Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19504 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

D.V., elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia

n. 19, presso l’avv. CUPPONE Fabrizio, rappresentata e difesa

dall’avv. Lebotti Raffaele, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 58/03/08, depositata il 12 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 58/03/08, depositata il 12 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento, per IVA, IRPEF ed IRAP relative al 1999, emesso nei confronti di D.V.. Il giudice d’appello ha ritenuto che fosse stato violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, poichè non vi è prova dell’avvenuta notifica del P.v.c. alla contribuente non risultando agli atti alcuna delega conferita dalla ricorrente al figlio nelle forme previste dalla legislazione tributaria.

La D. resiste con controricorso.

2. Premesso che il ricorso del Ministero è inammissibile per difetto di legittimazione, il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, con il quale si denuncia la violazione del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in quanto l’avviso di accertamento conterrebbe tutti gli elementi idonei a consentire alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, è anch’esso inammissibile, non contenendo l’indicazione riassuntiva e sintetica richiesta dall’art. 366 bis c.p.c..

4. Appare, invece, manifestamente fondato il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte del figlio della contribuente.

Premesso, in punto di fatto, che è pacifico in causa che il processo verbale de quo è stato sottoscritto e consegnato al figlio della contribuente, e posto che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento non si riferisce, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, adatti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza (per effetto di precedente notificazione o comunicazione, o, anche, ovviamente, per essere stati compiuti alla sua presenza ed a lui consegnati: cfr. Cass. n. 18073 del 2008), questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo il quale, là dove il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6, (richiamato, per le imposte sui redditi, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33) prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto dal contribuente o “da chi lo rappresenta”, indica semplicemente la persona addetta all’azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa (con la conseguenza, con riguardo alla fattispecie allora esaminata, che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della società oggetto dell’accertamento fiscale) (Cass. n. 635 del 2008).

5. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze (con compensazione delle spese) e, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato al par. 4, va accolto il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, inammissibili gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese.

Accoglie il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e dichiara inammissibili il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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