Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19504 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21539-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO NATALE giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.A., G.C.G.;

– intimati –

Nonchè da:

G.C.G., G.C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio

dell’avvocato MARIA IDA OREFICE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SAVERIO CHIAPPALONE giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO NATALE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1341/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

comunque rigetto del ricorso principale, assorbimento ricorso

incidentale condizionato e rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato DOMENICO NATALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Avendo G.C.A. e G.C.G. intimato ad P.A. sfratto per finita locazione contestualmente citandolo per convalida davanti al Tribunale di Vibo Valentia in relazione ad un contratto riguardante un immobile di tre vani adibito a esposizione di vetture e lo spiazzo antistante, il P. si opponeva e, in via riconvenzionale, presentava domande di accertamento di sua usucapione di una costruzione da lui edificata sul piazzale ed adibita ad autosalone e dell’area sottostante, di condanna al pagamento dell’indennità per migliorie, di condanna al risarcimento dei danni e di condanna al pagamento dell’indennità di avviamento. Mutato il rito, in memoria ex art. 426 c.p.c. i G.C. chiedevano risoluzione del contratto locatizio anche per inadempimento del P. e restituzione del fondo per comodato. Tutto questo venne a costituire il giudizio n. 1254/2005 R.G. dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

Frattanto il P. citava i G.C. per l’accertamento della sua usucapione di uno spiazzo di 644 metri quadri destinato ad esposizione per vendita di vetture, dell’area su cui aveva edificato l’autosalone, di un fondo adibito ad orto e di una casetta di risalente costruzione; e i convenuti si costituivano, proponendo a loro volta domanda riconvenzionale di condanna dell’attore al rilascio di tali beni. Di qui venne a costituirsi il thema decidendum del giudizio n. 2077/2006 R.G. dinanzi allo stesso Tribunale.

Riuniti i giudizi, il Tribunale decideva globalmente con la sentenza 25-27 marzo 2013. Con essa dichiarava inammissibili, perchè nuove, le domande proposte dai G.C. in memoria ex art. 426 c.p.c.; accertato il contratto di locazione relativo all’immobile di tre vani – destinato originariamente ad officina – e allo spiazzo antistante la sua porta, ne dichiarava la intervenuta scadenza in data 30 settembre 2008, condannando il P. al conseguente rilascio; accertato altresì un contratto di comodato stipulato il 6 ottobre 1994 e avente ad oggetto il piazzale adibito ad esposizione delle vetture di 400 metri quadri, ne dichiarava la cessazione condannando il P. al rilascio; rigettava la domanda di rivendica che riteneva avanzata dai G.C. quanto all’area in cui era stato costruito l’autosalone, all’orto e alla casetta, la domanda di usucapione proposta dal P., e le domande, sempre proposte dal P., di condanna dei G.C. all’indennità per migliorie e al risarcimento dei danni; accoglieva la domanda del P. di condanna di controparte a corrispondere l’indennità di avviamento, quantificata in Euro 2946,96, nonchè la domanda proposta dai G.C. ai sensi dell’art. 1591 c.c., con conseguente condanna del P. a pagare mensilmente la somma di Euro 162,72, oltre accessori a partire dal 30 settembre 2002 fino al rilascio, con detrazione dell’indennità di avviamento; infine compensava le spese per metà, condannando il P. a rifonderne l’altra metà a controparte.

2.1 Avendo proposto appello principale i G.C. e appello incidentale il P., la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 23-27 settembre 2014, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, ha condannato il P. al rilascio a controparte dell’area su cui egli aveva costruito l’autosalone e ha dichiarato usucapiti dal P. il fondo destinato ad orto e la casetta, confermando nel resto la sentenza di primo grado e compensando le spese processuali del secondo.

2.2 Ha presentato ricorso il P. sulla base di sei motivi, sui quali ha depositato anche memoria; sì sono difesi con controricorso i G.C., che hanno altresì presentato ricorso incidentale articolato in cinque motivi nonchè ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e fondato su unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale è infondato.

3.1.1 Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3 e nullità della citazione, nonchè nullità della sentenza per violazione degli artt. 113,112,115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 134 c.p.c. per assoluta mancanza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e altresì violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per indeterminatezza dell’oggetto e inidoneità a raggiungere il suo scopo relativamente alla condanna al “rilascio dell’immobile di tre vani a piano terra, individuati e non individuabili”.

Adduce il ricorrente che nell’atto di sfratto si fece riferimento al contratto di locazione del 18 ottobre 1972 in cui conduttore sarebbe stato P.C.; il giudice di prime cure avrebbe ritenuto provata la successione a quest’ultimo di P.A. in tale contratto in forza di una scrittura privata di integrazione del 29 luglio 1990, e riconosciuto pure la nullità della disdetta relativa ai locali destinati ad autosalone, ritenendola peraltro irrilevante poichè l’atto di citazione si sarebbe riferito al contratto del 18 ottobre 1972; avrebbe altresì ritenuta irrilevante la richiesta, presente nell’atto di citazione, del rilascio del autosalone, essendo attività connessa a quella di officina. Nel suo appello incidentale, l’attuale ricorrente avrebbe sotto questi profili censurata la sentenza per nullità della citazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 113,112,115 e 116, art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, artt. 2697 e 1406 c.c. per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda, giacchè il Tribunale avrebbe ritenuto successore nel contratto P.A. senza che vi fosse prova di ciò, non tenendo in conto l’effettuato accertamento di un contratto – autonomo rispetto a quello del 18 ottobre 1972 in cui conduttore era P.C. – stipulato con P.A. e decorrente dal 1971 e non tenendo altresì in conto ulteriori ragioni probatorie (ricorso, pagina 38). Da ciò discenderebbe il difetto di legittimazione passiva del ricorrente. I motivi proposti nell’appello incidentale, che sarebbero stati “riassunti nella premessa” del ricorso, afferma il ricorrente che “devono intendersi qui richiamati” e “riproposti come motivi del presente ricorso per i profili pertinenti e rilevanti”.

A ciò fanno seguito critiche alla motivazione della sentenza d’appello, che sarebbe errata, affetta da patente irragionevolezza, non mostrerebbe quale sia il suo percorso logico, sarebbe apodittica e apparente.

Si censura inoltre la sentenza suddetta per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, “perchè è stata omessa ogni valutazione delle prove contrarie, rilevanti e decisive”, individuate in interrogatori formali non resi, testimonianze, documenti e prova logica.

Infine, il ricorrente lamenta la mancata individuazione nella sentenza dei tre vani dell’immobile oggetto di condanna al rilascio, non determinabili perchè sussisterebbero “nella stessa area diversi immobili”.

3.1.2 Dalla esposizione, appositamente dettagliata, del contenuto del motivo emerge inequivocamente la sua inammissibilità. Invero, in esso viene riversato un contenuto multiplo ed eterogeneo, in cui a critiche direttamente fattuali in relazione alle risultanze del compendio probatorio, di cui il ricorrente offre una valutazione alternativa – e non è certo privo di significanza il richiamo, d’altronde palesemente generico in quanto affida al giudice di legittimità di evincerne i “profili pertinenti e rilevanti”, a tutti i motivi dell’appello incidentale si congiungono censure di rito in termini di art. 112 c.p.c. e di insufficiente determinazione del contenuto della condanna, nonchè censure, peraltro ibride tra il testo vigente e quello previgente dell’art. 360, comma 1, n. 5, attinenti alla conformazione della motivazione della sentenza impugnata. Si tratta, dunque, di un motivo espresso con modalità palesemente inammissibili, in quanto confliggenti con il fondamentale canone della specificità, venendo in esso creata una commistione di doglianze ontologicamente differenti (a prescindere dalla loro compatibilità con i confini della giurisdizione di questa Suprema Corte).

3.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, degli artt. 112, 115, 163, 342 e 345 c.p.c. e art. 2697 c.c.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie avanzate dal P., aventi ad oggetto l’acquisizione di ulteriore documentazione da un procedimento penale sortito da denuncia-querela per reati di falsità in riferimento a un foglio che sarebbe stato firmato in bianco – procedimento, questo, sfociato in archiviazione – e l’ammissione di prove testimoniali, ritenendo tali istanze tardive in quanto proposte soltanto nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e non nell’atto d’appello. Ciò non corrisponderebbe a quanto risulta dagli atti: nell’appello incidentale, il P. aveva prodotto gli atti del procedimento penale di cui in data 10 giugno 2013 fu chiesta l’archiviazione essendo maturata la prescrizione dei reati di cui agli artt. 485 e 486 c.p. contestati a G.C.G., e aveva chiesto l’acquisizione del fascicolo penale nonchè l’escussione dei testi M.A., C.B. e Gi.Gr., istanze che avrebbero dovuto essere ammesse ex art. 345 c.p.c.

La Corte territoriale ha effettivamente negato l’accoglimento delle istanze istruttorie del P. qualificandole inammissibili perchè non proposte nell’atto d’appello (motivazione, pagina 10), laddove esse, invece, erano state proposte proprio nell’atto d’appello incidentale del P. (cfr. pagina 42 del ricorso). Peraltro, il motivo in esame si limita, appunto, a denunciare la dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie discesa da una non corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c., senza peraltro specificare nè il contenuto dei documenti nè le circostanze che avrebbero composto il capitolato sul quale si sarebbero dovuti escutere i testimoni. Il motivo, a tacer d’altro, rimane pertanto generico, non consentendo affatto di apprendere quale interesse concreto avrebbe avuto il P. all’accoglimento di tali sue istanze.

3.3.1 Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè omesso esame di fatto controverso e decisivo “in relazione” all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

In sintesi, qui si adduce che il giudice d’appello avrebbe ritenuto che il P. non abbia dimostrato il preteso abusivo riempimento della scrittura del 29 gennaio 1984, e avrebbe concluso nel senso che sarebbe pacifico che il capannone adibito ad autosalone non rientrava nel contratto di locazione, per cui sarebbe stato costruito sopra un terreno concesso in comodato. Ma la decisione del giudice d’appello sarebbe chiaramente errata, ingiusta e contrastante con le richieste istruttorie, le prove acquisite, i documenti e le eccezioni proposte a difesa del P. (ricorso, pagina 44). A questo inquadramento censorio fanno seguito molteplici argomentazioni tutte vertenti sui risultati probatori (ricorso, pagine 45-54), lamentandone altresì l’omesso esame da parte del giudice d’appello, per concludere proprio nel senso che quest’ultimo “ha completamente omesso l’esame delle predette prove dei fatti risultanti dagli atti, rilevanti e decisivi”, e altresì che “sulla base dei predetti motivi, prove ed elementi la scrittura deve essere dichiarata inefficace” e la sentenza annullata.

3.3.2 Questo esteso motivo, a ben guardare, non rientra nei limiti della cognizione del giudice di legittimità, in quanto, attraverso un’ampia illustrazione di una valutazione alternativa del compendio probatorio, persegue in sostanza, inammissibilmente, un terzo grado di merito in ordine alla formazione dell’accordo racchiuso nella scrittura del 9 gennaio 1984: e quanto mai significativa al riguardo è proprio la conclusione del motivo, che esplicitamente richiede a questa Suprema Corte di operare una valutazione probatoria allo scopo di annullare la sentenza (“sulla base dei predetti motivi, prove ed elementi la scrittura deve essere dichiarata inefficace e la sentenza conseguentemente annullata”: ricorso, pagina 54).

D’altronde – si rileva meramente ad abundantiam – l’oggetto della perseguita valutazione alternativa del compendio probatorio appare identificabile in quel che peraltro, con evidente contraddittorietà, fin dal principio del motivo lo stesso ricorrente qualifica “pacifico”, cioè che “il riempimento della scrittura” sarebbe avvenuto contra pacta (ricorso, pagina 44).

3.4 I quarto motivo lamenta nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “nonchè per omessa pronuncia, esame dei motivi di appello e le risultanze processuali” (sic).

Il motivo presenta un duplice contenuto.

3.4.1 I giudice d’appello, in primis, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato laddove ha condannato il P. al rilascio a controparte dell’area su cui fu costruito l’autosalone. I G.C. avrebbero chiesto il rilascio dell’autosalone perchè locato nel 1972 a P.C., e ciò sia nell’intimazione di sfratto sia nell’atto d’appello, in quest’ultimo chiedendo di “condannare l’appellato al rilascio…del capannone adibito ad autosalone con adiacente spiazzo…per scadenza o risoluzione del contratto di locazione”. Nonostante ciò, la corte territoriale avrebbe ritenuto provato un rapporto di comodato, e al riguardo il ricorrente obietta che controparte non ha chiesto il rilascio per comodato.

Questa censura di ultrapetizione si fonda evidentemente sull’asserto che i G.C. abbiano chiesto il rilascio dell’autosalone ponendo quale causa petendi il contratto locatizio stipulato nel 1972 con P.C., laddove la Corte d’appello ha concesso il rilascio ponendo a sua base un contratto di comodato. In realtà, il ricorrente tenta di schivare un dato del tutto evidente e incontestabile, cioè il fatto che furono instaurati dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, come già più sopra si è evidenziato descrivendo lo svolgimento del processo, due distinti giudizi: il giudizio n. 1254/2005 R.G., frutto della iniziativa di sfratto dei G.C., e il giudizio n. 2077/2006 R.G., avviato dallo stesso P.. E quando il Tribunale decise, i giudizi erano riuniti: da entrambi i suddetti, quindi, è derivato il devolutum al giudice d’appello.

Ciò è stato espressamente rimarcato dalla corte territoriale, rilevando che il giudizio originato dallo sfratto per finita locazione fu appunto instaurato dai G.C. e l’altro – di poco successivo – giudizio fu invece originato dall’iniziativa del P. per far valere la sua pretesa usucapione, proponendovi controparte domanda riconvenzionale di rilascio degli stessi beni che l’attore adduceva fossero da lui usucapiti (motivazione della sentenza impugnata, pagina 11). Precisamente, nel giudizio avviato dal P. (come emerge anche dal ricorso, a pagina 7), l’attore chiese che fosse dichiarata a suo favore l’usucapione dei seguenti beni: il terreno di 644 metri quadri adibito a disposizione per vendita delle vetture; il terreno di 176 metri quadri “su cui aveva eseguito una costruzione adibita ad autosalone”; il terreno di circa 481 metri quadri adibito a orto; e infine “una casetta di vecchia costruzione” di circa 28 metri quadri. In questo giudizio i G.C. si costituirono, chiedendo (come ancora espone pure il ricorso, a pagina 8) di dichiarare inammissibile o di rigettare la domanda attorea “e, in accoglimento della riconvenzionale, condannare il P.A. a rilasciare in favore dei concludenti i loro beni immobili da lui indebitamente rivendicati e detenuti senza titolo”.

Nell’atto di appello incidentale, il P. lamentò l’omesso accoglimento della domanda di usucapione; e nell’atto d’appello principale i G.C. (v. ancora il ricorso, a pagina 23) tra l’altro lamentavano, a loro volta, l’omessa condanna al rilascio dei beni in loro favore “in esito al rigetto dell’avversa domanda di usucapione” proposta dal P. nel giudizio n. 2077/2006 R.G. di primo grado, identificando proprio i beni come “terreno su cui sorge l’autosalone”, “porzione di terreno adibita a orto” e “casetta di vecchia costruzione”. E gli appellanti principali addussero che il Tribunale erroneamente aveva “qualificato l’azione proposta come azione reale di revindica, mentre essa era azione personale di rilascio da violazione della causa ed esaurita funzione dei negozi giuridici”.

A fronte di ciò, la corte territoriale (motivazione, pagine 12-13) ha ritenuto erronea la qualificazione data dal primo giudice all’azione suddetta dei G.C. come rivendica ex articolo 948 c.c. – e dunque gravata di probatio diabolica -, e ha rilevato che sia il diritto di proprietà vantato dai G.C. sia la detenzione del P. sui beni de quibus (“terreno su cui sorge l’autosalone”, “porzione di terreno adibita a orto” e “casetta di vecchia costruzione”), secondo quanto addotto dagli appellanti principali, sarebbero stati desumibili da una scrittura del 9 gennaio 1984 (la scrittura cui è stato dedicato, si nota per inciso, l’antecedente motivo, peraltro in modo inammissibile). Di questa scrittura il P. aveva dapprima disconosciuto la sua sottoscrizione, ma poi aveva riconosciuto quest’ultima negando di avere però concordato il testo con la controparte, e sostenendo di avere consegnato la carta ai G.C. sottoscritta in bianco, e che questa sarebbe stata da loro indebitamente compilata (motivazione della sentenza, pagina 13). In tale scrittura, ha evidenziato ancora la corte territoriale (motivazione, ibidem), i G.C. dichiarano di permettere che il P. chieda “licenza edilizia per la costruzione di un capannone” e a sua volta il P. rinuncia ad ogni indennità conseguente alla costruzione del capannone “che resterà di proprietà” dei G.C.. La corte allora, ritenuto che il P. non abbia provato l’abusivo riempimento del foglio secondo la sua prospettazione da lui consegnato sottoscritto ma in bianco – da ciò venendo a cadere ogni doglianza del P. sulla validità appunto dell’accordo del 9 gennaio 1984 tra lui e i G.C. -, ha qualificato la scrittura in questione “riconoscimento del diritto domenicale” in capo ai G.C. (motivazione, pagina 14), e, per determinare il titolo di detenzione del P., non potendo risultare rientrante nel contratto locatizio, ha identificato quest’ultimo, in difetto di altra alternativa, come derivante da contratto di comodato senza termine di durata (motivazione, pagine 14-15): di qui la condanna del P. al rilascio dei beni cui attiene la scrittura, cioè l’autosalone e l’area cui è acceduto.

Dall’iter, appena analizzato, che la corte territoriale ha percorso (e ben esternato mediante una motivazione chiara e congrua) discende allora, con evidenza, che la corte non è incorsa in ultrapetizione, avendo invece operato – avvalendosi correttamente del suo potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati e quindi oggetto della controversia, potere-dovere nel caso di specie senza dubbio sussistente, non essendosi formato alcun giudicato interno essendo ancora, quando il giudice d’appello ha deciso, in piena discussione le conseguenze giuridiche dei fatti stessi (su questo potere strumentale alla decisione di cui dispone il giudice d’appello cfr. Cass. sez. 3, 3 luglio 2014 n. 15223, Cass. sez. lav. 1 dicembre 2010 n. 24339, Cass. sez. 3, 20 ottobre 2010 n. 21561, Cass. sez. 3, 16 gennaio 2006 n. 726 e Cass. sez. lav., 23 dicembre 2003 n. 19679) – una qualificazione giuridica della domanda riconvenzionale proposta dai G.C. nella causa instaurata dal P., qualificazione che ha riformato quella per cui aveva invece optato il giudice di prime cure: secondo il giudice di primo grado, si è trattato di una azione reale (rivendica), mentre secondo il giudice di secondo grado si tratta di un’azione obbligatoria, fondata su un contratto di comodato a tempo indeterminato, contratto che ha legittimato la detenzione da parte del P. quale comodatario fino a quando i concedenti si sono avvalsi della loro facoltà di richiesta come delineata dall’art. 1810 c.c.

Non sussiste pertanto violazione dell’art. 112 c.p.c., onde la prima censura racchiusa nel motivo in esame risulta infondata.

3.4.2 La seconda censura evincibile dal motivo adduce omessa pronuncia sulla domanda di usucapione dell’area di esposizione delle auto; qui il ricorrente aggiunge, inoltre, una doglianza nel senso che nell’area di esposizione rientrerebbe anche la superficie di 644 metri quadri, oggetto della domanda di usucapione, ma la sentenza non avrebbe indicato se il rilascio dell’area di esposizione concerne l’area oggetto del comodato, ovvero l’area di 400 metri quadri in cui furono realizzati gazebo; peraltro “dalla sentenza sembrerebbe che sia stato disposto il rilascio di tutta l’area di esposizione”. Di qui una riproposizione da parte del ricorrente della denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., con l’aggiunta dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1803 e 1810 c.c.

Anzitutto, non può non rilevarsi la conformazione inammissibile di questo submotivo, che miscela profili processuali con pretese violazioni di norme sostanziali. Il suo contenuto – si nota ad abundantiam – è per di più confuso, considerato anche il fatto che lo stesso ricorrente, dopo avere asserito l’incertezza del contenuto della condanna, conclude nel senso che “dalla sentenza sembrerebbe che sia stato disposto il rilascio di tutta l’area di esposizione”: vale a dire, in realtà la sentenza non ha lasciato dubbi sul contenuto della condanna al rilascio.

3.5 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 118 (sic), art. 1140 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, nonchè n. 5 per omesso esame di fatti decisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

La sostanza di questo motivo risiede nella affermazione che il giudice d’appello “avrebbe dovuto dichiarare” l’usucapione come chiesto dal P., e cioè di tutti gli immobili oggetto della sua domanda: a sostegno di tale asserto, il motivo dispiega (pagine 58-61 del ricorso) argomentazioni fattuali, che lo conducono alla inammissibilità.

3.6 Il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 1282 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si adduce che il ricorrente “è stato condannato al pagamento dei canoni con gli interessi legali fino all’effettivo rilascio”, e che è “pacifico” che gli stessi locatori “hanno rifiutato il pagamento dei canoni, che il P. comunque versava su un libretto a loro disposizione”: vi sarebbe stata quindi mora accipiendi, per cui il P. non doveva essere condannato a pagare gli interessi da ritardato pagamento; e “sul punto” il ricorrente “ha proposto appello per i motivi sopra riportati, da intendersi anche qui riportati, sui quali la Corte ha omesso ogni pronuncia” (ricorso, pagine 61-62).

Il motivo, così conformato, patisce inammissibilità, sia per assoluta genericità (come dimostra il globale riferimento ai motivi “riportati”), sia per non completa autosufficienza, sia – oramai ad abundantiam – per l’intreccio di argomenti fattuali: e la mancanza di autosufficienza, in ispecie, emerge non solo nella esposizione del motivo, ma anche dalla antecedente premessa fornita dal ricorso sullo svolgimento del processo.

In particolare, in tale premessa (pagina 33 del ricorso) si enuncia che nell’appello incidentale si era proposto motivo “in relazione alla condanna al pagamento degli interessi sui canoni”, così illustrandolo: “Risulta in atti il rifiuto di ricevere i canoni di locazione da parte della locatrice, rifiuto che viene confermato nell’atto di intimazione di sfratto. Risultano anche i ripetuti tentativi del P. di avere i dati necessari per provvedere al pagamento e al deposito delle somme a nome della locatrice. La mancata ricezione dei canoni non è certamente dipesa da fatto e colpa del P., il quale pertanto non può essere condannato al pagamento degli interessi”. Evidente è, appunto, la carenza di autosufficienza di una simile esposizione, che non indica da quali “atti” risulterebbe il rifiuto della locatrice di ricevere i canoni di locazione, nè identifica la fonte da cui risulterebbero altresì “i ripetuti tentativi del P.” cui fa riferimento.

Nè poi, nell’illustrazione del motivo, viene meno tale impostazione assertiva e dunque non autosufficiente, adducendosi soltanto che “è pacifico per espressa ammissione degli stessi locatori nell’atto di citazione che gli stessi hanno rifiutato il pagamento dei canoni” – senza indicare specificamente come una siffatta “espressa ammissione” sarebbe stata formulata -, e richiamando tout court l'”appello per i motivi sopra riportati”, che sono poi quelli in modo assolutamente generico richiamati nella premessa relativa allo svolgimento del processo come già si è constatato.

Il motivo, quindi, risulta inammissibile.

In conclusione, il ricorso principale proposto da P.A. deve essere rigettato, e ciò assorbe il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del suo quarto motivo proposto dai G.C..

4. Il ricorso incidentale non condizionato proposto dai suddetti e articolato in cinque motivi deve invece essere esaminato, e risulta anch’esso infondato.

4.1 Il motivo sub A denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112,346 e 329 c.p.c., per avere il giudice d’appello pronunciato ultra petita in ordine alla usucapione della casetta e dell’orto, senza che tali domande fossero state proposte o riproposte.

Il motivo è anzitutto privo di autosufficienza perchè non indica le conclusioni dell’atto d’appello incidentale da cui deriverebbe la mancata (ri)proposizione di tali domande. E inoltre, nella premessa del controricorso dedicata alla descrizione dello svolgimento del processo (precisamente, a pagina 7), dopo avere illustrato il contenuto dell’appello principale da loro proposto, i G.C. hanno dato atto che il P. “si costituiva per contestare l’appello formulando le seguenti conclusioni come di seguito”; però “di seguito” il controricorso passa direttamente alla sintesi del contenuto della sentenza della Corte d’appello.

Ad abundantiam, poi, si nota che nella parte della motivazione della sentenza d’appello riportata in controricorso, la corte territoriale reputa riproposta la domanda di usucapione (e ciò corrisponde all’effettivo contenuto della pagina 10 della motivazione della sentenza qui impugnata). Il motivo critica altresì per mancanza di specificità le precisate conclusioni del P. in sede d’appello (cfr. sentenza impugnata, pagina 2): ma ciò chiaramente non esime i ricorrenti incidentali dal rispetto del requisito della autosufficienza nella loro doglianza, a prescindere dal fatto che le precisate conclusioni dell’appellante, per essere intese, non possono non essere contestualizzate nel corpo dell’atto d’appello.

4.2 I motivo sub B lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112,346 e 329 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della Corte d’appello in ordine al rilascio dell’orto e della casetta come chiesto dai G.C..

Questo motivo è ictu oculi manifestamente infondato, dal momento che proprio in relazione a tali beni il giudice d’appello ha dichiarato la usucapione del P., entro tali limiti accogliendo infatti l’appello incidentale. L’accoglimento di tale domanda antipodale ha incluso, logicamente, il rigetto della domanda de qua.

4.3 n motivo sub C denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 112,346 e 329 c.p.c. per omesso esame del punto decisivo sulle “conseguenze della mancata riproposizione e diversità nelle conclusioni” relative alla domanda di usucapione avente ad oggetto l’orto e la casetta.

Il motivo ripropone, in sostanza, quello che era già stato addotto sub A, ed è peraltro inammissibile perchè si conforma in una commistione tra un preteso vizio motivazionale (per di più rapportato ad una questione di diritto, mentre incide esclusivamente in ordine all’esternazione degli accertamenti fattuali) e un preteso error in procedendo.

4.4 Il motivo sub D denuncia, ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 1141,1158 e 1165 c.c. e omesso esame di punto decisivo sull’animus del P. “nel rapporto materiale con porzioni enucleate del fondo avente “natura unitaria del compendio immobiliare””, come risulterebbe dalla c.t.u. espletata nel primo grado e richiamata dalla stessa corte territoriale.

In questo motivo, in sostanza, viene contestata la sussistenza dei presupposti dell’usucapione; ma la doglianza, come la precedente, patisce inammissibilità perchè miscela elementi eterogenei: qui una pretesa violazione di norme sostanziali con un preteso vizio motivazionale. Per di più, in sostanza, la censura confuta in punto di fatto l’accoglimento della domanda di usucapione, che d’altronde – si nota meramente ad abundantiam – la corte territoriale ha motivato anche con riferimento alla natura unitaria del compendio immobiliare (motivazione, pagina 15).

4.5 Il motivo sub E, infine, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice d’appello compensato le spese. Ciò perchè le domande proposte dal P. avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili o comunque respinte, e altresì perchè, nel merito, la pronuncia “appare sproporzionata e ingiusta”.

Il motivo è duplice.

Per quanto concerne, allora, la prima doglianza, identificabile nella censura del parziale accoglimento, in sostanza, delle domande del P., si ripropone implicitamente ma evidentemente quanto addotto nei motivi precedenti.

In secondo luogo, si introduce un mero asserto generico di violazione di legge, senza indicare in che cosa consisterebbe, effettivamente, la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. D’altronde la corte territoriale ha correttamente esplicitato di avere disposto la compensazione per “il parziale accoglimento di entrambi i gravami” (motivazione, pagina 16): e la soccombenza reciproca costituisce la fattispecie, per così dire, classica – e l’unica individuata dall’art. 92 c.p.c., comma 2, che per il resto (ricorrenza dei “giusti motivi”) è sostanzialmente norma in bianco che il giudice dovrà colmare nel caso concreto – della compensazione delle spese processuali.

Il motivo, pertanto, non gode di alcuna fondatezza.

In conclusione, anche il ricorso incidentale non condizionato deve essere rigettato.

Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue, per la reciproca soccombenza, l’integrale compensazione delle spese processuali del presente grado.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1 bis stesso articolo.

PQM

 

Rigetta i ricorsi, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e compensa le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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