Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19508 del 23/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19508 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 1096-2013 proposto da:

a

AEFER S.R.L. C.F. 02248310689, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 61, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
222

contro

EQUITALIA GERIT SPA C.F. 00410080584, ora EQUITALIA
SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata

in ROMA,

VIA

Data pubblicazione: 23/07/2018

CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 7889/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/11/2012 R.G.N. 1112/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BASTIANELLI PAOLA;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

n. 1096/2013. r.g.
AERFER s.r.l. / INPS + altro

Fatti di causa
1.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7889 del 2012, ha respinto

l’impugnazione avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato
inammissibile perché tardivo il ricorso in opposizione a cartella esattoriale relativa a
contributi dovuti all’INPS dalla società Aerfer s.r.l.
2.

La Corte territoriale, ha dato atto del passaggio in giudicato – in quanto non

impugnato- dell’accertamento del Tribunale di infondatezza della tesi sostenuta

alla quale era stato consegnato l’atto, del tutto estranea alla Aerfer srl. Ciò in
quanto la copia della cartella risultava consegnata il 14 aprile 2009 in Roma, via
delle Gerbere 97/99, sede legale della società al momento della notificazione, e la
persona cui il plico era stato consegnato – Serena Alesiani, che si era qualificata
come addetta al ritiro e dipendente di ALMA s.n.c. altra società avente sede nei
medesimi locali – era figlia degli unici due soci delle predette società.
3.

La Corte territoriale ha riferito che i motivi d’appello riguardavano il mancato

riconoscimento della irritualità della notifica della cartella per violazione dell’art. 148
cod. proc. civ., la mancata estromissione dal giudizio di Equitalia Gerit s.p.a. e la
riproposizione delle questioni non esaminate dal Tribunale relative alla interruzione
della prescrizione ed alla volontà di rinunciarvi, nonché alla violazione della tariffa
forense relativamente alle spese liquidate. Inoltre, per quanto qui di interesse, in
ordine al motivo d’appello relativo alla violazione dell’art. 148 cod .proc. civ. per
l’assenza di una relata di notifica sulla copia della cartella consegnata, la sentenza
ha rilevato trattarsi di eccezione nuova, non formulata in primo grado ed
ininfluente perché non proposta con querela di falso; la copia notificata il 14 aprile
2009, infatti, conteneva il numero della cartella opposta, come mostrava la copia
esibita dall’INPS, dunque non potevano sorgere dubbi sull’identificazione della
cartella notificata.
4.

Avverso tale sentenza AERFER s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi.

Resistono con contro ricorso Equitalia Sud s.p.a., succeduta ad Equitalia Gerit s.p.a.
ed Inps.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, proposto come violazione di legge, è relativo alla
violazione degli artt. 112, 345, 414 e 434 cod. proc. civ. e 24 d.lgs. 46 del 1999;
sostanzialmente tutti i profili sollevati sono riconducibili alla circostanza che la Corte
avrebbe errato nel ritenere la inammissibilità per novità delle ragioni con cui era
stata denunciata la inesistenza della relata di notifica al fine di recuperare l’azione
di opposizione a cartella.

1

dalla società di non aver mai ricevuto la notifica della cartella per essere la persona

n.1096/2013. r.g.
AERFER s.r.l. / INPS+ altro

2.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ.

perché la Corte d’appello ha ritenuto valida la notifica della cartella in mancanza di
relata di notifica con la conseguente tardività dell’opposizione.
3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 345, 442 e 434 cod. proc.

civ. laddove la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti
ampliamenti e modificazioni della originaria domanda che avevano fatto giudicare
come inammissibili le difese della ricorrente.
I motivi sono connessi in quanto riferiti alla interpretazione delle eccezioni

sollevate dall’appellante in ordine regolarità della notificazione della cartella oggetto
di opposizione al fine di recuperare l’azione di opposizione a cartella di pagamento
quando il termine di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 è ormai decorso.
5.

In particolare, nel caso di specie, la ricorrente

assume la tempestività

dell’opposizione, effettuata con deposito del ricorso in data 22 giugno 2010,
avverso la cartella n. 097200802936517553000 emessa da Equitalia Gerit s.p.a. su
richiesta dell’INPS per contributi omessi ed accessori dovuti per il periodo gennaiodicembre 2002, che risulta essere stata notificata il 14 aprile 2009.
6.

La ricorrente, nel riportare il contenuto del proprio ricorso introduttivo di primo

grado, riferisce di “essere riuscita ad acquisire”, durante una ispezione della
Guardia di Finanza, documentazione dalla quale era emersa l’esistenza di una
relazione di notifica appunto risalente a tale data, tuttavia la notifica sarebbe
inesistente, perché in violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., in quanto sulla copia
della cartella di pagamento lasciata al destinatario non figura una relata di notifica,
posto che il notificatore aveva riferito di aver consegnato il piego a Serena Alesiani,
qualificatasi addetta al ritiro, ma dipendente di altra società con sede nel medesimo
stabile e che, dunque, non vi era alcuna prova che l’eventuale ricevuta della
raccomandata che l’ufficiale notificatore attestava di aver spedito concernesse una
raccomandata contenente la comunicazione della notifica di quella determinata
cartella.
7.

La sentenza impugnata riferisce in motivazione che l’appellante non aveva

impugnato il punto della decisione relativo alla regolarità della notifica in quanto
effettuata presso la sede della società e consegnata ad Serena Alesiani, figlia dei
due soci della Aerfer s.r.l. e della Alme s.n.c. ed addetta a quest’ultima società in
data 14 aprile 2009, dunque tale capo era passato in cosa giudicata.
Nell’esaminare, poi, il primo motivo d’appello relativo alla omessa considerazione
della denunciata violazione dell’art. 148 cod. proc.civ., la Corte territoriale ha
rilevato che il primo giudice aveva accertato che sulla relata di notifica prodotta
dall’INPS era stampato il numero della cartella oggetto d’opposizione, per cui era

2

4.

n. 1096/2013. r.g.
AERFER s.r.l. / INPS + altro

evidente l’infondatezza della deduzione dell’opponente relativa alla mancata
apposizione di una relazione di notifica sulla copia lasciata alla destinataria e al
fatto che la relazione stessa fosse redatta su un apposito modulo.
8.

Inoltre, dopo aver attribuito alla deduzione dell’appellante sul dubbio che

l’apposizione del numero sulla relata potesse essere stato apposto successivamente
alla consegna della cartella il valore di eccezione in senso stretto ed avendone
accertato la novità, in quanto mai sollevata in primo grado, l’ha ritenuta

dell’affermazione, la sentenza impugnata ha ripercorso il contenuto del ricorso di
primo grado evidenziando che la denuncia di violazione dell’art. 148 cod. proc. civ.
aveva avuto riguardo alla asserita mancanza nella copia notificata di una relazione
datata e sottoscritta in calce alla copia ed era accompagnata dalla considerazione
che tale omissione non aveva un rilevo solo formale ma, essendo accompagnata
anche dalla mancanza di generalità del destinatario della notifica, non consentiva di
affermare che la relata rimasta in possesso dell’ente notificante su una sorta di
modulo di relata, si riferisse proprio alla cartella oggetto di causa.
9.

Diversa e più ampia è stata ritenuta invece la questione posta con il motivo

d’appello giacché essa riguardava l’incompletezza della copia della cartella e la non
corrispondenza tra il contenuto della relata ricevuta dal destinatario e quello della
copia in possesso dell’INPS e della società di riscossione.
10. In sostanza, i motivi di ricorso per cassazione tendono ad incrinare
l’interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi d’appello formulata
dalla sentenza impugnata e ripropongono, in questa sede, la questione della
affermata nullità della notifica della cartella in quanto effettuata in carenza di
relazione di notifica.
11. Va osservato che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande,
eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice
di merito, non trova applicazione quando- come avviene nel caso di specie- si
assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito
dell'”error in procedendo”; in tale ipotesi, ove si assuma che l’interpretazione degli
atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una
domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del
successivo atto di appello, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere
all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e
delle deduzioni delle parti ( Cass. n. 25229 del 2017; n. 15496 del 2007).
12. Ciò premesso, deve darsi atto che il tema della nullità della notifica per carenze
relative all’esistenza della relata di notifica sulla copia della cartella lasciata al

3

inammissibile e, comunque, ininfluente in mancanza di querela di falso. A sostegno

n. 1096/2013. r.g.
AERFER s.r.l. / INPS + altro

destinatario, come si evince dai contenuti del ricorso di primo grado e del motivo
d’appello riprodotti dalla ricorrente e sopra indicati, in effetti erano stati
sufficientemente dedotti e, quindi, non potevano essere ritenuti nuovi nel giudizio
d’appello.
13.

Tale accertamento, però, non conduce all’accoglimento del ricorso in quanto il

motivo d’appello ritenuto inammissibile, riproposto in questa sede come specifico
motivo, poggia sull’affermazione -errata dal punto di vista giuridico- della nullità

a.r. ai sensi dell’art. 26 d.p.r.n. 602 del 1973, dunque, va fatta applicazione del
principio secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di
fatto deve ritenersi irrilevante, ai finì della cassazione della sentenza, qualora il
giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema
giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione
della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di
economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111,
comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art.
384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”,
quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano
in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della
domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione
che non richieda ulteriori accertamenti in fatto ( Cass. SS.UU. n. 2731 del 2017; n.
28633 del 2013).
14. In particolare, posto che la notifica della cartella è pacificamente avvenuta con
raccomandata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del
1973, come ulteriormente specificato da Equitalia Sud s.p.a. succeduta ad Equitalia
Gerit s.p.a. ed attuale contro-ricorrente, ne consegue che nessuna relata era stata
redatta dall’ufficiale notificatore.
15. Questa Corte di legittimità, (Cass. 17248 del 2017; n. 21562 del 2017; n.
16949 del 2014) ha affermato che la notifica della cartella esattoriale relativa a
contributi omessi può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del
concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la
seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una
modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale
postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione
e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si
perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di
ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a

4

della notifica della cartella effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata

n. 1096/2013. r.g.
AERFER s.r.l. INPS + altro

garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto
legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella,
come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo
cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di
ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

recapitare il piego della raccomandata, ha compilato il relativo modulo con
l’indicazione del numero della cartella da notificare, gli estremi del destinatario, la
data di recapito e le generalità della persona a cui il piego fu consegnato. Dunque,
le modalità di notifica assicurarono la certa indicazione degli elementi necessari a
garantire la conoscenza dell’avvenuta notifica dell’atto con conseguente decorso del
termine per proporre l’opposizione, in applicazione del principio espresso dalle
Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza n. 14916 del 2016
secondo cui l’inesistenza della notificazione (necessaria per consentire il recupero
dell’opposizione per decorso del termine) postula un’attività priva degli elementi
costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come
notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella
categoria della nullità.
17. In definitiva, il ricorso va rigettato con correzione della motivazione ai sensi
dell’art. 384 cod. proc. civ. nei sensi sopra rappresentati. Le spese seguono la
soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida, in favore di ciascun contro-ricorrente, in C 6.500,00 per
compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento e spese accessorie di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018.

16. Nel caso di specie la notifica è avvenuta con tali modalità ed il notificatore, nel

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