Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19512 del 23/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19512 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 23864-2013 proposto da:
LIVIO CARLA LVICRL63R64F839Y, nonché GAMBINO ROSALIA,
CARUSO MARIA GABRIELLA CRSMGP26A59Z700T, CARUSO SANTO
CRSSNT52S24G273Y, nella qualità di eredi di Vincenzo
Caruso,

elettivamente domiciliati in ROMA,

MARESCIALLO
2018
933

PILSUDSKI

3,

presso

lo

VIA
studio

dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIROLAMO RUBINO, giusta procura
in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 23/07/2018

6/21

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
GIUSEPPINA SIMONELLI e TULLIO FORTUNA, giusta procura

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 505/2013 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 30/04/2013, r.g.l. n.
2016/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Emanuele Paoletti per delega verbale
dell’avvocato Girolamo Rubino.

in atti;

R.G. 23864/2013

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 505/2013, depositata il 30 aprile 2013, la Corte di appello di Palermo,
accolto il gravame della Fondazione Teatro Massimo, riformava la sentenza di primo grado,

Caruso ad essere inquadrati nel superiore 3° livello Area Artistica di cui all’art. 86 CCNL per
il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche, avendo sostenuto il ruolo di
primi ballerini in una produzione per la quale le prove, la prova generale e gli spettacoli si
erano svolti nel periodo (superiore a 90 giorni) compreso fra il 3 gennaio e il 20 maggio
2001.
2. La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come alla stregua di una nota del
coreografo, che aveva curato l’allestimento, gli appellati fossero stati impiegati nelle
mansioni superiori per un tempo inferiore a quello contrattualmente stabilito (84 giorni per
Caruso; 82 giorni per Livio) né era stata dagli stessi fornita la prova del maggior periodo
allegato: in particolare, le analitiche risultanze di tale documento – osservava ancora la
Corte – non potevano ritenersi smentite dalle dichiarazioni testimoniali e, d’altra parte, per
una settimana, nel mese di aprile 2001, vi era stata sospensione delle prove per
indisponibilità della sala, vale a dire per una causa che, in quanto di natura non fraudolenta,
escludeva tale periodo dal computo del tempo necessario alla maturazione del diritto.
3. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza Carla Livio e gli eredi di Vincenzo
Caruso con tre motivi, cui ha resistito la Fondazione con controricorso.

Ragioni della decisione

con la quale il Tribunale di Palermo aveva accertato il diritto di Carla Livio e di Vincenzo

1. Con i motivi proposti i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2697
e 2103 cod. civ. (rispettivamente 1° e 2° motivo) nonché violazione e falsa applicazione
degli artt. 86 e 87 del CCNL di settore (3° motivo): lamentano, in primo luogo, l’erronea
lettura del documento a firma del coreografo, dal quale emergeva, diversamente dalle
conclusioni che la Corte ne aveva derivato, come entrambi i ricorrenti avessero lavorato, in
qualità di primi ballerini, per un totale di 92 giorni, così da superare il termine trimestrale
necessario alla maturazione del diritto; lamentano poi l’erronea valutazione delle deposizioni
testimoniali, di per sé idonee a dimostrare la fondatezza della domanda, risultando dalle
stesse confermato che, nel periodo compreso fra il 3 gennaio e il 20 maggio 2001, entrambi
1

ItAti ct’

i ricorrenti avevano continuativamente e in via esclusiva svolto le rivendicate mansioni
superiori; denunciano, infine, l’erroneità dell’assunto, secondo cui il periodo di sospensione
delle prove non poteva computarsi ai fini della maturazione del periodo trimestrale (salvo
che non fosse provata la natura fraudolenta dell’interruzione), rilevando esclusivamente, agli
stessi fini, i periodi di interruzione dell’attività lavorativa dipendenti dal fatto del lavoratore.
2. Il ricorso non può essere accolto.

domande) sulla considerazione che lo svolgimento delle mansioni superiori, per il periodo
necessario al conseguimento del diritto alla loro assegnazione definitiva, non fosse stato
dimostrato dai ricorrenti, in particolare rilevando: (a) come l’attestazione in data 15/5/2001
del coreografo indicasse “in modo analitico le singole giornate di svolgimento delle prove e
quelle di messa in scena dello spettacolo”, in cui gli appellati avevano ricoperto il ruolo di
primi ballerini, e cioè 82 giorni per Carla Livio e 84 giorni per Vincenzo Caruso; (b) come le
risultanze di tale analitica attestazione non potessero ritenersi “smentite dalle deposizioni
testimoniali, dato che i testi escussi” avevano “indicato un complessivo periodo”, fra il 3/1 e
il 30/5/2001, durante il quale i ricorrenti avevano svolto in via esclusiva mansioni superiori:
ciò che non equivaleva “all’affermazione che in ciascun giorno ricompreso in detto periodo”
gli stessi avessero “sempre disimpegnato le mansioni di primi ballerini”, come, del resto,
risultava dalle stesse dichiarazioni testimoniali, là dove era stato specificato che nello stesso
periodo i ricorrenti erano stati impegnati anche negli allenamenti obbligatori.
4. Tuttavia, i ricorrenti, pur traendo dall’attestazione del coreografo dati difformi da quelli
della sentenza impugnata e conclusioni opposte, non hanno provveduto – nell’inosservanza
del requisito di cui all’art. 366, co. 1°, n. 6 cod. proc. civ. – alla trascrizione o riproduzione
integrale del documento, quale modalità indispensabile alla verifica dell’eventuale erroneità
della valutazione di esso da parte della Corte di merito.
5. E’, infatti, consolidato l’orientamento, secondo il quale il ricorso per cassazione – per il
principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le
ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la
valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a
fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di
merito; con la conseguenza che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di
inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i
documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che
sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione
della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr., fra le molte conformi,
Cass. n. 14784/2015).
2

3. Si deve premettere che la Corte di merito ha fondato la propria decisione (di rigetto delle

6. D’altra parte, a fronte dell’assorbente accertamento compiuto dalla Corte territoriale, che
ha preso in considerazione le giornate di effettivo e concreto svolgimento delle mansioni
superiori, pervenendo a ritenere l’insussistenza del periodo necessario all’attribuzione della
relativa qualifica (e ciò sulla base del contenuto dell’attestazione, non contraddetto – come
motivatamente precisato in sentenza – dalle risultanze delle dichiarazioni testimoniali), i
ricorrenti si sono limitati, dietro lo schermo del vizio di cui all’art. 360 n. 3, a contrapporre a

7. Peraltro, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, spetta in via
esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
(cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 25608/2013).
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2018.

quella del giudice di merito una propria e diversa lettura del materiale probatorio.

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