Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19509 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6520/2015 proposto da:

EXPERIENCE SURL, in persona del rappresentante legale M.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F SIACCI 4, presso lo studio

dell’avvocato MONICA PERONACE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FILIPPO TURTURICI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MICROSISTEMI SRL, in persona dell’amministratore unico sig.

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO VITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO BARICCHI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 277/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata in data 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Microsistemi S.r.l., in virtù di un d.i. emesso il 23 dicembre 2005 dal Tribunale di Firenze, in data 10 febbraio 2006 eseguì pignoramento nei confronti della parte debitrice (OMISSIS) S.r.l., presso il terzo Experience soc. unipersonale a responsabilità limitata (debitor debitoris in virtù di un contratto di affitto d’azienda).

Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., Experience s.u.r.l. negò di essere debitrice di (OMISSIS) S.r.l. e ribadì tale tesi anche in sede di giudizio dell’accertamento dell’obbligo del terzo, sostenendo in particolare di aver pagato tutti i canoni d’affitto per l’anno 2006 antecedentemente alla data (10 febbraio 2006) del pignoramento.

Con sentenza n. 14/2009 il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, dichiarò che Experience s.u.r.l. doveva, in virtù del contratto d’affitto d’azienda del 20 maggio 2005, a (OMISSIS) S.r.l. e, quindi, a Microsistemi S.r.l., la somma di Euro 2.500,00 mensili, oltre interessi legali dal 10 febbraio 2006, e regolò tra le parti le spese di lite.

Avverso detta sentenza Experience s.u.r.l. propose gravame soltanto nei confronti di Microsistemi S.r.l..

Detta appellata si costituì, eccependo il difetto di integrità del contraddittorio e chiedendo, comunque, il rigetto dell’appello.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., che rimase contumace, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 11 febbraio 2014, rigettò l’appello e condannò l’appellante a rimborsare alla Microsistemi S.r.l. le spese processuali di quel grado del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale Experience s.u.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

Microsistemi S.r.l. ha resistito con controricorso.

L’intimato Fallimento non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso all’esame è stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 9 marzo 2015 (v. timbro apposto sul ricorso, a p. 1), è stato notificato ai destinatari in data 9 e 10 marzo 2015 ed è stato proposto avverso la sentenza n. 277/2014 della Corte di appello di Firenze, depositata in data 11 febbraio 2014.

1.1. Tale ricorso è inammissibile perchè tardivo, essendo stato notificato quando il termine ex art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, era già irrimediabilmente trascorso.

Va infatti osservato che, trattandosi nel caso di specie di causa avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del terzo a norma dell’art. 549 c.p.c. (anche nel testo applicabile “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228), non si applica ad essa la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, per effetto di quanto disposto dal successivo art. 3, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, in considerazione del fatto che, anche per il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo presso cui sia stato eseguito pignoramento mobiliare, ricorre l’esigenza di evitare un eccessivo protrarsi del processo esecutivo sospeso in attesa della sua definizione (v. Cass., sez. un. 19/10/1998, n. 10369; Cass. 25/03/2003, n. 4375; Cass. 30/07/2004, n. 14601; Cass. 20/03/2006, n. 6103; Cass. 26/03/2009, n. 7345; Cass. 25/01/2012, n. 1030, Cass., ord., 12/11/2014, n. 24047; Cass., ord., 7/12/2016, n. 25063)

1.2. Deve pure precisarsi che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v., ex plurimis, Cass., ord. 6 aprile 2012, n. 5603; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22646), l’esclusione dalla sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 31 agosto, a decorrere dal 2015), prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, per le opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo e per le cause di accertamento dell’obbligo del terzo (v. anche Cass. 30 gennaio 1978, n. 431; Cass. 16 settembre 1980, n. 5273; Cass. 26 ottobre 1981, n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass., ord., 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20594; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass., ord., 27 aprile 2010, n. 9998; in motivazione, Cass., sez. un., 3 maggio 2010, n. 10617; Cass., ord., 28 gennaio 2011, n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 6 aprile 2011, n. 7854 e n. 7862; Cass., ord. 11 gennaio 2012, n. 171; Cass. 12 marzo 2013, n. 6107) si applica pure al termine per proporre ricorso per cassazione.

E difatti, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo o di accertamento dell’obbligo del terzo, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, “sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima” (v., ex plurimis, Cass., ord., 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord., 18 gennaio 2006, n. 818; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21292; Cass. 12 marzo 2013, n. 6107, che ha ritenuto il principio in parola applicabile anche ai termini per proporre ricorso incidentale; Cass. 8/04/2014, n. 8137).

2. Alla luce di quanto sopra argomentato, resta assorbito l’esame di ogni altra questione.

3. Tenuto conto del rilievo officioso della tardività del proposto ricorso e della conseguente inammissibilità dello stesso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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