Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1951 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017),  n. 1951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14299/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7216/29/2014, emessa il 19/11/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

La Dott. C.L. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio che il 1 dicembre 2014 ha confermato la decisione della CTP – Venezia che ha rigettato la domanda della contribuente, pediatra di base in convenzione col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2006. L’Agenzia delle entrate non resiste con controricorso ma deposita nota ai fini dell’art. 370 c.p.c..

Con l’assorbente prima censura del secondo motivo, la Dott. C.L. esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito impositivo per essere espletata in presenza di una dipendente e “con un livello totale dei compensi professionali che presuppone che si avvalga di una organizzazione autonoma”.

La decisione del giudice regionale, succinta e anomala nella sua struttura ma non nulla secondo in parametri legali (motivo 1), si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che, dal tenore della stessa sentenza, è evidente la modestia dell’ausilio di una sola dipendente, mentre del tutto estraneo al presupposto impositivo è il “livello totale dei compensi professionali”.

Conseguentemente il ricorso, disatteso il primo motivo per vizi formali, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, in forma semplificata, accolga la prima censura del secondo motivo (assorbente rispetto all’altra per meri vizi motivazionali) e cassi in relazione la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva della parte contribuente può essere immediatamente accolta. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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