Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19508 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

M.A., con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Trogo n.

21, presso l’Avv. Stefania Casanova, rappresentato e difeso dal

l’Avv. BONI Massimo, come da procura a margine dei ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

CASTRUM s.a.s. e R.B., con domicilio eletto in Roma, Viale

Mazzini n. 131, presso l’Avv. ZACCARIA Egidio che li rappresenta e

difende come da procura in calce alla memoria difensiva;

– resistenti –

per l’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo n.

395/09 depositata in data 21 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., nella sua qualità di socio accomandante, ha convenuto in giudizio la Castrum s.a.s. e il socio accomandatario R.B. in proprio lamentando la mancata comunicazione di notizie attinenti all’attività sociale da parte del R. e chiedendo all’adito Tribunale di Viterbo che venisse dichiarato il convenuto gravemente inadempiente ai suoi doveri di socio e di amministratore, che venisse dichiarato tenuto alla comunicazione delle notizie sociali, che venisse dichiarato il diritto dell’accomandante di consultare i libri e l’altra documentazione della società, che l’accomandatario fosse escluso dalla compagine sociale e condannato al risarcimento del danno subito dall’attore.

Costituendosi i convenuti eccepivano l’incompetenza del giudice adito, indicando come competente il Tribunale di Roma dove la Castrum s.a.s. aveva la sede.

Con la sentenza impugnata il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza e indicato quale tribunale competente quello di Roma.

Contro la sentenza ha proposto regolamento di competenza il M. cui resistono con memoria le altre parti.

E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il terzo motivo di ricorso, che deve essere prioritariamente esaminato in quanto la sua eventuale fondatezza incide sulla valutazione degli ulteriori motivi, si deduce violazione dell’art. 19 per avere il tribunale escluso che la sede effettiva della società e cioè quella in cui si svolgeva attività continuativa fosse da situarsi in (OMISSIS).

I motivo è manifestamente fondato. Il Tribunale, dopo aver sostenuto che la valutazione sulla competenza deve essere effettuata sulla base degli atti e senza istruttoria ha dato rilievo alla sola circostanza che il M., volendo richiedere copia del bilancio e di visionare le scritture contabili, aveva indirizzato una missiva alla società presso la sede legale in (OMISSIS) e che la stessa fosse stata regolarmente ritirata, per cui doveva ritenersi che in tale località si trovava anche il centro amministrativo.

In realtà la motivazione del tribunale è erronea e insufficiente non solo in quanto attribuisce rilievo alla sola attività amministrativa e non a quella di direzione ma soprattutto perchè ignora quanto risultante dalle stesse affermazioni fatte dai convenuti Castrum s.a.s. e R. in comparsa di risposta e da ulteriori documenti in atti. Quanto alle prime, si riferisce che “Diuturnamente, il R. e il M. s’incontravano nell’ufficio di (OMISSIS) per prendere decisioni inerenti alla gestione amministrativa e commerciale della Castrum”, che “La prima nota della Castrum era tenuta dalla Signora P., dipendente del M., presso l’ufficio dello stesso, in (OMISSIS)”, che il conto corrente della Castrum sul quale operava il M. era presso una banca in (OMISSIS); che alcune collaboratrici della Castrum si recavano mensilmente in (OMISSIS) per esaminare con M. e R. l’andamento delle vendite. Quanto ai documenti, è stato prodotto in primo grado (e riportato congruamente in questa sede) il certificato camerale dal quale risulta che le due unità locali della società sono entrambe in provincia di (OMISSIS).

Pare indubbio, dal complesso degli elementi sopra evidenziati come non solo l’attività amministrativa e commerciale della società fosse incentrata in (OMISSIS) e dintorni ma soprattutto come in tale sede venissero prese le decisioni sulla gestione amministrativa e commerciale della società e quindi si trovasse anche la sede effettiva.

Se così è risultano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso in quanto, dovendosi ritenere applicabile alle società prive di personalità giuridica, per quanto attiene alla competenza, il criterio della sede legale solo in difetto di prova dell’esistenza di un diverso luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale (Cassazione civile, sez. 1^I, 21 luglio 2006, n. 16800), anche determinando la competenza in base al criterio di cui all’art. 23 utilizzato dal tribunale, questa appartiene al Tribunale di Viterbo che comunque sarebbe competente anche in base al disposto dell’art. 33, stante l’evidente connessione tra la domanda nei confronti della società e quella nei confronti dell’amministratore in proprio.

L’impugnata sentenza declinatoria della competenza deve dunque essere cassata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo e ne cassa la pronuncia declinatoria; condanna i resistenti alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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