Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19506 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19506 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 14660-2017 proposto da:
GRANDONI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO CAVALLETTI;
– ricorrente contro
GEOFOR S.P.A. P.I.01153330509, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
Li nnmA, LUMI FARAVPLLT n,22 ) prgwk

-LudiVVt

ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato MICHELE MARIANI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 476/2017 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 20/04/2017;

59‘1

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato:

1. che la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile

aveva confermato il rigetto dell’impugnazione del licenziamento
intimato da Geofor s.p.a. a Fabio Grandoni pronunciato in sede
di cognizione sommaria.
La Corte territoriale rilevava che la sentenza di primo grado
era stata depositata il 22 marzo 2016 e comunicata dalla
cancelleria ai sensi dell’articolo 45 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile il 23 marzo 2016,
sicché l’impugnazione proposta con ricorso depositato il 4
maggio 2016 risultava tardiva proposta oltre i 30 giorni previsti
dall’ art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012.
Né ostava ad avviso della Corte d’appello il fatto che il
gravame fosse stato proposto ai sensi dell’articolo 433 c.p.c.
anziché sotto forma di reclamo, in quanto questo costituisce
l’unico mezzo di impugnazione avverso la sentenza pronunciata
all’esito del giudizio di opposizione individuato dalla legge 92
del 2012, senza alcuna facoltatività del rito;
2. che per la cassazione della sentenza Fabio Grandoni ha

proposto ricorso, ,3ffidato ad un motivo, cui ha resistito con
controricorso Geofor S.p.A. che ha depositato anche memoria
ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..
Considerato:

1. che a fondamento del ricorso Fabio Grandoni deduce la
violazione e/o errata applicazione dell’articolo 133 c.p.c.
secondo comma in combinato disposto con la legge numero 92
del 2012 e sostiene che la previsione introdotta con l’art. 45
Ric. 2017 n. 14660 sez. ML – ud. 07-06-2018
-2-

il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale che

del d.l. 90 del 2014 , secondo la quale le comunicazioni da
parte della cancelleria non sono idonee a far decorrere i termini
per le impugnazioni, avrebbe introdotto una previsione di
ordine generale, che ribadisce che per far decorrere il termine
breve è necessario l’impulso della controparte.

Questa Corte ha chiarito che il termine di trenta giorni per
il reclamo di cui all’art. 1, comma 58, della I. n. 92 del 2012,
decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento,
trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria
comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su
cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c., nella
parte in cui stabilisce che “la comunicazione non e’ idonea a
far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325
c.p.c”, in quanto attinente al regime generale della
comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (v.
da ultimo Cass. n. 6059 del 13/03/2018 e precedenti conformi
ivi richiamati, tra i quali v. Cass. n. 19177 del 28/09/2016).
3. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta
del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato
con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
4. che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza;

5.

che sussistono i presupposti per il versamento, da

parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228
P.Q.M.
Ric. 2017 n. 14660 sez. ML – ud. 07-06-2018
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2. che il ricorso non è fondato.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00
per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del

versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
7.6.2018

2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il

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