Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19511 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28824/2015 proposto da:

MC ELETTRICI SPA, in persona del Presidente del CDA e legale

rappresentante Dr. A.R., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI FAZZO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AEROVIAGGI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FARNESE 44,

presso lo studio dell’avvocato MARIO PECORARO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ROBERTO SACCHI, PIETRO FRANCESCO MARIA GRECO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4296/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

la declaratoria di parziale inammissibilità e comunque il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.p.a. MC Elettrici convenne in giudizio la s.p.a. Aeroviaggi, davanti al Tribunale di Milano, chiedendo che fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 199.040, oltre interessi, ovvero, in via subordinata, che fosse dichiarata la risoluzione dell’accordo sottoscritto tra le parti in data 15 febbraio 2008, con condanna della società convenuta alla restituzione della somma di Euro 250.000 già ricevuta a titolo di acconto.

A sostegno della domanda espose di aver concordato con la società convenuta le condizioni di un soggiorno per i propri dipendenti presso un villaggio turistico sito in (OMISSIS) gestito dalla Aeroviaggi, per due settimane, e di aver pagato acconti per la somma complessiva di Euro 250.000. Aggiunse di avere ripetutamente contestato alla società convenuta una serie di vizi della struttura alberghiera prescelta e che quest’ultima si era offerta di eliminarli, cosa poi non avvenuta. La società attrice affermò quindi di essersi vista costretta a comunicare alla convenuta la rinuncia al soggiorno da parte della quasi totalità dei beneficiari, con conseguente richiesta di rimborso di quanto già versato, salva una riduzione dovuta alla fruizione del soggiorno da parte di un limitato numero degli originari destinatari.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attrice e proponendo domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento del diritto a trattenere la somma ricevuta e ad ottenere la condanna della società attrice al pagamento del residuo dovuto.

Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., accolse la domanda principale, rigettò quella riconvenzionale e condannò la società convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro 199.040, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Aeroviaggi e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 10 novembre 2015, in riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato il diritto della parte appellante a trattenere gli acconti versati dalla società MC Elettrici per la somma di Euro 250.000, ha accertato il diritto della medesima appellante ad ottenere il pagamento del saldo prezzo residuo, pari ad Euro 228.240, oltre interessi, ed ha condannato la società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che l’art. 4 del contratto stipulato tra le parti regolava in modo diverso l’annullamento della prenotazione, a seconda che il medesimo fosse totale ovvero individuale. Nel primo caso, la facoltà di annullamento doveva essere esercitata con un preavviso non minore di 60 giorni, fermo il diritto della società Aeroviaggi di trattenere quanto già ricevuto, a titolo di caparra penitenziale; nel secondo, invece, il diritto di recesso rispetto alle singole camere prenotate poteva essere esercitato senza penale fino a 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno e, successivamente, con penali progressive.

Nel caso in esame, l’ammontare complessivo degli annullamenti era stato pari al 90 per cento delle camere prenotate (448 su 500), per cui i recessi non potevano essere considerati come individuali, bensì dovevano ritenersi come un recesso totale, anche perchè la comunicazione era avvenuta con un’unica lettera in data 15 maggio 2008. I recessi, d’altronde, non erano stati motivati sulla base di valutazioni individuali dei singoli soggetti destinatari della prenotazione, bensì fondati sulla ritenuta inidoneità della struttura, come tale valutata unitariamente dalla società MC Elettrici. Tale annullamento, da considerare appunto come collettivo, era stato comunicato oltre il termine di 60 giorni sopra richiamato, posto che l’inizio del soggiorno era stato fissato per il 27 giugno 2008 e la disdetta era datata del 15 maggio 2008. La società Aeroviaggi, quindi, aveva diritto di trattenere gli acconti ricevuti e la società MC Elettrici era tenuta a versare il corrispettivo per tutte le camere riservate, detratta solo la somma che la società Aeroviaggi aveva ottenuto per essere riuscita a ricollocare ad altri clienti una parte delle camere destinate alla società MC e da questa disdettate.

La Corte milanese ha aggiunto che a tale conclusione si doveva giungere anche attraverso ulteriori elementi di riscontro. Il presunto inadempimento della società Aeroviaggi in relazione all’obbligo di apportare migliorie all’immobile destinato all’accoglienza non trovava, infatti, alcun appiglio nel testo del contratto, che nulla prevedeva sul punto; per cui non aveva senso invocare la mancanza di una diffida ad adempiere. Oltre a ciò, le doglianze evidenziate dalla società MC Elettrici non risultavano essere state mai formalizzate; nonostante esse fossero da collocare, nell’assunto della società appellata, nell’aprile 2008, l’effettiva contestazione dell’inadempimento era avvenuta solo con la disdetta del 15 maggio 2008. D’altra parte, la presunta esistenza di gravi manchevolezze – già smentita dal c.t.u., secondo cui tali carenze non erano comunque tali da rendere la struttura inadatta alla sua destinazione – era ulteriormente smentita dal fatto che una parte dei destinatari della vacanza avevano deciso ugualmente di usufruire della prenotazione, occupando le stanze dal 27 giugno all’11 luglio del 2008.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la s.p.a. MC Elettrici con atto affidato a dodici motivi.

Resiste la s.p.a. Aeroviaggi con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Il P.M. presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato in parte inammissibile e comunque non fondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 1460 c.c..

La società ricorrente, dopo aver trascritto il contenuto del contratto stipulato tra le parti, rileva che esso sarebbe da considerare alla stregua di un preliminare e pone in evidenza che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare, preventivamente, l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 1460 cit., dichiarando immotivatamente applicabili le previsioni del contratto senza tale preliminare valutazione. Il motivo rileva che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha qualificato la comunicazione del 15 maggio 2008 come disdetta totale anzichè come una somma di disdette individuali.

2. Il primo motivo si collega con il dodicesimo, nel quale la società ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per motivazione illogica.

Si osserva, in proposito, che la Corte di merito, non interpretando il contratto bensì interpolandovi previsioni inesistenti, avrebbe erroneamente considerato la lettera di disdetta del 15 maggio 2008 come collettiva anzichè individuale. Non sarebbe esatto, infatti, che la società Aeroviaggi si sia trovata nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata in caso di cancellazione di tutte le prenotazioni, perchè una differenza c’è; nè si comprende quale sarebbe la soglia raggiunta la quale la sommatoria delle disdette individuali potrebbe ritenersi una disdetta collettiva. Sarebbe illogico, inoltre, attribuire una valenza significativa alla circostanza per cui molte disdette erano state comunicate con una sola lettera, anche perchè nessuna previsione contrattuale imponeva che il singolo recesso dovesse essere motivato in base a ragioni personali.

3. Osserva la Corte che il primo ed il dodicesimo motivo vanno trattati insieme perchè, pur tra loro differenti, sono gli unici che affrontano la prima parte della motivazione, cioè quella in cui la Corte d’appello ha affermato che la disdetta era da considerare globale e perciò tardiva, in quanto soggetta all’obbligo di comunicazione entro i sessanta giorni precedenti la data di inizio del soggiorno, a differenze delle disdette individuali, consentite fino a trenta giorni prima di tale data.

3.1. Questi motivi sono, oltre che in parte inammissibili, comunque privi di fondamento.

Si osserva, innanzitutto, che le censure del primo motivo sono in larga misura inammissibili. Ed infatti, nella parte in cui esso richiama l’art. 1460 c.c., si tratta di censura inconferente, posto che nulla ha a che vedere con la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha riconosciuto, come si è detto, la tardività della disdetta; così come è inammissibile per la sua palese novità la censura del primo motivo nella parte in cui ipotizza che il contratto concluso tra le parti avrebbe la natura di preliminare e non di contratto definitivo.

3.2. Di maggiore spessore sono le censure del dodicesimo motivo, aventi ad oggetto l’atto di disdetta.

Osserva questo Collegio, innanzitutto, che il motivo in esame è formulato in termini di nullità della sentenza per motivazione illogica, invocando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); essa è da intendere, benchè la società ricorrente non lo espliciti in modo palese, come censura di vizio di motivazione nei limiti delineati dalla nota sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

Così posta, la doglianza è evidentemente priva di fondamento.

Ed infatti, la sentenza impugnata non ha affatto omesso la motivazione, nè l’ha formulata con passaggi logici viziati; essa, al contrario, leggendo ed interpretando le clausole del contratto, ha individuato la diversità dei termini a seconda che la disdetta fosse collettiva o individuale ed ha affermato che quella comunicata solo in data 15 maggio 2008 era da ritenere globale, avendo la società ricorrente cancellato la prenotazione di 448 stanze su 500. A supporto della propria motivazione, la Corte milanese ha indicato una serie di altri elementi, sopra riportati, dai quali si doveva evincere che si trattava, appunto, di una disdetta collettiva e non individuale.

La società ricorrente ha insistito nell’affermare che sussiste comunque una differenza tra la disdetta globale e quella di 448 stanze su 500, così come ha lamentato la sostanziale arbitrarietà di una valutazione che non consentirebbe la precisa individuazione della soglia oltre la quale la disdetta non potrebbe più considerarsi collettiva.

Osserva la Corte, al contrario, che una simile valutazione spetta, ovviamente, al giudice di merito che, nella specie, ha motivato la propria scelta interpretativa in modo del tutto ragionevole; e comunque, la censura relativa alla interpretazione delle clausole contrattuali non doveva essere posta in termini di motivazione illogica, quanto, semmai, come violazione di precisi canoni di interpretazione dei contratti. Poichè nulla di ciò è ravvisabile nel primo e nel dodicesimo motivo di ricorso, è evidente che essi devono essere rigettati.

4. Tanto premesso, la Corte dovrebbe a questo punto procedere all’esame dei motivi che vanno dal secondo all’undicesimo, tutti tesi a dimostrare che la società Aeroviaggi sarebbe da considerare inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, il che giustificherebbe la comunicazione di recesso dell’odierna ricorrente.

Occorre osservare, però, che tale esame rimane assorbito dal rigetto dei motivi primo e dodicesimo, come correttamente rilevato nel controricorso. Posto che, infatti, la sentenza della Corte milanese resiste alle censure relative alla tardività della comunicazione della disdetta, è palese che non ha senso occuparsi dei motivi aventi ad oggetto il presunto inadempimento; infatti, ove anche uno o più di tali motivi fossero fondati, ciò non potrebbe ugualmente condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto essa continuerebbe a reggersi sulla ratio decidendi della tardività della disdetta.

Da tanto consegue che l’esame dei motivi dal secondo all’undicesimo rimane assorbito dal rigetto degli altri due, per irrilevanza di un loro ipotetico accoglimento.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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