Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19505 del 23/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19505 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 27530-2007 proposto da:
GIAMPIERI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 35, presso lo studio
dell’avvocato CERASOLI FAUSTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BRUNETTI MARCO MARIA giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

ALLIANZ S.P.A. (gia’ LAVORO & SICURTA’ ASSIC. S.P.A.,
gia’ RAS S.P.A.) 05032630963, in persona dei
procuratori speciali Dott. ANDREA CERRETTI e Dott.ssa

1

Data pubblicazione: 23/08/2013

ANNA GENOVESE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO 73, presso lo studio dell’avvocato
FARGIONE VINCENZO MARIA, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente –

FABRETTI SIMONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 877/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/09/2006 R.G.N. 844/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato VINCENZO FARGIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Giampieri propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha
rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale
di Mantova, che aveva respinto le pretese risarcitorie da lui avanzate nei
confronti della S.p.A. Assicurazione Lavoro e Sicurtà e di Fabretti Simone,
proprietario dell’autovettura da lui condotta in occasione di un sinistro

Coppari Maria Luisa.
Resiste con controricorso Allianz S.p.A., succeduta alla S.p.A.
Assicurazione Lavoro e Sicurtà.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
avere ritenuto la sua assenza di responsabilità ed avere da questa
dedotto l’assenza di responsabilità del Fabretti, e formula i seguenti
quesiti di diritto: «Dica la Corte di Cassazione se la Corte di Appello di
Brescia ha o meno, nella sentenza impugnata, violato le disposizioni
dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. e se la sentenza impugnata andava
modificata congruamente sul punto decisivo della causa e cioè le modalità
di accadimento dell’incidente stradale, e se essa stessa motivazione è
contraddittoria, in relazione al fatto non controverso e cioè l’incidente
indicato espressamente in questo atto»; e «Dica la Corte di Cassazione se
la decisione del Tribunale Civile di Mantova riguardante le modalità di
accadimento dell’incidente stradale costituiscano giudicato formale e
sostanziale tra le parti in difetto di specifica impugnazione o eccezione sul
punto ed era precluso ai sensi dell’art. 324 CPC alla Corte di Appello di
Brescia modificare la statuizione».
1.1.- Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di
diritto richiesti dall’art. 366-bis, applicabile alla fattispecie trattandosi di
ricorso avverso sentenza depositata il 13/9/06. Nel primo quesito manca
l’indicazione del fatto specifico controverso mentre nel secondo non viene
indicata la ricostruzione dell’incidente effettuata dal Tribunale di Mantova.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
Giampieri formula il seguente quesito: «Dica la Corte di Cassazione se la
Corte di Appello di Brescia, nella sentenza impugnata, ha applicato

automobilistico avvenuto il 14/1/98, nel quale era deceduta la moglie

correttamente i principi di cui all’art. 2054 cc., 45 C.P. e 88 C.P. e 652
C.P.P. e se invece doveva essere tenuto conto del giudicato del Tribunale
Civile di Mantova sul fatto e la sentenza del Pretore penale di Mantova
doveva essere in diritto altrimenti qualificata né poteva costituire prova
dell’esimente della responsabilità del proprietario del veicolo e se era
necessario che la Corte tenesse conto degli elementi costituenti le cause
dell’incidente, occorso per eccessiva velocità sul terreno bagnato».

diritto, nel quale – a tacer d’altro – non si chiarisce quale sarebbe il
giudicato del Tribunale civile di Mantova sul fatto.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce la fondatezza del proprio
appello contro la sentenza di primo grado
3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in difetto di quesito di diritto o
della chiara indicazione del fatto controverso (non è infatti chiarito se si
lamenti una violazione di legge o un vizio di motivazione).
4.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 10.200, di cui C
10.000 per compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente
pagamento delle spese, liquidate in C 10.200, di cui C 10.000 per
compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 14 giugno 2013.

2.1.- Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA