Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19507 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23380/2015 proposto da:

ACCEDO SPA, già INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA, in persona del

Responsabile Recupero Crediti Avv. T.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, SALITA DI POGGIO S. LORENZO 10, presso lo

studio dell’avvocato ALESSIA SANTOSTEFANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICA BITELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOVILLA SPA, in persona del suo presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, Comm. V.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, V.G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO BASILE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO FRANCHINA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2840/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Milano, pronunziando sull’appello proposto dalla Autovilla s.p.a. nei confronti di Neos Finance S.p.A., avverso la sentenza emessa il 2 maggio 2011 dal Tribunale di Monza, accogliendo il gravame, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Neos contro il decreto ingiuntivo emesso a suo carico ed a favore della Autovilla per l’importo di Euro 40.763,34, oltre accessori, a titolo di saldo sulle provvigioni straordinarie (c.d. rappel) maturate nell’anno 2007;

– l’opponente aveva dedotto la non debenza di alcun compenso provvisionale per l’anno 2007, nulla prevedendo in tale senso il contratto di convenzionamento per l’utilizzo di servizi finanziari stipulato nel 2003 tra le due società;

l’opposta, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito di essere stata remunerata da Neos sin dal 2004 (anno della prima applicazione della convenzione sottoscritta tra le parti) con il riconoscimento sia di provvigioni ordinarie (calcolate sui finanziamenti conclusi) che di provvigioni straordinarie (c.d. rappel) al raggiungimento di determinati volumi di finanziamento complessivo, come era accaduto anche nel 2007;

il Tribunale, rigettata l’eccezione di giudicato relativamente alla sentenza del Tribunale di Monza n. 2973/10 sollevata dalla parte opposta, aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna dell’Altavilla al pagamento delle spese processuali;

– la Corte d’appello, accogliendo invece l’eccezione di giudicato, ha ritenuto che, con la sentenza del Tribunale di Monza n. 2973 del 10 novembre 2010 (pronunciata nel giudizio di accertamento negativo introdotto dalla Neos per far constatare l’inesistenza di propri debiti nei confronti dell’Altavilla), il giudice dell’accertamento avesse esaminato specificamente la domanda riguardante gli importi provvisionali straordinari (c.d. rappel) relativi all’anno 2007, ed avesse concluso che, anche rispetto a questi importi, la Neos non avesse dimostrato di non essere debitrice, rigettando perciò la domanda di accertamento negativo;

– esaminato il contenuto della sentenza passata in giudicato, la Corte d’appello ha, a sua volta, concluso per la sussistenza del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo, sulla base dei medesimi fatti già accertati con detta sentenza;

– quindi, ha accolto integralmente l’appello, ha confermato il decreto ingiuntivo, ha affermato l’obbligo della Neos di restituire quanto ricevuto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado ed ha condannato la stessa Neos al pagamento delle spese del doppio grado;

– il ricorso è proposto con un solo motivo da ACCEDO s.p.a., già Intesa SanPaolo Personal Finance S.p.A. (società beneficiaria del corrispondente ramo di azienda a seguito della scissione parziale di Neos Finance s.p.a.);

– Altavilla s.p.a. si difende con controricorso;

– fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per avere il giudice ritenuto operante il giudicato esterno relativamente alla sentenza del Tribunale di Monza n. 2973/2010, pronunciata nel giudizio di accertamento negativo introdotto da Neos nei confronti di Altavilla, ritenendo vincolanti gli accertamenti di fatto contenuti in detta sentenza;

la ricorrente dà atto che nel giudizio di accertamento negativo la domanda riconvenzionale di Altavilla (volta ad ottenere il pagamento della stessa fattura n. (OMISSIS) oggetto del presente giudizio) è stata ritenuta rinunciata; quindi, ricapitolate le posizioni delle parti in quel giudizio, la ricorrente sostiene che sarebbero stati violati i principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata perchè tra i due giudizi, pur essendovi identità soggettiva, non vi sarebbe stata identità oggettiva, atteso che il primo si è limitato ad esaminare la domanda di accertamento negativo del credito mentre il secondo (cioè, il presente) afferisce alla domanda di accertamento degli elementi costitutivi del credito;

va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, per difetto di autosufficienza, sollevata dalla controricorrente per non avere la ricorrente riportato il contenuto della sentenza del cui giudicato si tratta;

infatti – pur non essendo sufficiente lo stralcio di motivazione riportato alla pag. 7 del ricorso (in quanto attinente solo alla questione della domanda riconvenzionale, non alla parte della motivazione che ha dato luogo al giudicato in contestazione) – la sentenza n. 2973/10 del Tribunale di Monza è indicata come allegata al ricorso e vi è effettivamente allegata come documento n. 14;

– questa modalità di richiamo e di produzione dell’atto su cui il ricorso è fondato può essere reputata, nel caso di specie, conforme al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, come interpretato nel Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF siglato il 17 dicembre 2015;

– il motivo è comunque infondato;

– come osserva la ricorrente, non vi è stato da parte del giudice della sentenza n. 2973/2010 alcun accertamento della pretesa creditoria di Autovilla;

– tuttavia, la sentenza qui impugnata non ha certo ritenuto che vi fosse un giudicato esterno sulla sussistenza del diritto di credito della detta società;

– piuttosto, la Corte d’appello si è limitata ad affermare la sussistenza di un giudicato avente ad oggetto questioni di fatto comuni ai due giudizi;

– su tali questioni ha riscontrato un giudicato sostanziale, richiamando il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale “In tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (cfr. già Cass. n. 10280/2000 e numerose altre conformi successive, tra cui anche Cass. S.U. n. 13916/06 e Cass. n. 3187/15, citata in sentenza);

– di questo principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione nel caso di specie;

il giudicato esterno infatti non riguarda sempre e soltanto, come sembra ritenere la ricorrente, la regola iuris da applicare ad una determinata pretesa, ma ben può riguardare (anche solo) fatti materiali, che si risolvano in valutazioni di stretto merito (cfr. Cass. n. 23483/10 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 2735/17), ma che siano comuni a più di un giudizio, purchè tra le stesse parti;

– l’unico limite a questo effetto estensivo del giudicato è costituito dallo stretto collegamento richiesto tra gli accertamenti di fatto di che trattasi e la decisione passata in giudicato; collegamento, che si esprime nel principio di diritto più volte enunciato da questa Corte nei seguenti termini: “Il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall’art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l’emanazione della pronuncia, precludendo l’esame di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l’azione ivi dispiegata abbia identici elementi costitutivi” (così di recente Cass. ord. n. 9954/17, ma cfr. già Cass. n. 9486/07);

– passando a trattare del rapporto tra i due giudizi de quibus, va condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui il giudicato di rigetto dell’accertamento negativo dell’esistenza di un determinato credito non comporta, di per sè, l’accertamento passato in giudicato dell’esistenza del credito corrispondente;

– ciò, in ragione del fatto che per conseguire questo secondo giudicato è necessario che sia fornita in giudizio la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito (cfr. Cass. n. 3374/07, ripetutamente citata in ricorso);

– tuttavia, non può escludersi che, per effetto delle dinamiche interne ad un determinato processo, la pronuncia di rigetto dell’accertamento negativo dell’esistenza di un credito si fondi su accertamenti di fatto, in sè, integranti elementi costitutivi del (l’asseritamente negato) diritto di credito;

– è cioè ben possibile che, in concreto, gli stessi elementi di fatto che dimostrano l’esistenza di una pretesa creditoria siano posti dal giudice a fondamento logico-giuridico del rigetto dell’accertamento dell’inesistenza del credito;

– la Corte d’appello di Milano ha ritenuto che ciò sia, appunto, accaduto nel caso di specie;

– non coglie nel segno, in senso contrario, l’ulteriore argomento della ricorrente secondo cui, nel giudizio concluso con la sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Monza si sarebbe indotto al rigetto della domanda di accertamento negativo solo per una generica carenza di prova: la Corte d’appello di Milano, nell’interpretare il giudicato sostanziale, ha dato conto di tutta una serie di fatti che in quel giudizio hanno costituito oggetto di specifico accertamento;

– si tratta dei fatti elencati, uno per uno, alle pagine 3-4 della sentenza, dai quali il giudice a quo ha desunto che il Tribunale di Monza ha compiuto un accertamento, passato in giudicato, in merito agli accordi intercorsi tra le parti riguardanti le provvigioni straordinarie (c.d. rappel), specificamente in riferimento alle provvigioni oggetto della fattura n. (OMISSIS);

– ha quindi constatato come questi fatti abbiano costituito presupposto logico-giuridico indispensabile della decisione;

– la constatazione è corretta, sia perchè, in concreto, coerente con dispositivo e motivazione della sentenza n. 2973/10 (cui anche questa Corte ha accesso: cfr. Cass. S.U. n. 24664/07 e n. 11501/08), sia perchè – se si prescindesse da detti accordi- non si spiegherebbe la decisione di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito;

– gli stessi elementi che hanno condotto a questo giudicato, così come accertati nel giudizio in cui si è formato, sono stati quindi reputati idonei da parte del giudice a quo ad integrare gli elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere in sede monitoria;

– questa conclusione non trova smentita nel giudicato (e non si pone nemmeno in contrasto col già citato precedente di cui a Cass. n. 3374/07) per la ragione – evidenziata anche dalla Corte d’appello- che nel giudizio concluso con la sentenza passata in giudicato Neos non è stata condannata al pagamento della somma di Euro 40.763,34, portata dalla fattura n. (OMISSIS), solo perchè la relativa domanda,- ivi avanzata in via riconvenzionale da Altavilla; è stata reputata rinunciata;

– va perciò escluso che, ponendo a fondamento della decisione qui impugnata, detti fatti, ritenuti coperti da giudicato esterno, la Corte d’appello sia incorsa nella violazione dei principi sui limiti oggettivi del giudicato, come sostiene la ricorrente;

– ogni altra censura svolta nel ricorso – specificamente quelle contenute nella seconda parte dell’illustrazione dell’unico motivo (da pag. 14 in poi) – attiene al giudizio di merito espresso dalla Corte d’appello, riguardante l’idoneità dei fatti coperti dal giudicato a fornire la prova della pretesa creditoria della società qui ricorrente;

siffatto giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se non ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, norma nemmeno invocata dalla ricorrente;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, nell’importo di Euro 6.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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