Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19503 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6251-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2009 della COMM. TRIB. REG. della

BASILICATA, depositata il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 19/3/09 esponendo quanto segue.

A seguito di avviso di rettifica IVA per l’anno di imposta (OMISSIS), notificato il 28.12.2001 a D.M.V. e resosi definitivo per mancata impugnazione, l’Ufficio provvedeva alla iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta e non versata. La relativa cartella di pagamento veniva notificata in data 10.4.2003.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Matera chiedendo l’annullamento dell’avviso di rettifica perchè infondato nel merito nonchè illegittimo in quanto l’Ufficio non aveva formulato l’invito previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 4.

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria provinciale di Matera accoglieva il ricorso con motivazione identica a quella contenuta in altre sentenze, relative a ricorsi proposti dallo stesso contribuente, ma aventi oggetto diverso.

Proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza impugnata, si pronunciava ancora una volta nel merito dell’avviso di rettifica, divenuto ormai definitivo, riportando motivazione analoga a quella degli altri contenziosi, riguardanti atti impositivi tempestivamente impugnati, e non esprimendosi sulla definitività dell’avviso di rettifica. Il giudice di appello riteneva inoltre che l’iscrizione a ruolo fosse viziata a causa dell’omessa dimostrazione da parte dell’Ufficio dell’invio al contribuente dell’invito a comparire D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 4.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia “omessa pronuncia su motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Lamenta la ricorrente che la Commissione tributaria regionale della Basilicata, nonostante fosse stato formulato dall’Ufficio specifico motivo di appello volto a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado avverso l’avviso di rettifica regolarmente notificato e non impugnato nei termini, aveva omesso di pronunciarsi su detto motivo, decidendo nel merito e confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la ripresa a tassazione dei maggiori ricavi accertati.

2. Il motivo è fondato.

Con l’atto di appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Basilicata l’Agenzia della Entrate ha dedotto che non poteva essere contestato nel merito l’avviso di rettifica in quanto il contribuente non aveva proposto ricorso nei confronti dello stesso. La cartella di pagamento – quale atto consequenziale all’avviso di rettifica resosi definitivo per mancata impugnazione – avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e per motivi di diritto.

A fronte di tale specifico motivo di appello, involgente una questione pregiudiziale, la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi, esaminando nel merito la fondatezza dell’avviso di rettifica senza assumere posizione in ordine alla dedotta definitività dell’atto per mancata impugnazione. La sentenza impugnata è dunque affetta da nullità per vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c..

3. Stante l’accertata nullità della sentenza impugnata, restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 14, nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, per essere, nella specie, preclusa al contribuente la contestuale impugnazione di cartella di pagamento e avviso di rettifica, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 218 del 1997, art. 6, non essendo prevista la sanzione della nullità dell’iscrizione a ruolo nel caso di mancata convocazione del contribuente per la definizione dell’istanza di accertamento con adesione.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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