Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19512 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19512 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 8902-2008 proposto da:
FAUSTO GERARDINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIGNA DI MORENA 69/A, presso lo studio dell’avvocato ROSSI
ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO
FELICE, come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro protempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende per legge;
– contro ricorrente oNre.,,,,a,,„( o
_
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO(p-ronunciata il 29
gennaio 2008 di estinzione del giudizio;

“1/43

Data pubblicazione: 23/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
COSTANTINO FUCCI, che conclude per l’inammissibilità del
ricorso.

1. Fausto Gerardina impugna l’ordinanza di estinzione del giudizio
pronunciata all’udienza del 29 gennaio 2008 dal giudice unico del
Tribunale di Salerno, quale giudice dell’appello da lui proposto alla
sentenza del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella del 2006,
sentenza che aveva rigettato la sua opposizione al verbale elevato dai
Carabinieri per la violazione dell’articolo 149, commi 1 e 4, Codice
della Strada.
2. Il giudice unico del Tribunale di Salerno, all’udienza del 29 gennaio
2008, aveva dichiarato estinto il processo, come risulta dal relativo
verbale, su concorde richiesta dei procuratori delle parti presenti.
3. L’odierno ricorrente impugna tale provvedimento con tre motivi,
deducendo l’abnormità, la nullità del giudizio e la carenza assoluta di
motivazione. La richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio era stata
avanzata dall’avvocato Avarista, che mai aveva ricevuto alcuna delega
dal titolare Il giudice aveva omesso di controllare il conferimento della
regolare delega con violazione dell’articolo 9 della legge 1933 n. 1578
(primo motivo). Il provvedimento era nullo in conseguenza della
nullità dell’attività svolta dal difensore (secondo motivo). Il giudice, in
ogni caso, aveva emesso un provvedimento senza alcuna motivazione
in ordine all’accertamento dei presupposti della estinzione (terzo
motivo).
4.

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso con

argomentazioni generiche.
Ric. 2008 n. 08902 sez. 52 – ud. 12-03-2013

-2-

FATTO E DIRITTO

5. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al terzo motivo, risultando
infondati i primi due. Occorre osservare, in primo luogo, che il
provvedimento di estinzione, reso dal giudice unico in sede di appello
è: a) impugnabile e ricorribile in cassazione (Cass. 2009 n. 8002,
confermata anche da Cass. SU 2010 n. 15688); b) può essere disposto,

disciplinate specificamente dell’articolo 307 c.p.c.; c) può essere anche
disposto per rinuncia agli atti dalle parti, essendo necessaria una
procura speciale, oppure la sottoscrizione delle parti.
7. Nel caso in esame non risulta dal verbale di udienza che il giudice
abbia effettuato tali necessarie verifiche, presupposto necessario del
provvedimento di estinzione. Di qui la fondatezza del terzo motivo.
8. Il primo e il secondo motivo sono, invece, infondati, posto che,
anche in assenza di specifica motivazione, deve presumersi che il
giudice istruttore abbia verificato in concreto i poteri dei procuratori
presenti avanti a lui, quanto meno ai fini dello svolgimento della
udienza, restando estranei e diversi i poteri indispensabili anche solo
per prestare adesione alla richiesta di estinzione di cui al terzo motivo.
6. Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti indicati, il provvedimento
impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro
giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato
dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di
pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa in
relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice del Tribunale di
Salerno, anche per le spese.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 12 marzo 2013
LTI,AS.31.,

IL PRESIDENTE —

anche di ufficio, con riguardo alle ipotesi d’inattività delle parti,

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