Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19509 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25602/2013 proposto da:

EDISON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 45, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERMOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio

dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2012 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato LEO che ha chiesto l’accoglimento,

l’Avv. LEO deposita in udienza fotocopia di documenti vari, alle ore

12,20 l’Avv. LEO deposita note di udienza;

uditoi per il controricorrente l’Avvocato D’AMARIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto, in subordine

accoglimento per quanto di ragione del ricorso, in ulteriore

subordine rimessione al Primo Presidente per eventuale assegnazione

alle SS.UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Edison spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 82/3/12 del 24.10.12 con la quale la commissione tributaria regionale di Campobasso, in riforma della prima decisione, ha ritenuto dovuta l’Ici sulle piattaforme estrattive da essa ricorrente possedute, nello spazio di mare antistante la costa in Comune di Termoli, in forza di due concessioni demaniali di sfruttamento minerario rilasciatele per decreto interministeriale e dalla competente capitaneria di porto; con ciò affermando la legittimità – tranne che per le sanzioni, ritenute non dovute per l’obiettiva incertezza interpretativa della normativa di riferimento, L. n. 212 del 2000, ex art. 10, comma 3 – degli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Termoli per Ici dal (OMISSIS).

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che: – l’Ici fosse nella specie dovuta anche se relativa a spazio di mare rientrante nella potestà statuale (Cass. n. 13794/05); – l’imposta dovesse gravare sul titolare del diritto di superficie sulle piattaforme, in quanto concessionario di area demaniale D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3; – le piattaforme petrolifere fossero assoggettate ad Ici indipendentemente dal loro accatastamento ovvero accatastabilità con attribuzione di rendita; – in astratto, tale accatastamento dovesse avvenire in categoria tassabile D1 (opifici) ovvero D7 (fabbricati costituiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale), non E.

Resiste con controricorso il Comune di Termoli.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Edison ha altresì depositato, ex art. 379 c.p.c., u.c., note scritte di replica alle conclusioni del PG.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Va preliminarmente respinta, nei termini e limiti che seguono, l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dal Comune di Termoli per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, nonchè genericità e mancata pertinenza al decisum dei relativi motivi.

Per quanto il ricorso appaia effettivamente connotato da un evidente squilibrio tra, da un lato, la parte dedicata alla (sovrabbondante) ricostruzione ed approfondimento della vicenda sostanziale e processuale (pagg. 1-43) e, dall’altro, la parte riservata alla formulazione delle censure propriamente dette (pagg. 43-48), deve evidenziarsi come queste ultime – pur valutate, come d’obbligo, nella loro autonomia ed individualità, e non con inammissibile richiamo suppletivo a quanto dedotto nella parte espositiva del fatto e del processo – debbano comunque positivamente ascriversi al modello legale di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c..

Ciò in considerazione del fatto che dalla loro pur sintetica formulazione è comunque data la possibilità di individuare in maniera immediata, univoca e completa sia il “tipo” di doglianza dedotta (con riguardo, segnatamente, dell’art. 360 cit., nn. 3) e 5)), sia il suo contenuto critico sostanziale in rapporto alla decisione impugnata.

Da un lato, vengono specificamente individuati i passaggi logico-giuridici del giudice di secondo grado che si ritengono erronei e, dall’altro, si riportano le tesi giuridiche che la parte ricorrente ha inteso contrapporre a tale ragionamento; anche con riferimento alla loro pregressa deduzione nei vari gradi di giudizio.

Sicchè può dirsi raggiunta la soglia di sufficiente specificità, determinatezza e considerata anche la natura prettamente tecnico-interpretativa delle problematiche dedotte a fondamento delle doglianze stesse – autosufficienza ex art. 366, n. 6) cit..

p. 1.2 Va però detto che questa conclusione può valere soltanto per le prime tre censure, non potendo, per contro, non rilevarsi fin d’ora l’inammissibilità (ma per ragioni diverse da quelle fin qui considerate) sia della quarta doglianza, sia della mera ‘reiterazionè (ric., pag. 48) della questione concernente la contitolarità delle piattaforme, con conseguente richiesta di riduzionè pro quota dell’imposta accertata (asseritamente, in ragione del 61,7175%).

Per quanto concerne il primo aspetto (sanzioni), l’inammissibilità deriva dalla carenza di interesse in capo alla ricorrente, dal momento che la commissione tributaria regionale ha invalidato l’avviso di accertamento proprio nella parte relativa alle sanzioni, che ha espressamente dichiarato inapplicabili ex art. 10 Stat. Contr. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; su questo capo decisorio – non impugnato dal Comune in via incidentale – l’opposizione della società ricorrente ha dunque trovato già definitivo ingresso.

Per quanto concerne il secondo aspetto (contitolarità), la commissione tributaria regionale (sent. pag. 10) ha ritenuto di superare la problematica “a fronte delle successive incorporazioni che hanno sortito l’effetto di far subentrare la Edison spa nell’intero rapporto oggi controverso”; con conseguente esclusione di una tassazione pro quota. Ebbene, questa statuizione doveva in effetti essere da Edison spa formalmente impugnata nella sua ratio decidendi, così agevolmente enucleabile; non potendosi quest’ultima inficiare sulla base di una semplice “reiterazione” di una pregressa istanza già disattesa. Reiterazione che, pur riguardata nel suo sostrato argomentativo sostanziale, non si fa invece minimamente carico di contrapporre e sviluppare – nel prisma della violazione normativa o della carenza motivazionale argomenti critici e contrappositivi al ragionamento così svolto dalla commissione di merito.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Edison deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione della normativa Ici (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, art. 3, comma 2 e art. 4) ed omessa motivazione. Ciò, per avere la commissione tributaria regionale sottoposto ad Ici le piattaforme estrattive in oggetto, senza considerare: – la ratio impositiva del tributo in oggetto e l’ubicazione delle piattaforme in uno spazio di mare sottoposto in via esclusiva (anche in base al diritto sovranazionale) alla potestà statuale e non comunale; – la mancata prova, ad opera della controparte, dell’appartenenza dello spazio marino in oggetto al Comune di Termoli.

Con il secondo motivo di ricorso Edison lamenta che l’assoggettamento ad Ici delle piattaforme petrolifere sia stato affermato, in violazione della normativa di riferimento, senza altresì considerare che: – il mare non costituisce, anche per ragioni di rilevabilità tecnica e non delimitabilità perimetrale dei fondali, suolo accatastato nè accatastabile; – le piattaforme, che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente descritto nella loro riferibilità alla nozione di bene “immobile”, non concretano “fabbricati” suscettibili di attribuzione di rendita; – la sussistenza di un diritto di superficie non supera il problema della non iscrivibilità a catasto delle medesime; diversamente da quanto osservato dalla commissione tributaria regionale, la tassazione delle piattaforme marine non evita disparità di trattamento rispetto alla tassazione di insediamenti industriali di terra, posto che la mancata tassazione delle prime consegue al fatto che nessun servizio o utilità vengano per esse erogati dal Comune; – la quantificazione del tributo non può rifarsi puramente e semplicemente al costo di costruzione delle piattaforme, nè la commissione regionale avrebbe specificato perchè i documenti acquisiti dal Comune presso la capitaneria di porto potessero considerarsi “scritture contabili” al fine di stabilire il valore dei manufatti.

p. 2.2 Questi due articolati motivi – suscettibili di trattazione unitaria per la loro evidente complementarietà – non possono trovare accoglimento; eccezion fatta, come si dirà, per il criterio di quantificazione del tributo.

Per quanto concerne l’esatta ubicazione territoriale delle piattaforme, la commissione tributaria regionale ha così motivato (sent. pag. 6): “in tale prospettiva, il mare territoriale nel quale le due piattaforme sono ubicate rientra – come emerge dalle concessioni rispettive ed appare verificato nella decisione impugnata – nel territorio del Comune di Termoli la cui potestà impositiva ne risulta perciò confermata”.

Questa motivazione non è stata correttamente censurata alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012; qui applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza di appello pubblicata successivamente all’11 settembre 2012.

Come è noto, secondo la nuova disciplina, la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed altre).

Ebbene, applicando tale indirizzo al caso di specie non si evidenzia, nella motivazione del giudice di merito, alcun “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti”; nè ci si trova di fronte ad una motivazione “sostanzialmente” inesistente perchè di pura apparenza.

Al contrario, la commissione tributaria regionale riferisce di aver specificamente considerato il problema della esatta ubicazione territoriale delle piattaforme fatte oggetto di concessioni rilasciate dalla capitaneria di porto di (OMISSIS); e di aver risolto la problematica nel senso che lo specchio marino di ubicazione debba in effetti essere attribuito ai limiti geografici ed alla potestà impositiva di quest’ultimo Comune, e non di altri. Ciò nel concorso probatorio derivante “dalle concessioni rispettive”, e da quanto già “verificato nella decisione impugnata”, con vaglio istruttorio di primo grado che il giudice di appello ha evidentemente inteso fare proprio.

La “geolocalizzazione” delle piattaforme in oggetto in ambito marino riferibile alla potestà impositiva del Comune di Termoli costituisce, in definitiva, un dato ormai intangibile di causa; in quanto problematica affrontata e risolta dalla commissione tributaria regionale all’esito di una valutazione di merito qui non sindacabile.

p. 2.3 Considerazioni non dissimili debbono essere svolte per quanto concerne la lamentata inadeguatezza della descrizione delle piattaforme e, segnatamente, la ritenuta sottoponibilità ad Ici anche della struttura galleggiante di servizio denominata “(OMISSIS)”.

Richiamati i già ricordati limiti di sindacato della motivazione sul punto, va qui osservato come nemmeno in tal caso si verta di omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero di motivazione comunque censurabile sulla base della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La commissione tributaria regionale ha infatti, sul punto, osservato (pag. 10): “(…) essendo indiscutibile la natura immobiliare del serbatoio di stoccaggio che, privato degli organi di trasmissione, è fissato al sottosuolo marino mediante sei linee di ancoraggio catenarie collegate ad altrettanti pali infissi al suolo medesimo”.

La descrizione del manufatto, ancorchè sintetica, appare comunque adeguata a smentire l’equiparazione tout court della struttura in oggetto alle navi all’ormeggio (come sostenuto da Edison anche nella sua memoria ex art. 378 c.p.c.). Vertendosi, nella specie, di nave senza motore caratterizzata dalla irreversibile sottrazione alla destinazione sua propria di navigazione e, al contempo, dalla definitiva sua assegnazione – mediante infissione al fondale marino – alla funzione di serbatoio di stoccaggio del prodotto estratto.

Nemmeno in tal caso, dunque, è dato a questa corte di legittimità di interferire sulla ricostruzione fattuale così operata dal giudice di merito.

Fermo restando che le conseguenze giuridiche di tale “descrizione” – id est, attribuibilità a tale impianto del regime di imposizione Ici proprio dei beni immobili potranno essere affrontate in termini del tutto unitari rispetto a quelli propri delle piattaforme estrattive; delle quali essa costituisce, del resto, parte strutturalmente e funzionalmente integrante.

p. 2.4 Venendo alle altre censure in diritto contenute nei motivi in oggetto, questa corte di legittimità ha già affrontato, decidendola in senso affermativo, la questione della imponibilità Ici delle piattaforme petrolifere/estrattive; e ciò in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, caratterizzata da piattaforme marine oggetto di provvedimenti statuali di concessione di coltivazione mineraria in specchio acqueo frontistante la costa e ricompreso in un determinato territorio comunale (nella specie irrevocabilmente individuato, come detto, in quello di Termoli).

Ciò è avvenuto con la recente sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016 (Rv.Ced n. 639035), la quale ha, in primo luogo, fatto applicazione del principio di diritto – che non pare confliggere con la sovranità assegnata allo Stato sulle acque territoriali dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare stipulata a (OMISSIS), non escludendo quest’ultima che tale sovranità possa esprimersi, a limitati effetti amministrativi, anche mediante attribuzione di potestà impositiva ai comuni costieri – già stabilito da Cass. 13794/05, secondo cui “in tema di ICI, sono sottoposte all’imposta le piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi di proprietà della società contribuente (nella specie, l’ENI S.p.A. quale concessionaria dello Stato) situate nel tratto di mare, facente parte del demanio statale, antistante il Comune interessato. Infatti, sull’intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell’Ente regione e degli Enti locali e, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, valgono le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far ritenere che il territorio comunale sia un’entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale”.

Ed ha affermato, in secondo luogo, la sottoposizione ad Ici delle piattaforme estrattive in ragione della loro classificazione catastale in categoria D7 – rilevando le speciali esigenze di un’attività industriale che, per quanto produttiva di indubbi e fondamentali riflessi sull’economia generale e sulle scelte energetiche nazionali, risponde purtuttavia ai criteri tipici dell’imprenditoria privata – in base al principio per cui: “in tema d’ICI, sono sottoposte all’imposta e classificabili nella cat. D/7, attesa la loro riconducibilità al concetto d’immobile ai fini civili e fiscali, suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio, le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita, secondo i criteri stabiliti nel D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito in L. n. 359 del 1992, dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”.

Orbene, quanto affermato nella sentenza in oggetto dà conto di tutte le problematiche e contestazioni dedotte nei motivi in esame da Edison spa, disattendendole; con la conseguenza che si ritiene sufficiente richiamare la motivazione delle suddette sentenze nn. 13794/05 e 3618/16, da aversi qui per intero recepite.

Nè le conclusioni così raggiunte risultano inficiate dagli elementi interpretativi forniti da Edison, nella memoria ex art. 378 c.p.c., sulla base di atti e documenti sopravvenuti all’ultima sentenza citata.

Va intanto osservato che si tratta di atti (- nota Assonime 4/2016; – interpello di Assomineraria; – circ. di risposta MEF 3/2016; – intert. parlamentari) a vario titolo rientranti nella funzione di studio, opinione e dibattito applicativo della normativa, ovvero di indirizzo amministrativo interno; e dunque, di per sè inidonei ad incidere sulla disciplina primaria di riferimento e regolamentazione del tributo. Tanto che su quest’ultima (con riguardo all’IMU) lo stesso legislatore ha recentemente ritenuto necessario un proprio intervento mirato (attuato con la legge di stabilità 2016: 1.208/15), relativamente a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali al processo produttivo.

Ad ogni modo, nemmeno l’analisi operata da tali atti appare in realtà destinata a sortire un esito interpretativo del tutto certo ed univoco.

Posto che, da un lato, si riconosce (Circ. Min. cit.) che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E (sottoposti, dal 2016, ai nuovi criteri legislativi); e, dall’altro, si pongono problemi pratici di censibilità catastale, geolocalizzazione e georeferenziazione che non prendono però in considerazione le opportunità offerte dalle nuove tecnologie GPS di suddivisione e terminazione territoriale, oltre che di ricostruzione cartografica della terraferma come del fondale marino.

p. 2.5 Va poi considerato che – proprio in sede di richiamo e ricezione della sentenza in oggetto – deve invece trovare accoglimento la censura (costituente parte del secondo motivo di ricorso) relativa al criterio di quantificazione del tributo.

La commissione tributaria regionale – dopo aver attribuito, come detto, natura “immobiliare” anche al serbatoio di stoccaggio del materiale estratto – ha sul punto ritenuto (sent. pag. 10) di convalidare, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 3, il criterio di computo del valore delle piattaforme, così come adottato dal Comune in ragione del “costo di costruzione degli impianti, depurati dalle spese occorse per la realizzazione dei pozzi minerari”.

Orbene, questo profilo decisorio non può condividersi.

Da un lato, la corte territoriale non specifica in che cosa siano consistiti “i dati riportati in contabilità” dal Comune nella individuazione della base imponibile, nè se tali dati fossero contenuti nei libri sociali obbligatori.

Dall’altro, e soprattutto, il criterio del costo di costruzione al netto delle spese per la realizzazione dei pozzi minerari non collima con il criterio di cui dell’art. 5 cit., comma 3, specificamente riferito alla determinazione della base imponibile dell’imposta per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ma non iscritti in catasto; con richiamo al valore contabile D.L. n. 333 del 1992, ex art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992.

Si richiama, anche per questo profilo, quanto stabilito dalla citata sent. 3618/16, secondo cui: “il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, prevede che la base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili e, nel caso di fabbricati dotati di rendita, il comma 2, prevede che la base imponibile è commisurata alle “rendite risultanti in catasto”, determinando i moltiplicatori di legge. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, comma 3, indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in catasto, prevedendo, nel caso in cui l’immobile sia sprovvisto di rendita: “per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato….secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.I. 11 luglio 1992, n. 33, art. 6, comma 3″, cioè in base al valore” costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili” (c.d. metodo stratificato). Quindi, in mancanza di rendita catastale, data la mancanza di iscrizione in catasto, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D, è costituita dal valore di bilancio e, quindi, non è corretta la stima degli immobili commisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta”.

Ora, nel caso di specie non risulta – nè ciò è stato esplicitato dalla commissione tributaria regionale – che il costo di costruzione al netto degli oneri di realizzazione dei pozzi coincida, anno per anno, con i valori di bilancio, assunti a riferimento dalla legge.

Sotto questo specifico profilo, la sentenza qui impugnata va dunque cassata per la rideterminazione – in esito agli opportuni accertamenti contabili e di fatto, oltre alle necessarie valutazioni probatorie – della base imponibile in applicazione, come detto, del principio secondo cui: “in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel D.L. 11 luglio 1992, n. 33, art. 6, comma 3, penultimo periodo, cioè in base al valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”.

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la decadenza del Comune dall’accertamento relativo all’anno 1999, posto che l’avviso per tale anno era stato notificato, unitamente agli altri, soltanto in data 19 dicembre 2005, nonostante che “relativamente alla annualità 1999, essa non fosse soggetta ad alcun obbligo dichiarativo; donde la fallacia del presupposto costituito, per l’appunto, dall’esistenza di un autonomo e reiterato obbligo dichiarativo per l’annualità 1999, sul quale la gravata pronuncia si basa” (ric. pag. 48).

Il motivo è infondato.

Come osservato nella sentenza impugnata (pag. 10), l’avviso di accertamento in oggetto è stato notificato, per l’anno 1999, in data 19 dicembre 2005; e, dunque, nel rispetto del quinquennio previsto – per l’ipotesi di omessa dichiarazione Ici – dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, u.p., allora vigente (scadente al 31 dicembre 2005). In base a questa disposizione: “nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta”. In forza dell’art. 10, comma 4 D.Lgs. cit., la dichiarazione ai fini Ici doveva essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui il possesso ha avuto inizio; con conseguente individuazione, nella specie, del termine ultimo di decadenza ai fini Ici al (OMISSIS) (compimento del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Va d’altra parte considerato che Edison, con la censura in esame, non contrasta direttamente questo criterio di determinazione dei termini rilevanti, limitandosi ad assumere che “relativamente all’annualità 1999 (essa) non era soggetta ad alcun obbligo dichiarativo”; ma questa affermazione, alla luce delle svolte considerazioni sulla effettiva debenza del tributo, risulta apodittica e comunque infondata nel suo assunto di partenza. Vertendosi qui di ipotesi equiparabile non già a quella di omessa dichiarazione – effettivamente non dovuta, salvo il sopravvenire di modificazioni rilevanti – per annualità successiva ad altra regolarmente dichiarata, bensì a quella di omessa dichiarazione iniziale.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del primo e del terzo motivo di ricorso.

Viene parzialmente accolto, nei limiti indicati (p. 2.5), il secondo motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Campobasso; la quale deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte

– rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso;

– accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo di ricorso;

– cassa, con riguardo al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Campobasso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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