Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19512 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23044/2017 proposto da:

E DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE N. 10, presso lo

studio dell’avvocato FABIO PISONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE LUCIBELLO;

– ricorrente –

contro

NUOVA PANSAC SPA;

– intimata –

nonchè da:

NUOVA PANSAC SPA, in liquidazione in amministrazione straordinaria,

in persona del Commissario straordinario, legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso

lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO ARRIGO GIANOLIO;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1878/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SIVIERI ORLANDO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’E-Distribuzione Spa, ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale e respingendo l’appello incidentale proposto, aveva condannato la società ricorrente al risarcimento degli ulteriori danni – rispetto a quelli già accertati in primo grado – subiti dalla Nuova Pansac Spa (società che produceva film di politilene con attività produttiva a ciclo continuo) e causati da reiterate interruzioni dell’erogazione di energia elettrica nel periodo 1991-1999 che avevano determinato, per ogni episodio, il blocco delle linee produttive.

2. Ha resistito la società intimata proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo illustrato anche da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sul ricorso principale.

1.1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

a. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che non avesse fornito la prova liberatoria rispetto alle interruzioni denunciate;

b. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non aveva riconosciuto il concorso di colpa del creditore negli eventi oggetto di controversia.

2. Entrambe le censure sono inammissibili.

Premesso che questa Corte ha affermato, con orientamento al quale si intende dare seguito che nell’ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull’ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede), l’onere di provare che l’interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall’utente all’atto della stipula del negozio (cfr. al riguardo Cass. 5144/1997); e che deve ritenersi inesistente, in capo al danneggiato, un obbligo legale o contrattuale (neppure in relazione alla clausola di buona fede) per l’adozione di misure idonee a neutralizzare il disservizio, restando tale contegno omissivo privo di rilievo causale ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 1, posto che nella causazione del danno presenta carattere assorbente il mancato adempimento, da parte del soggetto erogatore, dell’obbligo contrattuale di dare comunicazione agli utenti della programmata interruzione dell’energia elettrica (cfr. Cass. 12148/2016; Cass. 25750/2018, Cass. 3797/2019), si osserva che nel caso in esame la Corte territoriale ha puntualmente esaminato entrambe le questioni prospettate (cfr. pag. 9 secondo cpv e pag. 13 primo cpv della sentenza impugnata) con motivazione certamente al di sopra della sufficienza costituzionale, fondata, quanto alla prima questione, anche su una puntuale disamina della CTU espletata che aveva analizzato tutti gli episodi di interruzione ascrivibili alla responsabilità del gestore.

2.1. Le censure, pertanto, configurano una richiesta di rivalutazione del merito della controversia, non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle prove o di fatti decisivi, consistenti nell’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, nella normativa CEI EN 50160 e nella CTU dell’ausiliare nominato dal Tribunale di Venezia.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile per argomentazioni analoghe a quelle sviluppate in occasione della prima censura.

Risultano, infatti, compiutamente esaminati tutte le circostanze di cui si lamenta l’omessa valutazione (cfr. pag. 7 ed 8 della sentenza impugnata) e, pertanto, in presenza di motivazione congrua, logica e sufficientemente analitica, deve ritenersi che anche questa critica mascheri la richiesta di una diversa valutazione dei fatti di causa attraverso il tentativo di ottenere un non consentito “terzo grado di merito”.

4. Sul ricorso incidentale.

4.1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti: lamenta che la Corte veneziana aveva ricondotto all’inadempimento Enel soltanto parte delle interruzioni di energia elettrica dovute ad eventi metereologici, escludendone altre che riteneva non imputabili alla società di distribuzione (cfr. all. 3 rel. CTU da 13 ad 80 cfr. pag. 14 sentenza).

Chiede la liquidazione di un’ulteriore somma.

4.2. Il ricorso incidentale deve ritenersi tardivo in quanto è stato notificato in data 3/7-11-2017 quando era già decorso il termine per l’impugnazione: la sentenza, infatti, è stata pubblicata il 19.8.2016 e non è stata notificata, ragione per cui, ex art. 327 c.p.c., nella formulazione previgente alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile ratione temporis, visto che la controversia risulta incardinata in epoca antecedente), il termine per il passaggio in giudicato è spirato in data 1.10.2017, tenuto conto anche della sospensione dei termini feriali sia per l’anno 2016 che per il 2017.

4.3. A ciò consegue che, ex art. 334 c.p.c., comma 2, esso deve essere dichiarato inefficace in ragione dell’inammissibilità del ricorso principale.

5. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale.

Spese del giudizio di legittimità compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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