Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19511 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 19/07/2019), n.19511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24005/2017 proposto da:

C.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO MARZO;

– ricorrente –

contro

D.V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 356/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

C.E. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, D.V.G., esponendo che nel corso del giudizio R.G. 328/1979 tra la stessa e l’arch. S.L., avente ad oggetto le competenze professionali reclamate dal professionista per la redazione di due progetti di lottizzazione, l’ing. D.V., nominato c.t.u., aveva redatto una perizia falsa, sulla scorta della quale il Tribunale aveva deciso il giudizio; che il processo penale avviato a seguito della denuncia inoltrata nei confronti del suddetto consulente si era estinto l’8.11.1990 per intervenuta amnistia; che, aveva interrotto la prescrizione nei confronti del D.V. con lettere raccomandate a.r. del 5.4.1994 e del 13.3.1999, nonchè con atto di citazione notificato il 1.3.2002 ed atto di opposizione a precetto con domanda riconvenzionale del 18.7.2006; che nelle more era stata attinta da parte del S. da procedura esecutiva mobiliare ed immobiliare, quest’ultima conclusasi nel 2004, con la determinazione definitiva del credito (ordinanza del 10.11.2003) e il pagamento dell’ultima rata di conversione; che la consulenza tecnica preventiva richiesta nel 2008 aveva accertato la falsità della perizia del D.V..

Chiese, quindi, la dichiarazione della falsità della perizia e la condanna del D.V. al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si costituì in giudizio D.V.G., eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto, nonchè la formazione del giudicato e, nel merito, l’infondatezza della domanda. Il convenuto formulò inoltre domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria.

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1544/2013, respinse la domanda attorea, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione. Rigettò inoltre la domanda riconvenzionale.

2. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 356/2017 del 27 marzo 2017.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la raccomandata del 5.4.1994 non poteva avere efficacia interruttiva della prescrizione, poichè mancava l’elemento oggettivo della costituzione in mora del convenuto non essendovi contenuta alcuna intimazione nè richiesta di pagamento, nè essendovi manifestato in modo inequivocabile la volontà di intraprendere il giudizio in caso di mancato pagamento.

Secondo la Corte, infatti, con la suddetta raccomandata, la C. si era limitata a manifestare la teorica possibilità di proporre il giudizio a seguito dell’intervenuta applicazione dell’amnistia.

Solo con la lettera del 13.3.1999, già scaduto il termine quinquennale ricorrente dall’estinzione del reato, la C. aveva precisato di voler interrompere la prescrizione. Di conseguenza, nessuna rilevanza poteva essere attribuita a quest’ultima lettera nè agli atti successivi.

La Corte di merito ha poi ritenuto nuova, perchè formulata per la prima volta con l’atto di appello, la domanda di imprescrittibilità del diritto all’accertamento della falsità della perizia, finalizzata all’azione di revocazione da proporre nei confronti dell’arch. S..

Secondo il giudice dell’appello, tale domanda era diversa rispetto a quella, formulata in primo grado, di accertamento della falsità della stessa perizia, finalizzata all’azione risarcitoria promossa in danno del D.V..

D’altra parte, la Corte salentina ha rilevato che, vista l’estraneità del S. al giudizio, l’eventuale accertamento non poteva spiegare alcun effetto nei confronti di quest’ultimo, con conseguente carenza dell’interesse ad agire.

3.:Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base cinque motivi, la prof.ssa C.E..

3.1. L’intimato ing. D.V.G. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 c.c. – omesso esame circa il fatto decisivo del giudizio attinente al significato dell’avverbio virtualmente usato nella lettera r.r.r. del 05-04-1994 della ricorrente all’ing. D.V. – violazione degli artt. 1362 c.c. e segg.”.

La Corte d’appello avrebbe male interpretato l’avverbio “virtualmente”, usato dalla ricorrente nella raccomandata del 5.4.1994, come “teorica possibilità”.

Nel senso più comune in quell’epoca, prima dell’avvento di internet, tale avverbio avrebbe fatto riferimento all’imminenza ed inevitabilità di una situazione della quale sono in atto tutte le premesse.

La ricorrente, utilizzandolo, avrebbe inteso riferirsi all’implicito riconoscimento da parte del giudice penale del suo diritto per falsità della perizia, in quanto se non fossero sussistiti gli elementi di colpevolezza l’amnistia non sarebbe stata applicata, e all’imminenza ed inevitabilità dell’azione giudiziaria civile.

Pertanto, sia il senso letterale, sia quello logico, sia il contesto dei rapporti tra le parti non avrebbero lasciato adito a dubbi circa la volontà della ricorrente di intraprendere il giudizio in caso di mancato pagamento dei danni, che non furono monetizzati solo perchè all’epoca dovevano ancora cristallizzarsi.

La Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2943 c.c., comma 4, in base al quale per interrompere la prescrizione è sufficiente esternare l’intenzione di esercitare il diritto. Per l’atto di interruzione della prescrizione non sarebbe necessaria alcuna richiesta diffida esplicita, essendo sufficiente la manifestazione anche solo implicita, in base al contesto, dell’intenzione di esercitare il diritto.

Nel caso di specie, la C. aveva denunciato il D.V. nel 1989 e nel 1994 il contenuto della denuncia era conosciuto. Inoltre, la lettera era stata inviata in forma di raccomandata al fine di interrompere la prescrizione e rendere certa la data. Di conseguenza, il contesto dei rapporti tra le parti sarebbe stato chiaro.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione dell’art. 64 c.p.c., artt. 2935 e 2943 c.c..

La Corte d’appello avrebbe erroneamente fatto coincidere il dies a quo della prescrizione con la data dell’amnistia.

In base all’art. 64 c.p.c., sarebbe irrilevante accertare se il comportamento del c.t.u. sia reato e quindi la data di estinzione di

quest’ultimo. Rileverebbe invece la data di manifestazione del danno. Infatti, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta concretamente all’esterno, divenendo conoscibile in tutte le sue componenti.

Nel caso di specie, i danni patrimoniali sarebbero diventati definitivamente percepibili e riconoscibili da parte della ricorrente solo nel 2003, in seguito all’ordinanza di determinazione del credito di conversione del pignoramento immobiliare promosso dal S.. Il danno non patrimoniale, invece, si sarebbe protratto per l’intera durata dell’ingiusto procedimento di esecuzione immobiliare.

In ogni caso, il primo accertamento della falsità della ctu sarebbe avvenuto nel processo di ATP espletato nell’anno 2009, in vista del processo civile di risarcimento del danno.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, l’omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, concernente la data di verificazione dei danni – Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dell’intero danno patito dalla ricorrente – Nullità della sentenza – Violazione dei principi del giusto processo”.

La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla data di manifestazione dei danni lungolatenti.

4.3. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, attinente al duplice interesse concreto ed attuale della prof.ssa C. a far accertare la falsità della perizia”, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio – Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., costituenti principi del giusto processo”.

La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l’interesse attuale concreto della C. all’accertamento la falsità della perizia.

Già nel corso del primo grado, la ricorrente aveva specificato tale interesse al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale manifestatosi nel 2003 ed il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della esecuzione immobiliare concernente la casa di abitazione e residenza.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello l’interesse ad agire era principalmente riferito a recupero dei danni nei confronti del D.V., il quale aveva direttamente provocato la soccombenza nel giudizio promosso dal progettista.

L’interesse connesso alla possibilità di chiedere la revocazione della sentenza a favore del S., sul quale la Corte territoriale aveva esclusivamente incentrato la propria attenzione, sarebbe meramente secondario e sorgerebbe sono in caso di mancato recupero dei danni dal D.V..

In ogni caso, se l’accertamento della falsità della perizia avesse richiesto la presenza in causa del S., ciò avrebbe comportato la necessità dell’integrazione del contraddittorio, con rimessione al giudice di primo grado per tale incombenza e non il rigetto della domanda per carenza di interesse.

4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la “violazione e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di imprescrittibilità del diritto all’accertamento della falsità della c.t.u. – Nullità della sentenza”.

La richiesta di declaratoria di imprescrittibilità dell’accertamento della falsità della perizia del D.V. non sarebbe domanda nuova, ma conseguenza della pronuncia di prescrizione emessa dal Tribunale e non avrebbe potuto essere formulata prima di tale decisione.

La domanda concernente l’accertamento del falso sarebbe sostanzialmente corrispondente a quella formulata in primo grado (dichiarare falsa la ctu redatta dal D.V.), avendo lo stesso petitum.

La domanda sull’imprescrittibilità dell’accertamento del falso sarebbe stata rivolta a contrastare la pronuncia del Tribunale, il quale aveva posto un ostacolo all’esame delle domande sostanziali. La Corte territoriale avrebbe quindi dovuto pronunciarsi circa l’imprescrittibilità dell’accertamento del falso sia in relazione all’interesse principale della C. di ottenere dal D.V. il risarcimento del danno, sia in relazione all’interesse subordinato ed ipotetico di chiedere la revocazione della sentenza emessa in favore del S..

5.1. Il primo motivo è fondato.

La Corte territoriale correttamente afferma di condividere il principio pacifico affermato dalla giurisprudenza secondo cui l’atto di costituzione in mora non richiede l’uso di formule sacramentali. Ma poi si discosta da tale principio ritenendo, erroneamente, che nella richiesta inviata dalla C. pur essendo presente l’elemento soggettivo, dato dalla indicazione del soggetto obbligato, mancherebbe l’elemento oggettivo, dato dall’effetto sostanziale della costituzione in mora. Ebbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata appare viziata perchè non ha rilevato la circostanza che il termine “virtualmente” all’interno della comunicazione non lascia adito a dubbi circa l’esternazione della volontà della C. di intraprendere il giudizio in caso di mancato pagamento dei danni. Danni allegati non ancora monetizzabili perchè ancora in itinere.

5.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi.

6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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