Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19505 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6357-2009 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 111/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

29/06/07, depositato il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.C., con ricorso del 6 marzo 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 21 gennaio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Presidente del consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze – i quali, costituitisi nel giudizio, hanno concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.500,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2007, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il B. aveva adito la Corte: dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, con un ricorso avente ad oggetto la richiesta di ricalcolo di pensione; b) la Corte adita aveva deciso la causa sei anni dopo;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tre anni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.500,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita).

Considerato, preliminarmente, che il ricorso proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri è inammissibile, perchè la sostituzione della legittimazione del Presidente del consiglio dei ministri con quella del Ministro dell’economia e delle finanze – introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, con conseguente modificazione, in parte qua, della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, – ha effetto per i ricorsi in materia di equa riparazione proposti a far data dal 1^ gennaio 2007, e, nella specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto in data successiva;

che, tuttavia, tenuto conto della circostanza che il ricorso è stato proposto immediatamente dopo la introduzione della predetta sostituzione della legittimazione passiva, tale circostanza costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, il ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto; c) l’omessa pronuncia sulle spese della prima fase del giudizio di merito, conclusasi con la dichiarazione di incompetenza della Corte d’Appello di Firenze, del giudizio per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione e della seconda fase del giudizio di merito, conclusasi con la pronuncia del decreto impugnato dinanzi alla stessa Corte fiorentina dichiarata competente;

che il ricorso proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 2.250,00, per tre anni di irragionevole ritardo;

che, invece, la censura sub c) è inammissibile, perchè carente di autosufficienza, non avendo il ricorrente nè specificato alcunchè in ordine alle pregresse fasi processuali ed alla loro conclusione in punto spese, nè indicato di aver prodotto in questa sede alcun documento relativo a tali fasi ed alle relative pronunce;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 2.250,00 per tre anni di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.080,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà in favore del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibili il ricorso proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, compensando le spese relative, ed il terzo motivo del ricorso; accoglie i primi due motivi del ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.080,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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