Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19508 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

Olmi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 43, presso l’avv.

prof. D’AYALA VALVA Francesco, che, unitamente agli avv.ti. prof.

Mario Franzosi, Vincenzo Jandoli e Federica Santonocito, la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 05, n. 173/05/06 del 12 dicembre 2006,

depositata il 31 gennaio 2007, notificata il 27 febbraio 2007;

Vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., della causa svolta nella

Camera di consiglio del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Udito l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva per la società

controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa alla solidarietà delle parti nel pagamento dell’imposta di registro di una sentenza;

Letto il controricorso;

Considerato che il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata, per aver escluso la società intimata dall’obbligo del pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza pronunciata nel giudizio di cui essa era stata parte.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico, essendo oggetto dell’imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale cui essa inerisce, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà resta escluso nei confronti dei soggetti estranei a detto rapporto” (Cass. S.U. n. 5289 del 2010).

Considerato che nel caso di specie correttamente la sentenza impugnata ha escluso la società intimata in quanto estranea al rapporto sostanziale;

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere rigettato e che la formazione del principio en enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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