Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19504 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. III, 18/09/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27794-2019 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il signor F.A., cittadino nigeriano, impugnava la decisione di diniego della commissione Territoriale di riconoscimento della protezione internazionale sede di Roma che non aveva riconosciuto nessuna delle tre forme di protezione richieste per mancanza di credibilità delle vicende narrate.

Con Decreto di rigetto n. 15667/2019 del 14 agosto 2019, il Tribunale di Roma confermava la tesi della Commissione territoriale di Roma. Ha evidenziato che: ove volesse ritenersi veridica la narrazione, il timore riferito dal richiedente, ossia la convinzione di essere esposto a persecuzione da parte dei membri della società degli Ogboni, oltre a non integrare il rischio effettivo di subire una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose o razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, non è fondato su fatti concreti e verosimili e non trova alcun riscontro nelle fonti consultate. Trattasi, piuttosto di un racconto alimentato da fantasie diffuse in Nigeria tra la popolazione scarsamente alfabetizzata. La dedotta minaccia da parte di una setta segreta non assume affatto le caratteristiche di una forma di persecuzione da parte di soggetti non statuali a cui lo Stato non può e non vuole opporsi, poichè la società degli Ogboni è una sorte di associazione tesa ad acquistare e garantire potere politico ed economico che seleziona accuratamente i suoi membri. Le più accreditate fonti sulla Nigeria riferiscono che le sette legate a culti tradizionali sono bandite dalla costituzione e le attività violente sono vietate dalla legge e che, in linea di massima, salvo le associazioni legate ai campus universitari, le associazioni segrete e tradizionali non operano reclutamento forzato eport VASO 2017). In particolare per la setta degli Ogboni il reclutamento forzato dei suoi membri è un fenomeno che stato storicamente accertato solo negli anni 50, quando gli Ogboni erano in conflitto diretto con un altro gruppo, mentre oggi le posizioni all’interno della società non sono ereditarie e l’adesione rimane volontaria: nella maggior parte dei casi, gli individui deliberatamente e volontariamente si uniscono a queste società perchè ambiscono al potere, alle ricompense finanziarie e al successo. Sebbene nella fantasia popolare sia diffusa la convinzione che chiunque abbia successo nel mondo del lavoro o dell’istruzione sia coinvolto in qualche forma di stregoneria legata a queste sette, si deve sottolineare che studi scientifici di particolare serietà sostengono che le cosiddette uccisioni rituali siano in realtà ormai desuete, anche se la maggior parte dei nigeriani è convinta che siano ancora in uso, per via di una forte copertura mediatica locale sui presunti omicidi rituali, che però è basata soprattutto su dicerie infondate”.

Sul presupposto della non credibilità delle circostanze narrate, la mancanza di fondati rischi di condanna a morte o trattamento degradante derivante da una violenza generalizzata e la condizione di vulnerabilità, il Tribunale di Roma respingeva anche le domande di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. Ricorre avverso detta pronuncia il signor A.P. con 4 motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Contraddittorietà tra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte. Motivazione solo apparente. Omesso esame delle fonti informative. Si duole che il tribunale abbia fatto riferimento ad alcuni report senza neppure estrapolarne una riga, tale condotta equivale ad un’omissione della valutazione sulla condizione della Nigeria

3.2. Con il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Lamenta il ricorrente, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, l’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni, anche relative alla situazione socio-economica, del paese di origine del ricorrente.

3.3. Con il terzo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. “Il tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza. Omesso esame informativo delle fonti relativamente alla condizione socio economica della Nigeria.

Lamenta che il tribunale avrebbe errato perchè ha ritenuto che la protezione umanitaria non può essere concessa in quanto la vicenda del ricorrente non presenta profili di vulnerabilità, ne sono state allegate circostanze alla stregua delle quali poter ritenere che il ricorrente si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili che non consenta l’allontanamento dal territorio nazionale. Sulla base di tale premessa, il giudice ha ritenuto che la storia del ricorrente non consente di reperire riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria o ad una personale condizione di vulnerabilità e che lo stesso ricorrente non abbia offerto specifiche allegazioni in merito ad una condizione di povertà inemendabile o all’impossibilità di soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza in patria in violazione dei suoi diritti fondamentali.

4.1. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri di Cass. 8820/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso, a far data dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti il giudice del merito ha ritenuto che il ricorrente non sia stato in grado di indicare fondate e documentate ragioni che gli impedirebbero di fare rientro nel suo paese (cfr. decreto impugnato pag. 5, 6 e 7).

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Nel caso di specie il giudice del merito ha ritenuto che, oltre ad alcuni aspetti di inverosimiglianza e vaghezza del racconto rispetto alle minacce ricevute, era trascorso troppo tempo dal momento in cui aveva lasciato la casa del padre nel 2007 rispetto alla data dell’espatrio 2017. Ciò non consente di porre a motivo della partenza le ragioni riferite dal ricorrente. Ma anche ove volesse ritenersi veridica la narrazione il giudice del merito ha valutato che, il timore riferito dal richiedente, ossia la convinzione di essere esposto a persecuzione da parte dei membri della società degli Ogoni, oltre a non rientrare a integrare il rischio effettivo di subire una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale non è fondato su fatti concreti e verosimili e non trova alcun riscontro nelle fonti consultate.

Il secondo motivo è sia inammissibile per la sua apoditticità sia perchè il giudice del merito ha ritenuto che sulla base delle fonti aggiornate consultate, non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione di della protezione sussidiaria non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d’interesse.

4.2. Parimenti infondato è il terzo motivo con cui il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. i -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). Il giudice del merito ha con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico ampiamente motivato il diniego (cfr. pag. 6 del decreto impugnato).

Per quanto attiene, infine, alla deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente, tale circostanza è da sola giuridicamente insufficiente ai fini del giudizio di comparazione per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (che nel caso di specie è stata solo genericamente dedotta), condizione che non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Il Giudice del merito ha effettuato il giudizio di comparazione per valutare i fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità e li ha ritenuti inesistenti. Tale giudizio di fatto è insindacabile in questa sede.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l’intimata ha depositato solo un atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale pubblica udienza.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente;

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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