Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19507 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 09/09/2019, dep. 08/07/2021), n.19507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17357/2019 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma via Dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195 /2019 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 2 aprile 2019 e notificata il 9 aprile 2019.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.K., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 195/2019, emessa dalla Corte d’appello di Perugia, depositata il 2 aprile 2019 e notificata il 9 aprile, che ha confermato la decisione di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso – che, in quanto connessi l’uno all’altro, vanno esaminati congiuntamente – D.K. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 4,5,6, e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché l’omesso o erroneo esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non credibile la narrazione dei fatti che lo avrebbe determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti in pretese minacce ricevute dai sostenitori del partito politico opposto a quello in cui il richiedente svolgeva il ruolo di segretario.

1.2. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesimo neanche la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine.

2. I motivi sono fondati, limitatamente alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (ex plurimis, Cass. 05/02/2019, n. 3340). In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

2.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha, per contro, adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, per la loro genericità e lacunosità, e le censure sul punto – al di là di un’astratta disamina dei principi giuridici in materia – non offrono elementi di valutazione per superare tali conclusioni. Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

2.3. A diversa conclusione devesi, invece, pervenire per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato.

2.3.1. In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il ricorrente abbia allegato di temere per la sua incolumità, il giudice del merito è invero tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 21/10/2019, n. 26728; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255).

2.3.2. Nel caso concreto, per contro, la Corte d’appello – pur dando atto che l’istante aveva allegato di temere per la sua incolumità, a causa della situazione generale di insicurezza presente in Senegal (p. 2 della sentenza impugnata) – non ha effettuato alcun accertamento, con ricorso a fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, che la regione di provenienza dell’istante sia immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale. La Corte si e’, invero, limitata ad affermare che i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “non si ravvisano nel caso di specie”, senza in alcun modo indicare le fonti del suo convincimento.

3. Resta assorbito il quinto motivo, avente ad oggetto la protezione umanitaria.

4. L’accoglimento del primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, nei limiti suindicati, comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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