Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19512 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

Edilizia Materana di Cosimo Domenichiello & C. S.n.c, in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Tibullo 10, presso l’avv. Marco Saponara, rappresentata e difesa

dall’avv. SAPONARA Marco A., giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata (Potenza), Sez. 03, n. 184/3/07 del 3 dicembre 2007,

depositata il 10 dicembre 2007, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di consiglio del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Udito l’avv. Marco Antonio Saponara per la società controricorrente;

Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa ad un accertamento di valore di immobili ceduti dalla società sulla base della rilevazione prezzi medi dell’Osservatorio dell’UTE di Matera;

Letto il controricorso;

Considerato che il ricorso poggia su un motivo: 1) vizio di motivazione (in ordine alla ritenuta insufficienza della presunzione ricavata dalla rilevazione prezzi del citato Osservatorio).

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto la sentenza, pur sinteticamente, esprime una sufficiente motivazione della decisione riportando le conclusioni, condivise, del giudice di primo grado, il quale aveva annullato l’avviso di accertamento “perchè fondato su dati presuntivi desunti dall’Osservatorio UTE senza tener conto del reale rapporto contrattuale intercorso tra impresa ed acquirente, sia della temporalità sia delle caratteristiche tipologiche dei beni e loro ubicazioni”. Il giudice di merito ha sostanzialmente accertato la mancanza della prova, il cui onere incombe sull’amministrazione, della congruità del valore attribuito agli immobili, limitandosi al fare riferimento all’Osservatorio UTE, che se può essere “un punto di riferimento”, non “costituisce prova”;

Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, rigettato e che la particolarità della controversia giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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