Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19509 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19509 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PETITTI STEFANO

sanzioni
amministrative

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CAPITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante

tempore,

nonché TAHER E.

Jehaimi,

pro

rappresentati e difesi,

in forza di procure speciali in atti, dall’Avvocato Francesco Carbonetti, presso lo studio del quale in Roma, via di
San Valentino n. 21, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso gli Uffici
della quale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;

Data pubblicazione: 23/08/2013

- controrícorrente e contro
CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in persona
del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e di-

fesa, in virtù di procura speciale a margine del controri-

Letizia Ermetes e Annunziata Palombella, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Donatello n.
75;

– controricorrente

nonché nei confronti di
BANCA DI ROMA s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore;
– intimata e sul ricorso iscritto al R.G. n. 11287 del 2007, proposto
da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli Uffici

della quale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;

ricorrente incidentale

contro
CAPITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante

tempore,

pro

nonché TAHER E. Jehaimi, rappresentati e difesi,

corso, dagli Avvocati Bruno Capponi, Fabio Biagianti, Maria

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in forza di procure speciali in atti, dall’Avvocato Francesco Carbonetti, presso lo studio del quale in Roma, via G.
Antonelli n. 47, sono elettivamente domiciliati;
– controricorrenti al ricorso incidentale e contro

pro tempore;
– intimata nonché nei confronti di
CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in persona
del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e di-

fesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Bruno Capponi, Fabio Biagianti, Maria
Letizia Ermetes e Annunziata Palombella, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Donatello n.
75;

– controrícorrente nonché sul ricorso iscritto al R.G. n. 14365 del 2007 proposto da:
BANCA DI ROMA s.p.a., Gruppo Bancario Capitalia, in persona
del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e di-

fesa, in forza di procura speciale in atti, dall’Avvocato
Francesco Carbonetti, presso lo studio del quale in Roma,
via G. Antonelli n. 47, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

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BANCA DI ROMA s.p.a., in persona del legale rappresentante

e
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli Uffici
della quale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domici-

controricorrente

e contro
CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in persona
del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e di-

fesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Bruno Capponi, Fabio Biagianti, Maria
Letizia Ermetes e Annunziata Palombella, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Donatello n.
75;

controricorrente e ricorrente incidentale

nonché nei confronti di
CAPITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, nonché TAHER E. Jehaimi;

intimati

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
in data 11 aprile 2006.

Udita

jí- J5^ (11.00) ,

la relazione della causa svolta nell’udienza

pubblica del 14 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;

liato;

sentiti gli Avvocati Bruno Capponi e Fabio Biagianti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha
chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, qualora non si ritenga di rimettere la questione alle Sezioni Unite; e la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere in ordine ai ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con decreto reso pubblico
mediante deposito in cancelleria in data 11 aprile 2006, ha
dichiarato inammissibile l’opposizione promossa da Taher E.
Jehaimi (consigliere di amministrazione di Capitalia e della Banca di Roma dal 18 maggio 2000 al 1° luglio 2001), avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’economia e
delle finanze n. 79589 del 19 luglio 2005, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme legislative e regolamentari in materia di intermediazione finanziaria a Capitalia
s.p.a. e a Banca di Roma s.p.a., con obbligo di regresso
nei confronti di Taher E. Jehaimi, nella qualità di esponente aziendale dei detti istituti di credito.
La Corte d’appello ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell’esponente aziendale rilevando che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della di-

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sciplina in materia di

intermediazione

finanziaria,

l’esponente aziendale, autore materiale dell’illecito, difetta di un interesse giuridico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento impugnato, emesso nei confronti
di un soggetto diverso.

accolto l’opposizione proposta da Banca di Roma s.p.a. (già
Minghetti Finanziaria s.p.a.) avverso il citato decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, annullando
l’ingiunzione di pagamento, con obbligo di regresso nei
confronti dei responsabili – emessa a carico dell’istituto
opponente, mentre ha rigettato l’opposizione proposta da
Capitalia s.p.a.
Per la cassazione del decreto della Corte d’appello Capitalia s.p.a. e Taher E. Jehaimi hanno proposto ricorso
sulla base di cinque motivi.
Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato
ad un motivo, dolendosi dell’accoglimento dell’opposizione
di Banca di Roma s.p.a.
Avverso il decreto della Corte d’appello di
proposto ricorso incidentale condizionato anche

Roma

ha

Banca

di

Roma s.p.a., sulla base di sei motivi, cui ha resistito,
con controricorso, la CONSOB, la quale ha anche proposto
ricorso incidentale condizionato.

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Con il medesimo decreto, la Corte d’appello di Roma ha

In prossimità dell’udienza hanno depositato memoria i
ricorrenti principali, Banca di Roma s.p.a., nonché la
CONSOB.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Deve preliminarmente essere disposta la riunione

relativi alla medesima decisione (art. 335 cod. proc.
civ.).
2.

– Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente

principale Taher E. Jehaimi si duole che la Corte d’appello
di Roma lo abbia ritenuto privo di un interesse giuridico
attuale e concreto alla rimozione del provvedimento sanzionatorio,

individuando

nella

Banca,

destinataria

dell’ingiunzione, l’unica legittimata all’opposizione.
A tal fine il ricorrente prospetta violazione dell’art.
195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, formulando il seguente quesito di diritto: «Nei procedimenti sanzionatori
instaurati ex art. 195 TUF, gli esponenti aziendali
dell’intermediario nei confronti dei quali sia rivolto il
provvedimento sanzionatorio, anche ove non siano direttamente destinatari di ingiunzione di pagamento, sono legittimati a promuovere l’impugnazione del provvedimento stesso
presso la competente Corte d’Appello».
2.1. – Con il secondo motivo del ricorso principale, si
denuncia la illegittimità del decreto impugnato per viola-

del ricorso principale e di quelli incidentali, in quanto

zione, da parte della CONSOB, del termine di 90 giorni di
cui alla legge n. 689 del 1981 per la notifica delle contestazioni, e si chiede che venga affermato il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti sanzionatori instaurati ex art. 195 TUF, i) ai fini della conclusione

valutazione del fatto, la ripartizione tra gli uffici di
vigilanza della CONSOB preposti agli accertamenti ed organi
di vertice (la commissione) ha un rilievo meramente interno; ii) la contestazione della violazione all’interessato
deve avvenire immediatamente non appena esaurito
l’accertamento relativo alla singola ipotesi di violazione,
non essendo consentito posticipare il termine per la contestazione dell’addebito in considerazione dello svolgimento
di nuove indagini relative ad ulteriori ipotesi di violazione ancora in corso di accertamento; iii) nel corso
dell’accertamento la valutazione dei fatti acquisiti non
può costituire un espediente per dilatare il termine della
contestazione in quanto, pur in assenza di limiti temporali
predeterminati, tali indagini devono avvenire entro un termine congruo a seconda delle circostanze».
2.2. – Con il terzo motivo del ricorso principale – rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della
legge n. 241 del 1990 e del regolamento CONSOB n.
12697/2000 – si deduce la illegittimità del decreto per

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dell’accertamento, comprensivo dell’acquisizione e della

violazione, da parte della CONSOB,

del termine di conclu-

sione del procedimento amministrativo di sua competenza
previa disapplicazione dell’art. 4 del Regolamento CONSOB
n. 12697/2000.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente

l’Amministrazione si è autoassegnata ex art. 2, comma 2,
legge 241/1990 per la conclusione del procedimento sanzio-

natorio ex art. 195 TUF comporta la decadenza dal potere di
esercitare l’azione sanzionatoria e l’esaurimentoconsumazione del potere stesso, il che è motivo di vizio
del provvedimento tardivo che deve ritenersi non conforme
al dettato legislativo e quindi annullabile».
2.3. – Con il quarto motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione del divieto di retroattività della sanzione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, legge
689/1981 in relazione alla violazione dell’art. 21
dell’art. 56 del regolamento

CONSOB

TUF

e

n. 11522/1998, e si

formula il seguente quesito di diritto: «L’art. 21, comma
1, lett. d),

TUF

richiede all’intermediario di adottare

procedure “idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento
dei servizi”; lo stesso TUF delega la CONSOB a disciplinare
con regolamento “le procedure relative ai servizi prestati”
(art. 6, comma 2, del TUF). Al riguardo, l’art. 56 del regolamento

CONSOB

n. 11522/1998, fino all’agosto 2002, si

9

quesito di diritto: «La consumazione del termine che

limitava ad imporre la definizione di procedure idonee a
ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei
comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi, mentre l’obbligo – ulteriore e non meramente esplicativo dell’art. 21, comma 1, lett. d), TUF – di dotarsi di

stazione dei servizi” è stato introdotto solamente con delibera n. 13710 del 6 agosto 2002, in vigore dal successivo
18 agosto; l’assenza, precedentemente al 18 agosto 2002, di
procedure idonee ad assicurare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi non è pertanto sanzionabile».
2.4. – Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, lett. c) TUF e
dell’art. 27 del Regolamento Intermediari in relazione alla
qualificazione della fattispecie di conflitto di interessi
rilevante ai fini della normativa di settore, e si chiede
l’affermazione del seguente principio di diritto:
«Nell’ambito della prestazione alla clientela del servizio
di negoziazione per conto proprio o per conto terzi da parte di un intermediario abilitato, non costituisce per
l’intermediario negoziatore una ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa di settore e
sottoposta all’obbligo di informativa al cliente (art. 21,
comma 1, lett. c,

TUF

e art. 27 Regolamento

CONSOB

n.

11522/1998): i) l’aver finanziato il soggetto emittente i

“procedure idonee ad assicurare l’ordinata e corretta pre-

titoli oggetto di negoziazione in quanto, essendo tali titoli già emessi e sottoscritti, la struttura economicopatrimoniale dell’emittente risulta indifferente ai successivi scambi dei detti titoli sul mercato secondario; ii)
l’aver partecipato al consorzio di collocamento dei titoli

ziazione dei titoli sia successiva all’avvenuta positiva
conclusione del collocamento, gli eventuali obblighi assunti dall’intermediario relativamente al collocamento risultano già venuti meno».
3. – Con il proprio ricorso incidentale il Ministero
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 195 TUF,
dell’art. 2650 cod. civ. e 58 d.lgs. n. 385 del 1993, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto:
«gli artt. 2650 c.c. e 58 del T.U.B. devono trovare applicazione ai fini dell’applicazione della disciplina prevista
dall’art. 195 del T.U.F. laddove tra il momento della violazione e quello dell’applicazione della sanzione amministrativa sia intervenuta una cessione d’azienda».
4. – Con il proprio ricorso incidentale, condizionato
all’accoglimento del ricorso incidentale del Ministero,
Banca di Roma s.p.a. svolge motivi coincidenti con quelli
articolati nel ricorso principale.
5. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato,
giacché «in tema di sanzioni amministrative per violazione

oggetto di negoziazione in quanto, nel caso in cui la nego-

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista
dall’art. 195, comma 9, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione
dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a
spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o
dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione
di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione
dev’essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad

oppo-

nendum, che le consenta tanto di proporre separatamente op-

posizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo
nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o
dall’ente, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un
contrasto di giudicati mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti» (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929).
6. – Decidendo in ordine ad una controversia analoga
alla presente, questa Corte ha ritenuto che l’accoglimento
del motivo concernente l’affermazione della legittimazione
attiva dell’esponente aziendale comportasse l’assorbimento
delle altre censure (Cass. n. 14208 del 2012).
Invero, si è osservato nella citata pronuncia, che la
conseguenza dell’accoglimento del ricorso proposto dalle

»

persone fisiche, alle quali la Corte d’appello aveva negato
la legittimazione all’opposizione, non potesse essere altra
che la caducazione del provvedimento impugnato con effetto
nei confronti di tutte le parti, e quindi anche per la parte in cui è stato rigettato il ricorso di Capitalia s.p.a.

te nella sentenza n. 14406 del 2010, sia pure senza una
specifica motivazione sul punto (l’esame degli altri motivi
del ricorso proposto dall’istituto di credito e dagli esponenti aziendali, dei quali la Corte d’appello aveva in quel
caso escluso la legittimazione, era stato ritenuto assorbito dall’accoglimento del primo motivo attinente alla legittimazione ad opponendum degli esponenti aziendali), è stata
argomentata sulla base dei seguenti rilievi.
In primo luogo, si è rilevato che, ove così non fosse,
nel giudizio di rinvio che farà seguito alla presente decisione per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’accertamento in ordine alla esistenza delle contestate violazioni, conseguente all’eventuale rigetto dei motivi di ricorso proposti dall’istituto di credito – l’unico
nei confronti del quale la Corte d’appello abbia pronunciato sul merito dell’opposizione – non potrà non incidere anche sulla posizione degli esponenti aziendali, i quali, pur
avendo manifestato la volontà di opporsi al provvedimento
sanzionatorio e pur avendolo fatto unitamente all’istituto

Tale conclusione, peraltro già applicata da questa Cor-

di credito, sono stati erroneamente ritenuti non legittimati alla partecipazione al giudizio di opposizione.
Si è poi osservato che per effetto della statuizione
della Corte d’appello si è venuta a creare una singolare
situazione, rinvenibile nei medesimi termini anche nel caso
di specie: da un lato, gli esponenti aziendali – che pure
avevano manifestato la volontà di opporsi al provvedimento
sanzionatorio – sono stati erroneamente esclusi dal giudizio in quanto ritenuti carenti di legittimatio ad opponendum; dall’altro, la infondatezza dei motivi di opposizione
proposti anche dagli esponenti aziendali – esaminati dalla
Corte d’appello per rispondere alle medesime censure proposte dall’istituto di credito – è stata accertata dalla Corte d’appello. La statuizione sul punto è stata censurata
sia dall’istituto di credito che dagli esponenti aziendali.
El evidente, peraltro, da un lato, che le censure mosse in
proposito dagli esponenti aziendali non possono in questa
sede essere esaminate, non avendo le stesse formato oggetto
di esame da parte del giudice dell’opposizione; dall’altro,
che l’avvenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso
in opposizione dai detti esponenti proposto rende le statuizioni di merito a loro non opponibili.
Ed ancora, si è rilevato che sarebbero invece ammissibili le censure svolte in ordine alla statuizione sul merito della opposizione dall’istituto di credito. Peraltro -si

li

è osservato -, la utilità del giudizio di opposizione in
sede di rinvio con riferimento alla posizione degli esponenti aziendali, destinatari dell’azione di regresso da
parte dell’istituto di credito nel caso in cui il ricorso
di quest’ultimo venisse rigettato, con conseguente defini-

violazioni oggetto del provvedimento sanzionatorio, verrebbe del tutto frustrata, nel senso che – in disparte eventuali eccezioni di tipo personale – gli esponenti medesimi
sarebbero soggetti all’azione di regresso scaturente dal
passaggio in giudicato della decisione di rigetto della opposizione nei confronti dell’istituto di credito. Ove invece si volesse ritenere non opponibile agli esponenti aziendali il giudicato formatosi nei confronti dell’istituto di
credito, si ammetterebbe la possibilità di un inammissibile
conflitto di giudicati.
Si è quindi ritenuto che la eventualità di un simile
conflitto inducesse a ritenere assorbite le censure proposte dall’istituto di credito, nel senso che nel giudizio di
rinvio, con la partecipazione degli esponenti aziendali che
hanno espresso la volontà oppositiva e dell’istituto di
credito, possa procedersi ad un nuovo esame della opposizione, il cui provvedimento conclusivo sia opponibile a
tutte le parti del giudizio stesso.

tività dell’accertamento di responsabilità in ordine alle

In conclusione, si è affermato che il

vulnus arrecato

al diritto di difesa degli esponenti aziendali non potrebbe
essere eliminato in altro modo che attraverso la caducazione del provvedimento giurisdizionale che, rigettando
l’opposizione proposta dall’istituto di credito, è inevita-

riferimento alla posizione dei soggetti erroneamente dichiarati non legittimati all’opposizione congiuntamente
proposta all’istituto di credito.
7. Tale ricostruzione del rapporto intercorrente tra la
posizione processuale degli esponenti aziendali e quella
dell’istituto di credito è stata valutata dalle parti del
presente giudizio nelle memorie difensive depositate in
prossimità dell’udienza e dallo stesso Procuratore Generale
in udienza. Parte ricorrente ha condiviso la soluzione adottata dalla richiamata sentenza; la CONSOB ha espresso
perplessità; il P.M.

ha prospettato la eventualità di ri-

mettere la questione in esame alle Sezioni Unite.
7.1. Il Collegio ritiene che l’orientamento di cui si è
dato conto debba essere confermato, con le seguenti precisazioni.
Nella precedente pronuncia si è invero rilevato che le
Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla persona
fisica, autrice della violazione, sanzionata ma non direttamente ingiunta, sono pervenute alla conclusione che

bilmente destinato a precludere un diverso accertamento con

quest’ultima abbia la /egIttimatlo ad opponendum e la posizione processuale del litisconsorte facoltativo. Si è altresì ricordato che le Sezioni Unite hanno rilevato che,
ove non si ammettesse la legittimazione processuale delle
persone fisiche autrici degli illeciti, sarebbero conse-

si sulla successiva azione di regresso per cui, comminata
la sanzione ai soggetti ritenuti autori delle violazioni, e
però ingiunto il pagamento soltanto alla persona giuridica
solidalmente responsabile con essi, allorché questa, esaurite le proprie difese nel corso del procedimento amministrativo e poi del giudizio di opposizione, abbia pagato la
sanzione, all’autore materiale del fatto non resterà che
pagare in rimborso l’intero (salve limitate eccezioni personali che abbia da opporre alla società, ad esempio di
compensazione), senza che egli possa più far valere alcun
argomento circa l’illegittimità della sanzione nel corso
del giudizio che lo veda convenuto dall’ente con l’azione
di regresso.
Orbene, prendendo le mosse dalla detta qualificazione,
il Collegio ritiene che nel caso in cui – come in quello di
specie – l’esponente aziendale e l’istituto di credito propongano congiuntamente opposizione avverso il provvedimento
sanzionatorio emesso nei confronti dell’istituto per le
violazioni commesse dall’esponente aziendale, con obbligo

guenziali gli effetti del giudicato destinati a riverberar-

di regresso, si determini una situazione di litisconsorzio
processuale, il quale richiede che il procedimento stesso,
come introdotto, venga definito dalla Corte d’appello competente nei riguardi di tutte le parti opponenti. Ove poi
la Corte d’appello, errando, abbia negato la legittimazione

poi esaminato la posizione dell’istituto di credito, la cui
responsabilità postula l’accertamento della violazione commessa da parte dell’esponente aziendale, la dipendenza esistente tra la posizione dell’istituto di credito e quella
degli esponenti aziendali comporta, ove la questione venga
devoluta alla cognizione del giudice dell’impugnazione, la
necessità della partecipazione di quelle stesse parti al
giudizio di impugnazione (in tale senso, Cass., n. 16699
del 2012, relativa al rapporto tra creditore, debitore e
fideiussore). Ovviamente, perché ciò possa utilmente avvenire, la statuizione adottata in primo grado nei confronti
dell’istituto di credito, tenuto conto della configurazione
del rapporto intercorrente in materia tra esponenti aziendali e istituto di credito, e segnatamente dell’obbligo di
regresso stabilito a carico dell’istituto di credito nei
confronti degli esponenti aziendali nel caso di accertamento della sussistenza degli illeciti contestati, deve essere
rimossa, onde consentire che quel giudizio ritualmente introdotto con l’atto di opposizione anche da parte degli e-

dell’esponente aziendale e, come nel caso di specie, abbia

r
e

s

sponenti aziendali, possa svolgersi nei loro confronti senza pregiudizi di sorta derivanti dalla già accertata sussistenza degli illeciti contestati.
In tal senso, il Collegio ritiene quindi di dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 14208 del 2012, non

stione le Sezioni Unite, non essendo tale soluzione in linea di contrasto con la qualificazione del rapporto in termini di litisconsorzio facoltativo, salva la verifica della
detta qualificazione sul piano processuale, nel caso in cui
– come nella specie – il giudizio sia stato originariamente
proposto da istituto di credito ed esponenti aziendali destinatari della contestazione della condotta illecita, da
cui è scaturita la sanzione irrogata all’istituto di credito, con obbligo di esercitare l’azione di regresso.
8. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina quindi l’assorbimento degli altri motivi,
ma non del ricorso incidentale proposto dal Ministero
dell’economia e delle finanze, volto a censurare l’autonomo
capo del decreto della Corte d’appello di Roma con cui è
,
o

stata accolta l’opposizione proposta dalla ”nuova” Banca di

e

Roma s.p.a., cessionaria del ramo di azienda della “vecchia” Banca di Roma s.p.a. ed è stata annullata
l’ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della detta
società.

ravvisandosi neanche la necessità di investire della que-

Anche a questo proposito, deve rilevarsi che nella sentenza n. 14208 del 2012, questa Corte ha esaminato una analoga questione pervenendo a ritenere infondato il ricorso
incidentale del Ministero dell’economia e delle finanze; e
ciò sul rilievo – valido anche nel caso di specie – che il

mento impugnato.
La Corte d’appello, invero, ha ritenuto che la responsabilità solidale delle società e degli enti ai quali gli
autori delle violazioni “appartengono” debba essere accertata con riferimento al momento in cui la violazione è stata commessa, e quindi dando rilievo al legame esistente in
quel momento tra la persona fisica autrice della violazione
e l’istituto di appartenenza.
Peraltro, l’amministrazione ricorrente in via incidentale non si pone il problema del significato da attribuire
alla previsione, contenuta sia nell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., sia nell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il cessionario in tanto risponde delle obbligazioni del cedente, in quanto queste risultino dai libri
contabili obbligatori, e non deduce che la detta circostanza fosse acquisita agli atti del giudizio di opposizione.
Il ricorso incidentale del Ministero dell’economia e
delle finanze va, quindi, rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale di Banca di Roma s.p.a.

ricorso stesso non attinge la ratio decidendi del provvedi-

v

8.1. Il rigetto del ricorso incidentale del Ministero
delle Finanze comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato di Banca di Roma s.p.a. e del ricorso incidentale condizionato proposto da CONSOB avverso tale ricorso incidentale condizionato.

statuizione del decreto impugnato concernente la posizione
di Banca di Roma s.p.a. le spese del giudizio possono essere compensate, mentre con riguardo alle statuizioni del decreto impugnato che vengono caducate, la regolamentazione
delle spese del giudizio di legittimità va rimessa al giudice di rinvio.
10. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti gli altri, rigettato il ricorso incidentale del Ministero, con assorbimento del ricorso incidentale di Banca di Roma s.p.a., il decreto impugnato va
cassato limitatamente alle statuizioni riguardanti la declaratoria del difetto di legittimazione degli esponenti
aziendali e alla reiezione della opposizione proposta da
Capitalia

s.p.a.,

ferma

la

statuizione

relativa

all’accoglimento della opposizione proposta dalla “nuova”
L
Banca di Roma s.p.a.

La cassazione va disposta con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Roma, la quale procederà a nuovo

9. – Nei rapporti tra tali parti, relativamente alla

esame delle opposizioni proposte dagli esponenti aziendali
e da Capitalia.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, con esclusione di quelle che hanno formato in questa sede oggetto di

PER QUESTI MOTIVI.
La Corte riunisce i ricorsi;

accoglie il primo motivo

del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale del Ministero dell’economia e delle finanze e dichiara assorbiti il ricorso incidentale di Banca
di Roma s.p.a. e della CONSOB, compensando tra queste parti
le spese del giudizio di legittimità;

cassa il decreto im-

pugnato in relazione al motivo accolto e alla statuizione
di rigetto dell’opposizione di Capitalia s.p.a;

rinvia la

causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, con
eslcusione di quelle che hanno formato in questa sede oggetto di compensazione, ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14
gennaio 2013

compensazione.

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