Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19509 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Massa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia 66, presso gli avv.ti

prof. FANTOZZI Augusto, Edoardo Belli Contarmi e Francesco Giuliani,

che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna (Cagliari), Sez. 07, n. 46/07/06 del 20 novembre 2006,

depositata il 22 gennaio 2007, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., della causa svolta nella

Camera di consiglio del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa all’applicabilità delle agevolazioni previste dalla L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3, relativamente ai trasferimenti di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati;

Letto il controricorso;

Considerato che il ricorso poggia su tre motivi, con i quali si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per aver ritenuto inapplicabile nella specie l’agevolazione richiesta;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 – che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato” (Cass. n. 16835 del 2008; v. anche 29648 del 2008;

28010 del 2009; 20864 del 2010);

Considerato che nel caso di specie l’immobile era sito in area rispondente alle predette condizioni;

Ritenuto che il ricorso, pertanto, debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata e che, ricorrendone le condizioni, la causa possa essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente;

Ritenuto che la formazione del principio enunciato giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA