Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1951 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1951 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr.
26364-2016 proposto da:
BAFFIONI VENTURI ARMANDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ULPIANO 29, presso il proprio studio, rappresentato
e difeso dall’avvocato SAMUELE ANTONIUCCI unitamente a se
stesso;
– ricorrente contro

VENIER CRISTIANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 20025/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 26/10/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere
relatore Dott. Elisa Picaroni;

Data pubblicazione: 25/01/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in
persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto
Celeste, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la
competenza del Tribunale di Velletri.
Rilevato che con ricorso per regolamento di competenza,

Baffioni Venturi ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la
competenza del Tribunale di Roma, o, in subordine, del
Tribunale di Velletri, a decidere la causa di opposizione al
decreto ingiuntivo n. 4328 del 2014, proposta da Cristiano
Venier, avente ad oggetto contestazioni relative alle prestazioni
professionali dell’avv. Baffioni Venturi;
che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20025 del
2016, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale
in relazione al foro del consumatore, essendo il sig. Venier
residente in Vibo Valentia, ha indicato quale foro
territorialmente competente il Tribunale di Vibo Valentia ex art.
33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206, e ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo;
che Cristiano Venier non ha svolto difese in questa sede;
che il pubblico ministero ha concluso, ex art. 380-ter cod.
proc. civ., affinché, in accoglimento del terzo motivo di ricorso,
sia dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, sulla
base delle seguenti argomentazioni: «[…] riguardo ai primi due
motivi, si rileva che trattasi di foro inderogabile, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 28 e 38 , terzo comma, cod.
proc. civ. nonché dell’art. 33, secondo comma, lett. u), del
d.lgs. n. 206 del 2005, sicché il giudice aveva fatto bene a
rilevare d’ufficio la questione relativa all’incompetenza per
territorio nell’ambito dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc.
civ. (altro discorso riguarda la possibilità di vincere la
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Ric. 2016 n. 26364 sez. M2 – ud. 26-10-2017

notificato a mezzo pec il 23 novembre 2016, l’avv. Armando

presunzione di vessatorietà mediante la prova contraria, a
carico del professionista, delle trattative intercorse tra le parti).
Meno convincente – con riferimento al terzo motivo, spiegato
in via subordinata – appare la conclusione, a cui è giunto il
magistrato capitolino, nel prospettare il Tribunale di Mb

lo stesso Venier, cliente/consumatore, aveva indicato, nell’atto
di opposizione di cui sopra, di essere residente in Caste!
Gandolfo, Comune quest’ultimo rientrante nel circondario del
Tribunale di Velletri (sulla rilevanza delle suddetta indicazione
al momento dell’instaurazione della lite, tra le altre, Cass.
21/09/2017, n. 18523)»;
che le conclusioni scritte del pubblico ministero sono
state notificate al ricorrente, il quale ha depositato memoria in
cui ribadisce quanto prospettato nel ricorso.
Considerato

che con il primo motivo il ricorrente

denuncia falsa applicazione degli artt. 38, terzo comma, cod.
proc. civ. e 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. n. 206 del
2005, sul rilievo che il foro generale del consumatore, previsto
dall’art. 33 citato, nel quale ricade il rapporto di patrocinio tra
difensore e difeso, è derogabile per accordo delle parti, sicché
il caso di specie non sarebbe riconducibile al terzo comma
dell’art. 38 cod. proc. civ, ma al primo comma, con
conseguente inammissibilità del rilievo officioso;
che con il secondo motivo è denunciata violazione di
legge, in quanto il Tribunale di Roma avrebbe «fatto seguire al
rilievo d’ufficio della possibile nullità del deroga (al foro del
consumatore ex artt. 33, secondo comma, lett. u), e 36, terzo
comma, d.lgs. n. 206 del 2005), la dichiarazione di nullità della
deroga stessa», in mancanza di una norma legittimante la
dichiarazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;
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Ric. 2016 26364 sez. M2 – ud. 26-10-2017

Valentia come giudice territorialmente competente, atteso che

che il ricorrente evidenzia l’assenza di un contratto scritto
e la mancata formulazione dell’eccezione di incompetenza
territoriale da parte dell’opponente, contestando il rilievo
officioso dell’incompetenza;
che con il terzo motivo è denunciata, in subordine,

nel Tribunale di Vibo Valentia, nonostante l’atto di citazione in
opposizione indicasse la residenza del sig. Venier in Castel
Gandolfo, che rientra nel circondario del Tribunale di Velletri;
che i primi due motivi sono infondati;
che, in premessa, occorre precisare che nel giudizio a
quo, instaurato dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l’art.
38 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 45 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e che pertanto il giudice poteva rilevare
l’incompetenza per territorio all’udienza ex art. 183 cod. proc.
civ.;
che sul tema della natura del foro del consumatore, la
giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma
che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la
previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti,
giusta la previsione dell’art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs.
n. 206 del 2005, e che la prova di tale circostanza costituisce
un onere preliminare a carico del professionista che intenda
avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l’esistenza della
trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della
natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass.
26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass.
12/03/2014, n. 5703; Cass. 12/01/2015, n. 181);

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Ric. 2016 n. 26364 sez. M2 – ud. 26-10-2017

l’erronea individuazione del foro territorialmente competente

che, secondo il ricorrente, nel caso in esame, connotato
dall’assenza di un contratto scritto e, ovviamente, di una
clausola di deroga del foro del consumatore, i principi sopra
richiamati non potrebbero trovare applicazione, con la
conseguenza che soltanto il consumatore – opponente a

professionista, formulando tempestivamente l’eccezione di
incompetenza per territorio (nell’atto di opposizione), ma ciò
non era accaduto, ed anzi l’opponente era rimasto inerte anche
quando il giudice aveva sollecitato le parti a prendere posizione
sulla questione della competenza territoriale;
che la tesi non può essere condivisa;
che la disciplina a tutela del consumatore è unitaria, e già
la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal
consumatore, prevedeva che «il consumatore deve godere
della medesima protezione nell’ambito di un contratto orale e
di un contratto scritto»;
che pertanto, anche in mancanza di contratto scritto, il
foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è
derogabile solo alle condizioni sopra indicate, rimanendo
escluso che il comportamento processuale del consumatore,
che evidentemente è un posterius rispetto all’introduzione del
giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e
giustificare la deroga al foro del consumatore;
che è fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso,
giacché l’atto di citazione in opposizione di Cristiano Venier
recava l’indicazione di residenza in Castel Gandolfo, e quindi il
foro del consumatore deve essere individuato nel Tribunale di
Velletri, dinanzi al quale le parti riassumeranno la causa nel
termine di legge;
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Ric. 2016 n. 26364 sez. M2 – ud. 26-10-2017

decreto ingiuntivo – avrebbe potuto contestare il foro scelto dal

che le spese del giudizio di cassazione saranno regolate
unitamente al merito.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui
ha dichiarato competente il Tribunale di Vibo Valentia, e

quale rimette le parti, previa riassunzione nei termini di legge.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre
2017.
Il Presidente

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Roma,

dichiara la competenza del Tribunale di Velletri – dinanzi al

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