Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19509 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4618-2017 proposto da:

D.L.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati

Degli Strozzi 34, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio De

Lorenzo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23810/2016 del Tribunale di Roma, depositata

il 19/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Patrone

Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità ovvero in subordine

il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Fabrizio De Lorenzo per delega all’Avvocato Maria

Russo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dal ricorso proposto nel 2012 all’avvocato D.L.F. contro il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva dichiarato inammissibile ovvero irricevibile perchè presentato oltre i termini di legge il ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18 avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 7, punto 8, del C.d.S..

2. Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso e il D.L. ha appellato detta statuizione avanti al Tribunale di Roma che, a sua volta, ha respinto il gravame.

3. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal D.L. sulla base di due motivi.

4. Non ha svolto attività difensiva l’intimata Prefettura.

5. A seguito di ordinanza interlocutoria dell’11 ottobre 2019 la causa è stata chiamata in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 per non avere la sentenza impugnata considerato che il disposto normativo consente al Prefetto destinatario del ricorso proposto avverso il verbale recante la sanzione amministrativa le due sole seguenti possibilità:

1) nel caso ritenga infondato il ricorso può emettere l’ordinanza con la quale ingiunge il pagamento;

2) nel caso lo ritenga fondato può disporre l’archiviazione del verbale.

7. Accanto a queste due opzioni, non sarebbe contemplata, come invece avvenuto e ritenuto legittimo dal giudice d’appello, l’ulteriore possibilità per il Prefetto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione.

8. Il motivo non merita accoglimento anche se va precisato quanto segue in ordine alla normativa applicabile.

8.1. Trattandosi di violazione del codice della strada, la materia del ricorso al prefetto è disciplinata non dalla L. n. 689 del 1981, art. 18 bensì dagli artt. 203 e 204 C.d.S. in vigore dal 13 agosto 2003, a mente del quale, per quanto qui di interesse, l’art. 203, comma 1, dispone che “Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno”.

8.2. Il successivo art. 204 precede poi che “il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito all’art. 203, comma 2 ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’art. 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale”.

8.3. Le trascritte disposizioni depongono nel senso dell’infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente poichè le due opzioni indicate nell’art. 204 hanno come presupposto logico che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, sicchè ove la presentazione o l’invio di esso non sia avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ben potrà il prefetto rilevare l’inammissibilità del ricorso evitando di esaminarne la fondatezza.

8.4. In tale evenienza, equiparabile a quella della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 17 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento ai sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3 (cfr. Cass. 10403/2003).

9. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S., punto (rectius, comma) 6, per avere il giudice d’appello disatteso la censura riguardante il restringimento della carreggiata che l’appellante assume essere stato adottato in violazione del citato art. 7 C.d.S..

9.1. Il motivo va rigettato perchè la censura è fondata sull’erroneo presupposto interpretativo che le aree destinate a parcheggio ed individuate ai sensi dell’art. 7 C.d.S., comma 1 non possano trovarsi lungo la carreggiata, mentre il tenore letterale dell’art. 7 C.d.S., comma 6 espressamente dispone che esse debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

9.2. In altri termini l’interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente non trova conforto nella lettera della norma che con la locuzione “e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico” consente, seppure alla condizione di non pregiudicare la circolazione dei veicoli, e quindi previa una valutazione della specifica collocazione, la previsione di parcheggi anche lungo la carreggiata.

9.3. Poichè la censura del ricorrente si limita alla errata esegesi della norma, la ricostruzione sin qui operata comporta il rigetto del prospettato vizio di legittimità.

10. In considerazione dell’esito sfavorevole di entrambi i motivi il ricorso va respinto.

11. Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata prefettura.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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