Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19511 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 09/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14630/2020 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in Padova, vicolo M.
Buonarroti n. 2, int. 3, presso lo studio dell’avv. M. M. Bassan,
che lo rappresenta e difende per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione
Internazionale Verona Sez. Padova, Ministero Dell’interno,
(OMISSIS), Procuratore Generale Repubblica Presso Corte Cassazione,
– resistente –
avverso la sentenza n. 5316/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/04/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da K.M., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese d’origine perché faceva parte del partito (OMISSIS), ed era stato minacciato dal partito opposto di fargli false denunce; quindi, ha avuto paura e la famiglia lo ha mandato all’estero nel 2012. Aveva anche ottenuto, dall’ambasciata di Dacca, un visto per il lavoro per venire a lavorare in Italia, ma poi non aveva trovato la ditta dove doveva lavorare e, quindi, si era mantenuto vendendo fiori ed altri lavoretti.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente sostanzialmente non credibile, in quanto, verosimilmente migrante economico che aveva ritenuto di far emergere tardivamente la propria posizione. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di errata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancanza dei presupposti di cui alla condanna per colpa grave, ex art. 96 c.p.c..
Il primo motivo è inammissibile, in quanto nel giudizio di legittimità non può porsi una questione di erroneo apprezzamento del materiale istruttorio (nella specie, le dichiarazioni del richiedente, cfr. Cass. n. 11892/16), se non in ristretti limiti (cfr. Cass. n. 27000/16), non ricorrenti nella specie.
Il secondo motivo è inammissibile, quanto al profilo della mancata concessione della protezione sussidiaria nell’ipotesi di cui dell’art. 14 cit., lett. b), alla luce del giudizio di non credibilità che ha espresso il giudice d’appello e che lo esonera dall’obbligo dell’approfondimento istruttorio, nella specie, sul sistema giudiziario e carcerario, nonché sulla corruzione delle forze di polizia.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione. In particolare, la Corte d’appello ha accertato che la situazione personale del richiedente, nel paese di origine, è di agio familiare, culturale ed economico.
Il quarto motivo, è inammissibile, perché la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, come previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018,10487/20, 16117/20 in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021