Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19507 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19507 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 18111-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017

BONAVITA SALVATORE;
– intimato –

4712

avverso la sentenza n. 5462/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2013 R.G.N.
11667/2008.

Data pubblicazione: 23/07/2018

RG.N. 18111/2014

RILEVATO

d

che con sentenza in data 12. 7. 2013 la Corte di Appello di Roma ha respinto
l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. , confermando la sentenza del Tribunale di
Roma che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con
Salvatore Bonavita nel periodo dal 10.12.2003 al 14.2.2004, “per ragioni di

personale inquadrato nell’area oprativa e addetto allo smistamento e trasporto presso
il Polo Corrispondenza Campania CMP di Napoli per sostituire personale assente con
diritto alla conservazione del posto” ai sensi dell’art. 1 del Dlgs n.368/2001.

Che la Corte di merito, confermando l’iter argomentativo del tribunale , ha ritenuto
infondato il motivo relativo al mancato accoglimento dell’eccezione di risoluzione per
mutuo consenso, ha poi ritenuto che la causale fosse generica , non consentendo di
verificare la concreta ricorrenza della necessità sostitutiva in assenza di precisazione
del compito specifico e dell’evento specifico correlato alla sostituzione di una persona
assente. Che inoltre la causale non consentiva di individuare il numero dei lavoratori
da sostituire , le loro mansioni, non presentando quegli “elementi ulteriori , rispetto
alla generica indicazione dell’esigenza sostitutiva.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro
motivi, poi illustrati con memoria .

E’ rimasto intimato il Bonavita.
CONSIDERATO

Che con il ricorso è denunciata:
1)La violazione e falsa applicazione dell’art.1372 c.c. in relazione all’art.360 c.1.n3
c.p.c. la violazione dell’art. 1362 e 1175 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte disatteso l’eccezione di risoluzione per
mutuo consenso tempestivamente formulata.
2)Ia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 del Igs n. 368 del 2001 in
relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c. per aver ritenuto erroneamente la genericità della
clausola appositiva del termine.
3) L’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ,oggetto di discussione tra le
parti , ai sensi dell’art.360c.1 n.5 c.p.c., nonché violazione dell’art.2967 c.c., e artt
253 e 420 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c., per non avere tenuto conto la

carattere sostitutivo,correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di

corte di merito delle reali deduzioni esposte dalla società in ordine alle giornate di
assenza, effettuate dal personale di ruolo nel periodo del contratto in esame, per
ferie fruite, come anche per malattie o ricovero ospedaliero, desumibili dai prospetti
prodotti e oggetto di prova testimoniale;
4)Ia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Igs n. 368 del 2001 e art.12 preleggi,
art.1362 c.c.,1419 c.c., in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c. : la sentenza avrebbe
erroneamente ritenuto che la violazione dell’art.1 del Dlgs n.368/2001 e della

mentre avrebbe dovuto escludere una volontà delle parti diretta a concludere
comunque il contratto, senza che potesse trovare applicazione il principio di cui
all’art.1419 c.2 c.p.c sulla nullità parziale.
5)La violazione ed omessa applicazione dell’art.32 legge n. 183/2000, in relazione
all’art.360 c.1.n.3 c.p.c., per avere la corte di merito omesso di applicare la nuova
disciplina sulle conseguenze risarcitorie, normativa di cui si era chiesta l’applicazione
nel giudizio di appello con le note depositate alla prima data utile, trattandosi di
appello redatto prima dell’entrata in vigore della legge citata.

Che il primo motivo è infondato e va pertanto rigettato. Questa Corte con la sentenza
a sezioni unite (cfr. Cass. 27/10/2016 n. 21691) ha rammentato che per quanto l’art.
1372, comma 1, c.c. stabilisca che il contratto può essere sciolto per mutuo consenso
o per cause ammesse dalla legge, tuttavia tale consenso sullo scioglimento del
rapporto deve essere espresso, oppure, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad
substantiam,deve

essere desumibile da comportamenti concludenti e che, con

riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, la mancata impugnazione della
clausola che fissa il termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il
rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento
omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti,
indicativi della volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti. Il relativo
giudizio attiene al merito della controversia (cfr Cass. 1° gennaio 2016, n. 1841 e 11
febbraio 2016, n. 2732) . Recentemente questa Corte con la sentenza n. 29781/2017
ha precisato ancora tale orientamento, al quale questo collegio intende dare
continuità, rilevando come non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti in
fatto della vicenda processuale solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la
correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia
consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza

conseguente nullità del termine non determinava la nullità dell’intero contratto,

diversa da quella utilizzata , quando questa non sia neppure minimamente sorretta o
sia addirittura smentita”.

Che poiché nel caso in esame la Corte d’appello ha applicato i principi di diritto fissati
dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando che oltre al decorso del tempo non erano
emersi elementi significativi atti a dimostrare la volontà di ritenere cessato il rapporto
ed ha ritenuto, con valutazione congruamente motivata, che non sia stata fornita la

riguardo formulate dalla ricorrente si risolvono nella proposizione di una diversa
valutazione del merito della causa, inammissibile in sede di giudizio di legittimità. (in I
termini recentemente oltre a quella già citata anche Cass. s.u. 16/11/2016 n.,
23698).

Che invece il secondo motivo di ricorso deve essere accolto. Secondo l’orientamento ‘
consolidato di questa Corte, che va confermato in assenza di ragioni argomentative
che non siano state già debitamente vagliate, “In tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione
di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. l, comma 2, l’onere di
specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la
trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità
della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in
cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione
produttiva specifica,occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve
considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento,
il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto
degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità” (cfr. Cass. 02/05/2011 n. 9602; Cass. 26/01/2010 n. 1577
e 1576 e recentemente Cass. 30/06/2016 n. 13467).

Che nel caso in esame la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra
enunciati, omettendo di prendere in considerazione, nel percorso motivazionale
seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e senza procedere alla

prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto, così che le censuré al

valutazione del grado di specificità delle ragioni indicate in tale contratto, così
sottraendosi all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione dallo stesso
emergenti al fine di delibarne l’effettiva sussistenza.

Che infatti la corte territoriale non ha motivato neanche in merito alla mancata
ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla società e diretti a dimostrare la real
sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, omettend

delle ragioni dedotte dalla società.

Che la sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, rigettato il primoi
motivo e rimanendo assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto, con rinvio della causa alla
Corte di Appello di Roma , in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame
del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385, terzo comma, c.p.c..

P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbiti il terzo, il quarto
ed il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte di appello di Roma in diversa composizione , anche sulle spese.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28.11. 2017

qualsiasi esame circa la idoneità o meno di tali istanze istruttorie a fornire la prov

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