Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1951 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 24/01/2022), n.1951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13718/2018 proposto da:

Comune Di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Appennini, 46, presso lo Studio Legale

Associato Leone, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferrari Fabio

Maria;

– ricorrente –

contro

Spot Light Advertising Srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Avignonesi, 5,

presso lo studio dell’avvocato Soprano Enrico, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Limatola Alessandro;

– controricorrente –

e contro

Elpis Srl In Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro, N.

63, presso lo studio dell’avvocato Castiello Antonio, rappresentato

e difeso dall’avvocato Micelisopo Sandro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9216/2017 della COMM. TRIB. REG., CAMPANIA,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Napoli ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 9216/2017 della CTR della Campania, la quale, nel confermare la decisione di primo grado – che aveva ritenuto l’illegittimità del silenzio – diniego serbato dalla resistente P.A. rispetto all’istanza di rimborso del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, versato D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 62, per le annualità 2011 e 2013 – respingeva l’appello dall’ente territoriale proposto.

In particolare, la Regionale si limitava a confermare la decisione di primo grado, la quale ” aveva accertato lo sforamento delle tariffe applicate per le imposte sui mezzi pubblicitarie, la cui disciplina approdata nella Legge finanziaria 2002, prevede per gli enti locali un limite di maggiorazione di un quarto rispetto alla imposta previgente, nel caso di specie superato dall’amministrazione comunale partenopea”; disattendendo la tesi difensiva del Comune secondo il quale, nel passaggio dall’imposta comunale di pubblicità ICP al canone di installazione dei mezzi pubblicitari CIMP, occorre un apposito regolamento che l’ente comunale non aveva adottato, con la conseguente applicazione della previgente normativa, evidenziando che nella fattispecie l’imposta richiesta concerneva la locazione per l’installazione degli impianti pubblicitari, con conseguente congruenza dell’importo versato dalla contribuente in quanto calcolato sulla scorta dell’imposta previgente, anziché alla stregua delle tariffe per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)”; per poi citare la sentenza della Corte costituzionale in materia di CIMP e la risoluzione ministeriale in risposta di una interrogazione parlamentare (n. 5 del 2017) che hanno confermato che gli enti locali devono determinare la tariffa ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, il cui disposto prevede il limite del non superamento del quarto delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità, richiamando infine genericamente la giurisprudenza tributaria in materia.

Si costituiva con controricorso la società Spot Light Advertising s.r.l..

Si costituiva anche la concessionaria che aderiva al ricorso del Comune.

La contribuente depositava memorie difensive ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dell’atto denominato controricorso da parte della società Elpis in liquidazione, perché tardivo. A tal fine, poiché con tale atto difensivo la società non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 24155/2017); va pertanto richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soccombente deve impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine per la proposizione del ricorso principale (Cass., Sez. 5, sent. n. 21990/2015; Cass., Sez. L., sent. n. 14558/2012).

Nel caso di specie la sentenza del giudice d’appello era stata depositata il 6.11.2017, mentre la società, soccombente dinanzi alla C.T.R. e destinataria della notifica del ricorso principale del Comune, ha provveduto a spedire il proprio ricorso adesivo ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado.

3. Con la prima censura si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4); per avere il giudicante confermato la sentenza di primo grado, sulla base del mero riferimento alla sentenza della Corte costituzionale e alla risposta del Ministero ad una interrogazione parlamentare, citando genericamente la giurisprudenza tributaria partenopea in materia.

Deduce, al riguardo, che si versa in ipotesi di motivazione apparente, in quanto la sentenza risulta carente delle argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.

4. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, nonché della L. n. 449 del 1997, art. 11, punto 10, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, e art. 12, ex art. 360 c.p.c., n. 3); per avere la CTR omesso di considerare i motivi di gravame e le difese proposte in sede di appello dal Comune di Napoli, il quale aveva sostenuto che il passaggio dall’imposta comunale di pubblicità al canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) avrebbe dovuto essere regolamentato dall’ente locale al fine di disciplinare tutti gli aspetti relativi al rapporto con i contribuenti (presupposto del canone, soggetto passivo, modalità di pagamento); che, invece, nella fattispecie, il regolamento attuativo non era stato adottato, in guisa che l’ente non aveva applicato la tariffa CIMP, tant’e’ che l’imposta comunale di pubblicità trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 507 del 1993.

Sostiene l’ente comunale che, con Delib. n. 419 del 1999, aveva sostituito la tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, e aveva determinato un canone espresso in metri quadri non di proiezione ma di superficie pubblicitaria, stabilendo che detto canone sarebbe stato accorpato, a far data dall’1.01.2002, al canone sostitutivo comunale sulla pubblicità. Quindi, assumeva, che col piano generale degli impianti pubblicitari non avesse mai introdotto la tariffa CIMP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, ma esclusivamente il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari che, ove dovuto, andava ad affiancarsi alla originaria imposta comunale sulla pubblicità istituita con D.Lgs. n. 507 del 1993, rimasta invariata nel tempo e mai abrogata dall’ente locale.

5. La prima censura è destituita di fondamento.

La sentenza in esame non può essere sussunta nello stigma della motivazione apparente, avendo pienamente rappresentato le motivazioni che hanno indotto il giudice a ritenere infondato il ricorso del Comune nel richiamare sia le motivazioni della Commissione di primo grado (nello svolgimento del processo) sia la sentenza della Corte costituzionale in materia di tariffa CIMP, sia la risposta ministeriale ad una interrogazione parlamentare sulla questione.

Il ricorrente, in altri termini, si è doluto unicamente della legittimità della sentenza impugnata che, per converso, risponde sicuramente al c.d. minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014).

6. La seconda doglianza non supera il vaglio di ammissibilità per carenza di autosufficienza, in quanto essa, nel sostenere la necessità di esaminare le delibere comunali adottate per accertare la congruità della tariffa alla luce della sentenza n. 141/2009, presuppone necessariamente una valutazione nel merito di dette delibere e dei successivi atti impositivi; valutazione che è interdetta in sede di legittimità, non operando, con riguardo a tali norme giuridiche secondarie, il principio “iura novit curia” e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento comunale, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio “iura novit curia”, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove ‘disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

Va infatti ribadito che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatto valere il portato di una Delibera comunale il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte regolamentare invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, 11-07-2007, n. 19630/2018; n. 15489; n. 6735/2019, in motiv.).

6.1 In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ‘thema decidendum’ del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati in fase di merito né rilevabili di ufficio.

Il Comune ha trascritto le doglianze proposte in appello individuandole alla pagina 5 dell’atto di impugnazione, doglianze che, tuttavia, esigono l’esame della Delibera comunale richiamata dall’amministrazione e degli atti impositivi originariamente notificati alla contribuente, al fine di accertare la natura dell’imposta applicata e l’eventuale superamento della misura del 25%.

L’odierno ricorrente non tiene conto dell’orientamento di questa S.C. secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamentì comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l’interpretazione dell’atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 1893/2009; n. 18661/2006; n. 3015/2006).

Il controllo sull’interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta di un comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di cassazione presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito o offerta dalla parte. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell’autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322/2008; n. 13711/2007; n. 1391/2014), volta che la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (Cass. n. 28184 del 2020).

A tale onere processuale il ricorrente non ha ottemperato non avendo allegato né le delibere comunali sulla base delle quali sostiene di aver accorpato IMP e Cosap né gli atti impositivi originari con i quali è stata applicata la tariffa – per l’occupazione o per i mezzi pubblicitari o per entrambi – alla contribuente.

6.2 Sotto il secondo profilo, la denunciata violazione dell’omesso esame delle difese svolte in appello, sotto le spoglie del vizio di violazione di legge è inammissibile, dovendosi incentrare la censura (se riqualificata sotto il profilo dell’omesso esame ex art. 3560 c.p.c., n. 4) sull’omessa decisione su una domanda specificamente individuata – qui neppure riprodotta per autosufficienza – e non su mere argomentazioni.

7. E tuttavia la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di cassazione non preclude certo alla Corte di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge, posto che nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto esercitato in giudizio (per prima: Cass. sez. U. ord. 06/09/2010, n. 19051; più di recente, Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438; S.U. n. 30008/2019).

Questa Corte reputa invero necessario, nell’interesse della legge e nonostante l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, esaminare la questione rimessa all’attenzione di questo Collegio con detta censura.

7.1 Va premesso che il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce, all’art. 62, il comma 1, che “I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, capo I, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”. Al comma 2, stabilisce che “Il regolamento è informato ai seguenti criteri:… d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lett. a), e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della Delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone…”; 5. la commissione non ha tenuto conto del fatto che la soglia del 25% delle tariffe stabilite per l’imposta sulla pubblicità deve essere calcolata includendo anche “l’eventuale uso di aree comunali” ossia il canone o la tassa (v. citato D.Lgs., art. 63) di uso di tali aree”.

Passando all’esame della disciplina legislativa del CIMP, occorre constatare l’evidente continuità tra detta disciplina e quella dell’imposta che esso sostituisce quando il Comune opti per la sua istituzione ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, citato comma 1.

Il presupposto dell’imposta è costituito dalla “diffusione di messaggi pubblicitari” (cioè di messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero di messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato), effettuata “attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni”, in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5). Analogamente, il canone è dovuto per “l’installazione di mezzi pubblicitari” (rubrica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62) o, piú precisamente, per l’effettuazione di “iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente” (testo del medesimo art. 62). Al riguardo, non può porsi in dubbio che la mera “incidenza” dell’iniziativa pubblicitaria sull’arredo urbano o sull’ambiente, richiesta per l’applicazione del canone, è del tutto omologa alla diffusione di messaggi pubblicitari prevista per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità; con la significativa conseguenza che non sono ipotizzabili attività pubblicitarie che costituiscano presupposto solo di detta imposta e non anche del CIMP. Al pari di ciò che avviene per l’imposta sulla pubblicità, l’obbligo di pagare il CIMP nasce, dunque, direttamente in forza della legge, per il solo fatto dell’installazione dei mezzi pubblicitari, con l’unica differenza – rilevante ai soli fini procedimentali – che tale installazione, per essere considerata legittima, deve essere preceduta, per l’imposta sulla pubblicità, da un’apposita dichiarazione del contribuente e, per il CIMP, dall’autorizzazione del Comune.

Dal sopra individuato presupposto oggettivo dei due suddetti prelievi discende, altresi, che essi sono dovuti indipendentemente dal fatto dell’occupazione di beni pubblici e, quindi, dalla possibilità di instaurare una correlazione tra tali prelievi e l’uso dei beni stessi. In particolare, né l’imposta né il canone possono essere qualificati come controprestazione dell’uso di aree pubbliche; uso, questo, che costituisce, invece, la giustificazione del COSAP o, in alternativa, il presupposto della TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche).

Inoltre, il Comune, al fine di applicare sia l’imposta che il canone per la pubblicità, deve adottare un apposito regolamento che ha sostanzialmente lo stesso contenuto per ambedue i prelievi, quanto agli elementi strutturali e procedimentali che li caratterizzano. In particolare, ai fini dell’applicazione dell’imposta, detto regolamento deve precisare, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 3 e 4, tra l’altro: a) “le modalità di effettuazione della pubblicità” (art. 3, comma 2); b) “le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti” (stesso art. 3, comma 3); c) la tariffa, da determinarsi, per le affissioni di carattere commerciale, in relazione alla facoltà per il Comune di suddividere il territorio in due categorie, a seconda della loro importanza (art. 4), ed in relazione alla presenza di “rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività” (art. 3, comma 6). In modo analogo, il regolamento per l’applicazione del canone, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, deve precisare, tra l’altro: a) la “tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna” (art. 3, comma 2, lett. a) e “le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari” (stesso comma, lett. c); b) “le procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione” alle iniziative pubblicitarie (stesso comma, lett. b); c) la tariffa, da determinarsi “con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa (…) non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità (…)” (stesso comma, lett. d).

Dal complesso di tali disposizioni, risulta evidente che il legislatore ha fissato, per la redazione dei regolamenti dei due prelievi, criteri affini, anche se non identici (v. Corte Cost. n. 141/2009). Significativa, al riguardo, è la circostanza che la tariffa del CIMP sia parametrata a quella dell’imposta, nel senso che la prima non può superare di piú di un quarto la seconda. Ne deriva che l’importo del canone, analogamente a quello dell’imposta, non è determinato in funzione del criterio della copertura del costo di un eventuale servizio prestato dal Comune a favore di chi installi il mezzo pubblicitario.

Assume poi rilevanza, ai fini della qualificazione del CIMP, il fatto che la legge nell’ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari – da un lato, non escluda che la TOSAP o il COSAP si cumulino con l’imposta sulla pubblicità (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7; comma modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 55) e, dall’altro, disponga che la tariffa del CIMP sia “comprensiva” della TOSAP o del COSAP (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d; lettera modificata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b). (v. Corte Cost. n. 141/2009).

In linea di principio, dunque, il prelievo tributario ICP/CIMP è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l’ICP, al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, che “Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario” (in senso analogo, nella precedente disciplina dell’ICP, il D.P.R. n. 639 del 1972, art. 18, stabiliva che: “Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l’applicabilità della tassa per l’occupazione dello spazio ed aree pubbliche”): ex multis, Cass. n. 13476 del 2012; Cons. Stato, Sezione V, n. 4857 del 2015; Cass. n. 11673 del 2017; S.U. n. 21545/2017).

La diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi alternativi ICP/CIMP, da un lato, e i prelievi TOSAP/COSAP, dall’altro: del resto, la disciplina legislativa – nell’ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari – espressamente non esclude che la TOSAP o il COSAP si cumulino con l’imposta sulla pubblicità (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7; comma modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 55) e prevede, anzi, che la tariffa del CIMP sia “comprensiva” della TOSAP o del COSAP (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d; lettera modificata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b).

In conclusione, va respinto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio tra la concessionaria e la contribuente.

PQM

– Rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; dichiara inammissibile il ricorso adesivo della concessionaria,

– condanna, in solido, l’ente comunale e la concessionaria alla refusione delle spese sostenute dalla società contribuente che liquida in Euro 1.400,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello adesivo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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