Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19512 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10488/2020 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Berletti,

(Pec: lucaberletti.pec.ordineavvocatitreviso.it), giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 337/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.A., proveniente dalla Guinea Bissau, ricorre per cassazione, con otto motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Venezia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – i primi due motivi attengono alla valutazione della corte d’appello circa la non credibilità del racconto posto a base della domanda di protezione, incentrato sul timore del ricorrente, mussulmano, di subire ritorsioni e minacce alla vita per il rifiuto di assumere la posizione di reverendo di religione cristiana che già era del defunto padre all’interno della comunità del villaggio; col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per la asserita scorretta applicazione dei criteri legali a presidio del giudizio di credibilità soggettiva, mentre col secondo mezzo assume la violazione degli artt. 116,132 e 156 c.p.c., per omessa valutazione di due documenti all’uopo dirimenti, segnatamente costituiti da un estratto di un rapporto di Amnesty International e da un’attestazione del commissariato di polizia di Gabu dell’anno 2014 in ordine alla vicenda narrata;

II. – i motivi sono manifestamente infondati e in parte inammissibili;

la corte d’appello di Venezia ha condiviso la conforme valutazione del tribunale sulla non credibilità della vicenda narrata dal richiedente in considerazione sia della genericità, sia anche della inverosimiglianza delle dichiarazioni; ciò alla luce dei riscontri afferenti la situazione specifica della zona di provenienza dell’istante, che hanno indotto la corte ad affermare che la comunità cristiana è nella zona del tutto minoritaria;

sempre in base ai report internazionali l’impugnata sentenza ha stabilito che l’atteggiamento asseritamente minaccioso e violento, teso a imporre per la successione in ambito religioso nella posizione genitoriale, non è neppure rispondente alla richiamata pur minoritaria tradizione cristiana dei luoghi;

la motivazione è correttamente incentrata su valutazioni di fatto, conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed è adeguatamente motivata visto che spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione;

la motivazione, esistente e congrua, resta insindacabile in questa sede;

III. – col terzo e col quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 a proposito dell’avvenuta esclusione del danno grave rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e della irrituale acquisizione di notizie sulla situazione interna della Guinea da fonti diverse da quelle previste dalla legge;

i motivi, connessi, sono inammissibili;

il terzo motivo è del tutto generico, dal momento che non ne risulta esplicato l’ambito rispetto alla domanda in effetti proposta; invero nel corpo della censura si fa riferimento al danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (il quale attiene alla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine), senza che tuttavia dal ricorso risulti in qual senso e in quale contesto il ricorrente abbia riferito la domanda a tale fattispecie;

il quarto motivo dà per presupposto che nell’espletamento del compito di cooperazione istruttoria il giudice del merito sia in qualche modo tenuto a utilizzare sono alcune fonti di conoscenza, indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

codesto rilievo è giuridicamente errato, in quanto la norma richiamata attiene ai compiti della commissione amministrativa e stabilisce che ciascuna domanda di protezione sia esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo, e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati; informazioni elaborate sulla base dei dati forniti dall’UNHCR dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, “o comunque acquisite”;

la rilevanza dell’inciso è tale da legittimare lo svolgimento, anche in sede giurisdizionale, di ogni accertamento finalizzato alla cooperazione istruttoria, purché basato su fonti oggettivamente riscontrabili – cosa che nella specie la corte d’appello ha fatto; in particolare il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (cfr. per riferimenti Cass. n. 13449-19, Cass. n. 4557-21, Cass. n. 6736-21);

IV. – il quinto, il sesto e il settimo mezzo attengono al diniego di protezione umanitaria;

il ricorrente denunzia: (a) la violazione dell’art. 5 del T.U. Imm., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, poiché la corte d’appello avrebbe equiparato i presupposti della protezione umanitaria a quelli della protezione sussidiaria; (b) l’omessa pronuncia sui gravi motivi di ordine umanitario legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria; (c) la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., per l’omesso esame della documentazione relativa alla situazione interna della Guinea e all’inserimento sociale del richiedente in Italia;

i motivi sono inammissibili;

la corte d’appello non ha affatto equiparato i presupposti delle forme di protezione invocate; ha invece sottolineato che (i) a fronte del diniego operato dal tribunale non era dato cogliere nell’appello una “specifica argomentazione”; dopodiché ha disatteso il gravame anche perché (ii) nessuna situazione di vulnerabilità soggettiva poteva essere individuata “nella inattendibile storia narrata”; e perché (iii) non era stata offerta prova di un’effettiva integrazione nel tessuto socioculturale italiano;

ciascuna di codeste affermazioni è idonea a sorreggere il rigetto del gravame, e nessuna di esse è specificamente censurata;

V. – con l’ottavo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del T.U. n. 115 del 2002, art. 136, a proposito della revoca del patrocinio a spese dello Stato;

il motivo è inammissibile giacché, come costantemente affermato da questa Corte, l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R.; cosicché quel provvedimento è impugnabile immediatamente col ricorso per cassazione (ex aliis, tra le più recenti, Cass. n. 10487-20);

VI. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA