Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19511 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16509-2016 proposto da:

ARK DESIGN DI L.P.F., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO BONACCIO;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA SPA;

– intimata –

2020 avverso la sentenza n. 1475/2015 del TRIBUNALE di 119 AREZZO,

depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 29.12.2015, confermò la sentenza del Giudice di pace di San Giovanni Valdarno, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla ditta Ark Design, alla quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.034,12 in favore dell’Agricola Industriale della Faella s.p.a., a titolo di corrispettivo per la vendita di merce;

– il Tribunale ritenne che la presenza della firma, da parte del vettore, sul documento di trasporto, faceva presumere che un contratto di compravendita fosse stato stipulato tra le parti;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Ark Design di L.P.F. sulla base di quattro motivi;

– non ha svolto attività difensiva dell’Agricola Industriale della Faella s.p.a..

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in quanto il giudice di merito avrebbe pretermesso l’esame della circostanza relativa all’assenza di sottoscrizione dell’ordine di acquisto della merce, dedotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;

il motivo è inammissibile;

in presenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, ratione temporis applicabile, non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, in relazione ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012, come previsto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1387 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale ha tratto la prova della conclusione del contratto di compravendita dalla sottoscrizione del documento di trasporto da parte del vettore, inidonea a provare l’esistenza di un ordinativo di fornitura della merce da parte della società o di un suo rappresentante, munito di potere rappresentativo;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1476,1510,2729,2721 e 2724 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale ritenuto sufficiente una sigla del vettore sul documento di trasporto come prova della consegna della merce mentre sarebbe stata necessaria, quanto meno, acquisire la deposizione testimoniale del medesimo; la firma del vettore sarebbe, infatti, idonea a provare, la presa in carico della merce da parte del vettore ma non la sua consegna al destinatario;

– i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati;

– il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., di talchè da solo non soddisfa l’onere che l’art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (Cassazione civile sez. II, 06/12/2019, n. 31974; Cass. Civ., Sez. Lav., 14/08/2001, n. 11105);

– il Tribunale, discostandosi dai principi di diritto affermati da questa Corte, ha erroneamente tratto dalla firma del vettore del documento di trasporto, la prova della conclusione del contratto e della consegna della merce ((pag.4 della sentenza impugnata);

– contrariamente da quanto sostenuto dal giudice di merito, la sottoscrizione del vettore, quale atto proveniente dal terzo, costituiva un mero indizio, della conclusione del contratto di vendita, che, andava corroborato da altri elementi di prova, come, ad esempio la prova testimoniale o documentale (scambio di corrispondenza, e-mail ecc.);

– conseguentemente, l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui nella pratica dei commerci la spedizione di merci a mezzo vettore da un imprenditore a un altro trova causa in un contratto di compravendita è apodittica e da essa non può trarsi la provare della conclusione di uno specifico contratto;

il richiamo all’art. 1510 c.c. non è pertinente al caso di specie perchè afferisce al momento del passaggio del rischio, con la consegna al vettore, nella vendita piazza a piazza ma non costituisce prova della fornitura della merce;

nella compravendita da piazza a piazza tra commercianti, la circostanza che il preteso venditore abbia consegnato al vettore merce per sua natura destinata al commercio non comporta conclusione del contratto, in difetto di idonea prova della preventiva proposta del preteso acquirente (Cassazione civile sez. II, 26/06/2013, n. 16182; Cassazione civile sez. II, 24/07/2014, n. 16961);

conseguentemente, la manifestazione di volontà della presunta acquirente non poteva essere provata da un solo documento proveniente dalla sola venditrice, segnatamente il documento di trasporto, in difetto di qualsiasi idonea prova della effettiva costituzione del rapporto contrattuale;

– la sentenza va, pertanto cassata in ordine ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo, che deciderà in persona di altro magistrato;

– va dichiarato assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e dell’art. 96 c.p.c..

PQM

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le stese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Arezzo in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA