Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1951 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SICILY BY CAR s.p.a, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Colonna n.

31, presso lo studio dell’Avv. Maria Federica Olivieri, rappresentata

e difesa dall’Avv. Bonomonte Cristina per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore; MONTEPASCHI

SE.RI.T. s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli depositata il 23

agosto 2005, RG n. 34843/05;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 23 agosto 2005, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Sicily By Car s.p.a., nei confronti del Comune di Napoli e della Montepaschi Se.Ri.T., per l’annullamento della cartella esattoriale ad essa opponente notificata il 29 aprile 2005;

che il Giudice di pace ha rilevato che l’opposizione è stata proposta tardivamente, essendo il deposito in cancelleria del ricorso avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto opposto;

che, per la cassazione di questa ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione SICILY BY CAR s.p.a, sulla base di un unico motivo;

che la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004; nonchè nullità e/o illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

che la ricorrente rileva come, essendo stata la cartella esattoriale notificata il 29 aprile 2005, l’opposizione, proposta con ricorso spedito a mezzo del servizio postale il (OMISSIS), avrebbe dovuto essere considerata tempestiva, ancorchè il deposito in cancelleria del ricorso fosse avvenuto il 31 maggio 2005, allorquando il plico era pervenuto presso detto Ufficio;

che il Giudice di pace aveva quindi omesso di considerare che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004, doveva ritenersi consentito che il ricorso in opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione possa essere proposto anche a mezzo del servizio postale;

che non hanno resistito con controricorso nè il Comune di Napoli nè Montepaschi Se.Ri.T. s.p.a.;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza dei motivi.

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, in quanto, per effetto della richiamata sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, l’opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta allorquando nel termine di cui all’art. 22 il ricorso venga consegnato all’ufficio postale per la spedizione;

che, nella specie, la ricorrente ha documentato sia la data di notificazione a sè della cartella esattoriale, avvenuta il (OMISSIS), sia la data di spedizione del ricorso in opposizione a mezzo del servizio postale, effettuata il (OMISSIS);

che, dunque, rispetto a tale ultima data, deve ritenersi che l’opposizione sia stata proposta entro il prescritto termine di trenta giorni, irrilevante essendo che l’opposizione stessa sia pervenuta presso la Cancelleria del Giudice di pace dopo la scadenza di detto termine;

che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Napoli che, in persona di diverso giudicante, provvederà a nuovo esame dell’opposizione, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA