Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19511 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

Lazzi Gas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Puccini, 9, presso gli

avv.ti prof. PERRONE Leonardo e Gianmarco Tardella, che la

rappresentano e difendono, giusta procura speciale per notaio Claudio

Barnini del 29 dicembre 2008, Rep. N. 276.426;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 16, n. 43/16/08 dell’11 marzo 2008,

depositata il 23 settembre 2008, notificata il 24 ottobre 2008;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c., della causa svolta nella

Camera di consiglio del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una istanza di rimborso dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Letto il controricorso;

Considerato che il ricorso poggia su due motivi: 1) violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 603 del 1973, art. 38, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (in ordine al termine di decadenza applicabile); 2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 394 del 1992, art. 1, art. 10, direttiva n. 69/335/CEE e della sentenza della Corte di Giustizia in causa C-4/97 (in ordine alla assenza di una incompatibilità dell’imposta sul patrimonio netto con la direttiva comunitaria).

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato:

a) quanto al primo motivo, sulla base del principio affermato da questa Corte giusta il quale “il principio secondo cui il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non decorre quanto al rimborso di versamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà ed ai quali successivamente non corrisponda la determinazione del relativo obbligo (o non vi corrisponda nella medesima misura) in via definitiva, non è applicabile al versamento di un’imposta a saldo sul presupposto che esso abbia carattere provvisorio per il solo fatto che nei termini fissati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, l’Amministrazione Finanziaria può modificare i risultati della dichiarazione, e quindi l’entità del debito d’imposta, con la notificazione di accertamenti in rettifica o di accertamenti d’ufficio, perchè siffatti accertamenti non interessano nè influenzano il fatto generatore dell’errore che ha determinato il maggior versamento di imposta del quale si chiede la restituzione, e i termini e le modalità stabiliti per l’azione dell’Amministrazione non valgono per il contribuente (onde, in particolare, non vale per la tempestività della presentazione dell’istanza di rimborso in questione il termine di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43)” (Cass. n. 13222 del 2004);

b) quanto al secondo motivo, sulla base del principio espresso da questa Corte, secondo cui: “l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 (convertito nella L. 26 novembre 1992, n. 461) – e successivamente abolita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36, con effetto dall’1 gennaio 1998 -, non contrasta con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (modificata dalla direttiva 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE), la quale, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 27/10/1998, in causa C-4/97, ed ord. n. 1573/2001, nelle cause riunite C-279/99, C-293/99, C-296/99, C- 330/99 e C-336/99), non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un’imposta, come quella in esame, nemmeno quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti” (Cass. n. 15637 del 2004; v. anche nello stesso senso Cass. n. 25872 del 2009).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata e che, ricorrendone le condizioni, la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

Ritenuto altresì che il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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