Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19508 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17791/2015 proposto da:

COOPERATIVA VELLA A RL, in persona del Presidente del C.d.A. sig.

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato ELISA NERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARGHERITA RINDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITUORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGERO BARILE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ELISA NERI per delega;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Cooperativa Vella Scarl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in accoglimento dell’appello della Vittoria Assicurazioni, ha rigettato la domanda della Cooperativa di escussione della polizza fidejussoria di Lore 495.306.805, rilasciata a garanzia dell’impresa Edilrekord s.r.l. per il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di costruzioni edili in località (OMISSIS).

Nel corso dell’appalto il contratto stipulato con la Edilrekord era stato risolto consensualmente, con il pagamento all’appaltatrice di una fattura di Lire 417.000.000, ma la Cooperativa aveva escusso la polizza per i danni derivanti dal nuovo appalto dei lavori residui ad altra impresa, per l’importo di Lire 511.577.618.

I giudici del merito hanno entrambi qualificato la fattispecie quale fidejussione ma la Corte d’Appello ha ritenuto, a differenza del giudice di primo grado, che alle obbligazioni di facere si applicasse il termine decadenziale del 1957 c.c. e ne ha desunto che il creditore non avesse agito tempestivamente nei riguardi del debitore. Accolto il motivo di appello, con il quale per l’appunto si censurava l’interpretazione del primo giudice circa l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., ad un’obbligazione di facere e rigettata la domanda di escussione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e, solo ad abundantiam, ha ritenuto fondato anche il terzo motivo d’appello relativo alla compensazione, sostenendo che il pagamento dei lavori alla prima appaltatrice avesse leso le ragioni del fideiussore per mancata proposizione dell’eccezione di compensazione da parte del debitore garantito. Ad avviso dell’impugnata sentenza la possibilità per il creditore garantito di esigere immediatamente dal garante il pagamento del debito a semplice richiesta non è incompatibile con le tipiche eccezioni fidejussorie quali quelle fondate sugli artt. 1247 e 1251 c.c..

La Cooperativa Vella a r.l. affida il ricorso per cassazione a due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., per mancata osservanza, da parte della sentenza d’appello, del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la somma data a garanzia di un contratto di appalto di opere pubbliche equivale al pagamento di una somma di denaro cash, sicchè il contratto, qualificandosi quale contratto autonomo di garanzia con polizza di pagamento a prima richiesta, non sarebbe suscettibile di quelle eccezioni tipiche che il fidejussore può muovere al debitore garantito, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c..

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. La ricorrente non riproduce il testo integrale della clausola, necessario per porre la Corte in condizioni di valutare l’effettiva volontà delle parti al fine della qualificazione del contratto quale fidejussione o contratto autonomo di garanzia. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la mancata riproduzione del testo di una clausola contrattuale costituisce violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. L, n. 25728 del 15/11/2013 “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie, del contratto individuale di lavoro), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa”; Cass., 1, n. 4178 del 22/02/2007; Cass., 3, n. 2560 del 6/2/2007).

Con il secondo motivo censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 1251 c.c..

Ad avviso del ricorrente mancavano i presupposti per la compensazione in quanto il credito Edilrekord, per i lavori eseguiti, era certo e liquido mentre il credito Vella per i danni non lo era. Anzichè compensare il proprio credito, Vella avrebbe, al più, potuto avanzare un’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., a fronte dell’inadempimento di Edilrekord.

Occorre ricordare che la sentenza impugnata sul punto ha, in prima battuta, dichiarato il motivo assorbito dall’accoglimento del primo motivo e poi, solo ad abundantiam, ha osservato che anche il relativo motivo di appello fosse fondato in quanto il pagamento dei lavori eseguiti fino al 17/1/1991, avvenuto nonostante il conclamato inadempimento della controparte, appariva costituire una manifesta lesione della posizione del fideiussore, quale delineata dall’art. 1251 c.c., con l’onere a carico del garantito di sollevare la relativa eccezione.

A causa della presenza, nell’impugnata sentenza, di una doppia pronuncia, di assorbimento del motivo di appello e di declaratoria ad abundantiam, di fondatezza del motivo, il motivo di ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite secondo la quale, nel caso in cui il Giudice di merito pronunci una statuizione pregiudiziale di inammissibilità di una questione, seguita solo ad abundantiam da una valutazione di fondatezza della stessa questione prima dichiarata inammissibile, si intende che lo stesso Giudice si sia spogliato della “potestas iudicandi” con la declaratoria di inammissibilità e che abbia, successivamente, svolto osservazioni dal valore meramente virtuale e non integrante una autonoma ratio decidendi, sì da far ritenere inesistente l’interesse all’impugnazione di tale statuizione virtuale ad abundantiam (Cass., S.U. n. 3840 del 20/2/2007; Cass., L, n. 13997 del 15/06/2007; Cass., 3, n. 15234 del 5/7/2007; Cass., 2, n. 9647 del 2/5/2011; Cass. U, n. 15122 del 17/6/2013; Cass., 3 n. 17004 del 20/8/2015). Il caso di specie rientra propriamente nell’ipotesi delineata da questa Corte perchè la medesima, dichiarando il motivo assorbito, si è spogliata della propria potestas iudicandi ed ha svolto osservazioni puramente virtuali sulla fondatezza del motivo, sì da escludere l’interesse alla impugnazione.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza sulle spese del giudizio di cassazione, oneri accessori e raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 7.000 (oltre 200 di esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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