Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19507 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

G.E.D.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 34, n. 63/34/06 del 9 marzo 2006, depositata

il 23 marzo 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c., della causa svolta nella

Camera di consiglio del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa alla impugnazione di una cartella, contestata perchè notificata tardivamente e non preceduta dalla notifica dell’atto presupposto;

Considerato che il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata, per non aver ritenuto che l’unico legittimo contraddittore fosse il concessionario;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella” (Cass. n. 933 del 2009; v. anche Cass. nn. 22939 del 2007 e 369 del 2009, secondo le quali “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”).

Considerato che nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto correttamente applicazione del suddetto principio;

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere rigettato e che non debba provvedersi sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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