Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19507 del 13/09/2010
Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.S.N., con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n.
50, presso l’Avv. Picone Giuseppe, rappresentata e difesa dall’Avv.
Candiano Mario, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro-
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari
depositato il 28 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.S.N. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti dal 9 novembre 1999 al 27 settembre 2007.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione è inammissibile sotto entrambi i profili.
Quanto alla violazione di legge, invero, la censura attiene alla valutazione della corte d’appello secondo la quale la posta in gioco sarebbe stata di minima entità e quindi ad un giudizio in fatto non censurabile sotto il richiamato profilo; in ogni caso il quesito è inammissibile posto che da per assodato proprio ciò che la Corte ha escluso e cioè che si trattasse di causa pensionistica “di rilevante interesse”.
Per quanto attiene al denunciato difetto di motivazione l’inammissibilità deriva dal difetto di autosufficienza del motivo, posto che si censura l’affermazione secondo cui la materia del contendere concerneva “differenze pensionistiche di limitatissimo ammontare” ma non si forniscono elementi atti a far ritenere incongrua l’affermazione.
E’ invece manifestamente fondato il secondo motivo con il quale si denuncia l’integrale compensazione delle spese che il giudice del merito ha motivato con il parziale accoglimento della domanda, Tale motivazione è invero incongrua in quanto può giustificare solo una compensazione parziale, non potendosi non attribuire alcuna conseguenza in termini di ristoro delle spese all’accoglimento, sia pure in parte, della domanda e quindi alla soccombenza della controparte.
Inammissibile è, infine, il motivo attinente alla dedotta incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2 in quanto non corredato dal quesito di diritto in violazione del disposto dell’art. 366-bis c.p.c. dal momento che “il tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando – non diversamente da quanto avveniva prima della riforma – la prospettazione di un motivo che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto (Sez. 3, Ordinanza n. 4072 del 21/02/2007).
Il ricorso deve dunque essere accolto nei termini indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto il Ministero condannato alla rifusione in ragione della metà delle spese processuali della fase di merito liquidate come in dispositivo, compensato il residuo.
L’accoglimento solo parziale del ricorso e solo in punto spese giustifica la compensazione nella misura dei due terzi delle spese di questa fase che per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione della metà delle spese processuali di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 445 per onorari, Euro 378 per diritti e Euro 50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di un terzo delle spese del giudizio di legittimità che per l’intero liquida in complessivi Euro 350, di cui Euro 250 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010