Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1951 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1951 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 2733-2008 proposto da:
CAVALLERO ANGELO CVLNGL51M10B791A, domiciliato ex lege
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

GIACOBINA

ROBERTO;
– ricorrente 2013
2514

contro

LA TORRE ONOFRIO titolare
04842500011, domiciliato

della

Ditta

P.IVA

ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FAVA ANTONINO;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 69/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 15/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA

udito

l’Avvocato ANTONIO GALLETTI,

con delega

dell’Avvocato ANTONINO FAVA difensore del resistente,
che si e’ riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto.

po

NUZZO;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7.10.1993 La Torre
Onofrio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di

gamento della residua somma dztt3) dovutagli quale
corrispettivo dei lavori commissionatigli con scrittura
privata 1.12.1992, per il prezzo di £ 20.000.000.
Esponeva l’attore che, con detta scrittura, era stato pattuito che egli avrebbe eseguito le opere di intonacatura e tinteggiatura nell’abitazione del convenuto in Carmagnola, via S. Giorgio n. 20, con fornitura del materiale d’uso e posa in opera di blocchetti in cemento autobloccanti per una superficie di circa mq. 60.
Si costituiva in giudizio il Cavallero eccependo
l’inadempimento contrattuale del La Torre, per non avere eseguito le opere di intonacatura interna ed esterna
anche nelle lí due autorimesse facenti parte della “proprietà” Cavallero, per non aver fornito alcuni materiali e
per la sussistenza di difetti nelle opere realizzate.
In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per colpa del La Torre, con condanna al risarcimento dei danni. Assunta la prova testimoniale ed espletata C.T.U. per la determinazione del valore delle opere
eseguite dal La Torre, con sentenza 9.9.2003 il Tribunale condannava il Cavallero al pagamento di € 5.526,09,

1

Torino, Cavallero Angelo, per sentirlo condannare al pa-

oltre interessi e pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione il Cavallero proponeva appello
cui resisteva il La Torre.

di Torino respingeva l’appello e condannava l’appellante
al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte territoriale che dal testo della scrittura privata ,delle prove testimoniali e dalla C.T.U. emergeva che le opere commissionate riguardavano il solo
alloggio e non le autorimesse;tanto trovava riscontro anche nel prezzo delle opere relative al fabbricato abitativo, determinato dal C.T.U. in £ 18.334.500, a fronte del

Ita

prezzo comprensivo anche/ altre opere cui aveva fatto riferimento il convenuto, pari a £ 27.000.000, somma di
gran lunga superiore a quellq, di £ 20.000.000 pattuitq, in
contratto; non sussisteva / peraltro, l’inadempimento
dell’attore per la asserita mancata fornitura dei materiali di consumo, previsti in contratto a carico del La
Torre l in quanto sarebbe stato onere dell’appellante, che
aveva eccepito di aver fornito i materiali, fornire la prova sul punto.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Cavallero formulando quattro motivi con i relativi quesiti
di diritto.
Resiste con controricorso La Torre Onofrio.

2

Con sentenza depositata il 15.1.2007 la Corte d’Appello

Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1371

l’oggetto del contratto concluso fra le parti solo nelle
opere relative all’alloggio, non tenendo conto che i lavori da eseguire presso la proprietà del Cavallero, sita
in via S. Giorgio 20 in Carmagola, si estendevano, secondo il tenore letterale del contratto, riportato ai punti
8) e 9»,a1 cortile ed al basso fabbricato;
2)violazione e falsa applicazione

degli artt. 163 e 164

c.p.c., stante la nullità delle conclusioni rassegnate dal
La Torre per genericità e , comunque, per violazione del
principio del contraddittorio, avuto riguardo, in particolare, alla relazione del C.T.U. che aveva computato nel
prezzo delle opere eseguite anche tutti i materiali di
consumo, in difetto della prova della loro fornitura da
parte del La Torre;
3)violazione e falsa applicazione

dell’art. 2697 c.c.,

laddove la Corte di merito aveva escluso
l’inadempimento del La Torre per la mancata fornitura
dei materiali di consumo previsti in contratto a carico
del La Torre, cui sarebbe spettato provare il relativo
acquisto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di
appello che aveva attribuito tale onere probatorio al Ca-

3

c.c., laddove la Corte di merito aveva individuato

vallero;
4)violazione degli artt. 1453-1454 e 1455 c.c., considerato che l’inadempimento del La Torre alle obbligazioni

co, per non aver eseguito i lavori relativi al basso fabbricato e per non aver installato il portone d’ingresso)
comportava l’accoglimento della declaratoria di risoluzione del contratto.
Il ricorso è infondato.
Il quesito attinente al primo motivo fa riferimento alla
disapplicazione del criterio dell’interpretazione letterale ma, sul punto, occorre rilevare che la sentenza impugnata non ha disatteso tale criterio, avendo, invece,
fatto ricorso, al fine di superare l’incertezza interpretativa del contratto concluso fra le parti, all’accertamento
della comune intenzione delle parti, desunta dalle deposizioni testimoniali e dalla C.T.U., tenendo conto anche
del prezzo e del costo delle opere, secondo il criterio
dettato dall’art. 1362 c.c …. In particolare, il giudice di
.

merito con apprezzamento in fatto, sorretto da logica
motivazione, come tale esulante dal sindacato di legittimità, ha, fra l’altro, evidenziato che “il basso fabbricato ove sono site le autorimesse è del tutto distinto rispetto al fabbricato di abitazione e, pertanto, sarebbe
stato illogico che le parti, nel concordare i lavori,ove

4

contrattuali (per non aver fornito i materiali a suo cari-

avessero ritenuto che questi si estendessero anche al basso fabbricato, non ne abbiano fatto menzione nel contratto”.
l’oggetto

della domanda era indicato nel residuo ancora dovuto
per l’opera commissionata e la richiesta di condanna
della somma “che risulterà dovuta in corso di causa” non
comportava alcuna incertezza sul petitum, riguardando
unicamente la determinazione del suo “quantum”.
Priva di fondamento è anche la terza doglianza; costituisce, infatti, onere di colui al quale è stata commessa
l’opera unicamente provare il compimento dell’opera;
costituisce, invece, onere del committente che eccepisca che l’opera sia stata realizzata in parte con materiali da lui forniti, dare la prova di tale fornitura.
Al riguardo la sentenza ha, inoltre, esaminato la prova
addotta dal committente ed ha detratto del prezzo il costo dei materiali di cui era provata la fornitura, così
come deciso dal primo giudice .
In ordine al quarto motivo è sufficiente rilevare che esso attinge una valutazione di merito non censurata sotto
il profilo del vizio di motivazione in ordine alla non
gravità dei minori inadempimenti, rispetto ai quali la
sentenza ha escluso la mancata fornitura dei materiali
ed ha ritenuto non imputabile all’attore la mancata mes-

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La seconda censura è infondata, posto che

sa in opera dei blocchetti (in quanto il Cavallero non
aveva fornito il materiale previsto a suo carico).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorren-

da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E
2.500,00 di cui 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 3.12.2013

te al pagamento delle spese processuali liquidate come

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