parte è vero senza dubbio che l’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. va tenuta distinta dalle azioni di garanzia ex art. 1492 c.c., sì che può essere esercitata indipendentemente dalla proposizione di quest’ultime (cfr. Cass. 19.7.1983, n. 4980). E nondimeno è irrilevante che l’erronea statuizione “in rito” le abbia attinte cumulativamente.

24. Rileva piuttosto l’affermazione della corte emiliana – a pretesa giustificazione dell’omessa delibazione nel merito, dal “versante” dell’appello principale, della domanda di riduzione del prezzo e della domanda risarcitoria – secondo cui, a fronte dell’appello incidentale esperito dalla “Ibertec”, rimasta soccombente in prime cure sulla redibitoria, l’appellante principale avrebbe dovuto, a sua volta, censurare incidentalmente il primo dictum nel termine di cui all’art. 343 c.p.c., comma 2.

25. Si tratta all’evidenza di un’affermazione erronea.

Di certo, limitatamente alla domanda risarcitoria, che il primo giudice aveva respinto (nel merito) per difetto di prova, la “Zooagricola Aleramo” non avrebbe dovuto che formulare, così come ha formulato (cfr. ricorso, pag. 29, nota 27), uno specifico motivo di gravame con l’appello principale.

Del resto questa Corte spiega che, atteso il principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione, la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell’ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa – nella fattispecie dalla “Ibertec” – avendo già consumato il proprio potere di impugnazione (cfr. Cass. 25.7.2018, n. 19745, ove si aggiunge che tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all’art. 334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell’iniziativa dell’altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata; Cass. 11.10.1999, n. 11386).

Di certo, limitatamente alla domanda di riduzione del prezzo, che il primo giudice aveva reputato incompatibile con (ovvero che aveva reputato sostanzialmente assorbita ne/)l’azione redibitoria, la “Zooagricola Aleramo”, rimasta integralmente vittoriosa in prime cure sulla (assorbente) domanda redibitoria (a giudizio del tribunale debitamente proposta), non avrebbe dovuto che reiterare, così come ha reiterato (cfr. ricorso, pag. 34, nota 33), ai sensi dell’art. 346 c.p.c. l’actio quanti minoris.

Del resto le sezioni unite di questa Corte spiegano che nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2019, n. 7940; Cass. sez. un. 25.5.2018, n. 13195, secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo; Cass. (ord.) 19.7.2017, n. 17749).

2 6. L’erroneità della surriferita affermazione non esclude, tuttavia, che la corte d’appello, debitamente sollecitata dal gravame incidentale esperito dalla “Ibertec”, rimasta soccombente in prime cure sulla (assorbente) domanda redibitoria dell’originaria attrice, ha in toto ed ad ampio spettro, allorquando ha “in fatto” negato, sulla scorta degli esiti della c.t.u., tra l’altro, che “vi sia coincidenza tra i pulcini morti e quelli forniti da Ibertec” (così sentenza d’appello, pag. 9), delibato il merito della controversia, dunque il merito della controversia pur con riferimento al presupposto – sussistenza dei vizi – delle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni, di cui ha erroneamente assunto (dal “versante” dell’appello principale) la mancata devoluzione in seconde cure.

D’altronde questo Giudice del diritto spiega che il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell’azione di garanzia e, quindi, siano – tra l’altro – dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi (cfr. Cass. 6.12.2001, n. 15481; Cass. sez. un. 3.5.2019, n. 11748, secondo cui, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi).

27. La delibazione con valenza in ogni caso in ordine al profilo prioritario – sussistenza dei vizi – della materia del contendere, ancorchè dal “versante” dell’appello incidentale, rende del tutto ingiustificati gli assunti della ricorrente secondo cui la corte di merito non avrebbe pronunciato sull’actio quanti minoris e sull’actio risa rcitoria.

Si badi che a nulla rileva che il rigetto dell’una e dell’altra azione non è riflesso nel dispositivo del secondo dictum.

Si spiega invero che la portata e il valore della pronuncia giurisdizionale vanno individuati tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali incidono sul momento precettivo della pronuncia e devono considerarsi parte integrante del dispositivo, in quanto rivelatrici d’effettiva volontà del giudice (cfr. Cass. 15.9.1997, n. 9157; Cass. 25.9.2015, n. 19074).

28. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

29. In verità è la medesima ricorrente che prospetta che la corte distrettuale ha affermato, “ad abbondanza, che Zooagricola sarebbe a suo avviso incorsa in decadenze processuali” (così ricorso, pag. 38).

Sicchè sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380; Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).

30. Comunque, pur ad ammettere che il passaggio motivazionale dell’impugnato dictum attinto dal motivo in esame integri un’autonoma ratio, analogamente il mezzo de quo agitur non sarebbe destinato a miglior esito.

La corte territoriale – si è anticipato – ha, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., dato atto dell’insussistenza degli asseriti vizi.

Cosicchè, seppur si riconoscesse il buon fondamento delle censure “di rito” veicolate dal motivo in esame, l’ulteriore affermazione “di merito” – indotta dall’esame dell’appello incidentale – permarrebbe impregiudicata nella sua attitudine a “sostenere” la decisione impugnata (qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa: cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

31. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono in vario modo correlati, siccome sono tutti essenzialmente volti a censurare il giudizio “di fatto” cui la corte bolognese ha atteso; i medesimi motivi in ogni caso sono privi di fondamento.

32. Si puntualizza dapprima che i motivi ora al vaglio non risultano formulati in rigoroso ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e comma 1, n. 6 non risultano cioè debitamente specifici ed “autosufficienti”.

Segnatamente, allorquando si adduce – specificamente con il quinto ed il sesto motivo – che la corte felsinea “ha ritenuto che dalla (…) c.t.u. sarebbero emerse: (…)” (così ricorso, pag. 47), ha errato “nell’uso che (…) ha fatto della c.t.u.” (così ricorso, pag. 53), “ha attribuito alla c.t.u. un significato del tutto opposto a quello fatto palese dal suo stesso tenore letterale” (così ricorso, pag. 55), ben avrebbe dovuto la ricorrente, onde consentire a questa Corte la debita valutazione dei suoi assunti, non solo indicare esattamente ove la relazione di c.t.u. è reperibile, ma avrebbe dovuto altresì esplicitarne in modo compiuto il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso, e non già limitarsi a riprodurne singoli stralci (invero la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile: cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).

33. Nel solco comunque dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si rappresenta quanto segue.

Per un verso, è da escludere senz’altro che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte emiliana ha ancorato il suo dictum.

Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato, in parte qua agitur, il proprio iter argomentativo.

La Corte d’Appello di Bologna ha puntualizzato ulteriormente che “non è possibile effettuare alcun collegamento tra i dati di mortalità con causa ignota emergenti dai registri di carico e scarico dei tre allevamenti (…) esaminati dal c.t.u., i referti di laboratorio che danno contezza della presenza della malattia di Marek nel solo allevamento (OMISSIS) e le forniture di pulcini allegate in causa” (così sentenza d’appello, pag. 10),

Per altro verso la corte di seconde cure ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero la concreta sussistenza dei pretesi vizi.

34. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

35. Si tenga conto degli aggiuntivi seguenti rilievi.

36. Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. Cass. sez. lav. 9.3.2001, n. 3519; Cass. 9.12.1995, n. 12630. Si veda anche Cass. 29.1.2010, n. 2063, secondo cui la consulenza di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente).

Non si giustifica quindi la deduzione della ricorrente secondo cui, con l’esclusivo richiamo alle conclusioni del consulente d’ufficio, la corte d’appello avrebbe omesso una propria motivazione sul punto (cfr. ricorso, pag. 53).

37. Con il quinto motivo la “Zooagricola Aleramo” si duole perchè la corte di seconde cure non ha tenuto conto, a riscontro dell’inadempimento della controparte, che la “Ibertec” non ha provveduto alla doppia vaccinazione, contrattualmente prevista, dei pulcini.

E però in tal guisa la ricorrente lamenta il mancato esame delle argomentazioni difensive in tal senso svolte. Cosicchè tale doglianza non è, a rigore, neppure riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

38. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654).

Ebbene, a fronte degli univoci rilievi del c.t.u., rilievi che non vi è motivo per reputare che la corte di merito abbia travisato, a fronte in particolare del rilievo – esito propriamente di una indagine “percipiente” (in siffatta ipotesi la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova: cfr. Cass. 23.2.2006, n. 3990; Cass. 13.3.2009, n. 6155) – per cui non vi era prova che la mortalità calcolata dall’ausiliario sulla base dei registri fosse stata determinata dalla malattia di Marek, è da escludere che la prova testimoniale avrebbe potuto incrinare con tutta certezza gli esiti della consulenza.

Viepiù che il riscontro circa l’an ed il quantum dell’incidenza del morbo di Marek presuppone il possesso di cognizioni scientifiche, postulanti la formulazione di valutazioni innegabilmente interdette ai testimoni.

39. Al cospetto degli univoci esiti della consulenza d’ufficio ai quali la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum, non ha precipua valenza la censura, specificamente veicolata dal settimo motivo, secondo cui, contrariamente all’assunto della corte territoriale, la ricorrente non avrebbe atteso alla produzione documentale nel corso delle operazioni peritali (cfr. ricorso, pag. 57).

In pari tempo, allorquando la “Zooagricola Aleramo” adduce che la corte bolognese ha espunto dal processo elementi di prova ritualmente acquisiti (cfr. ricorso, pag. 57), in effetti si duole per la loro omessa valutazione.

E nondimeno il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

40. Ovviamente nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Cosicchè è priva di qualsivoglia rilevanza la prospettazione della ricorrente – specificamente veicolata dal quinto motivo – secondo cui la corte emiliana ha delibato il merito della controversia con argomentazioni confuse e superficiali (cfr. ricorso, pag. 46).

41. L’ottavo motivo del pari è privo di fondamento.

Si ribadisce che la corte d’appello, sulla scorta degli esiti della c.t.u., con valutazione ineccepibile e congrua, ha affermato che non era stato acquisito riscontro degli asseriti vizi.

In tal guisa a nulla vale addurre che la corte di merito ha applicato al caso di specie erroneamente le norme del codice civile anzichè quelle di cui alla Convenzione di Vienna (cfr. ricorso, pag. 61), che viceversa – si adduce – “le avrebbero consentito di confermare il già accertato inadempimento essenziale di Ibertec” (così ricorso, pag. 62).

42. La circostanza per cui la corte distrettuale ha ineccepibilmente e congruamente dato atto del mancato riscontro dei pretesi vizi, assorbe e rende vana la disamina del nono motivo e del decimo motivo, entrambi afferenti alla domanda esperita dall’originaria attrice a ristoro dei danni asseritamente sofferti.

Va ovviamente ribadito l’insegnamento di questa Corte n. 15481 del 6.12.2001 – dapprima citato – a tenor del quale l’azione risarcitoria postula comunque la dimostrazione della sussistenza e della rilevanza dei vizi.

43. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

44. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti il nono ed il decimo motivo di ricorso; condanna la ricorrente, “Zooagricola Aleramo” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Ibertec s.a. – Iberica de Tecnologica Avicola”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA