Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19503 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19503 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 27148-2007 proposto da:
CS ELETTROIMPIANTI UMBRO 01839240544, in persona del
Presidente Legale Rappresentante sig.SILVANO CATANIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNA GRECIA
13, presso lo studio dell’avvocato DI LASCIO
SEBASTIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
TADDEO FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SOLFANELLI & FRUSI S.N.C.;
– intimato –

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Data pubblicazione: 23/08/2013

sul ricorso 31131-2007 proposto da:
SOLFANELLI & FRUSI S.N.C. 03659440485, in persona del
legale rappresentante pro tempore sig. MASSIMO
SOLFANELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato

FLAMINI PIER LUIGI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CS ELETTROIMPIANTI UMBRO ;

intimato

avverso la sentenza n. 352/2006 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 18/09/2006 R.G.N. 680/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato.

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ROSSI GUIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Elettroimpianti Umbro propone ricorso per cassazione,
fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di
Perugia che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Perugia, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo da esso proposta
nei confronti della Solfanelli e Frusi s.n.c. per il corrispettivo di lavori di
modifica di un quadro elettrico.

motivo di ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi proposti contro la stessa
sentenza.
2.- Il ricorrente ha depositato un atto di nomina di nuovo difensore e
di costituzione in giudizio, datato 18/1/12, con procura a margine, del
quale non può tenersi alcun conto. Il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc.
civ., secondo cui la procura può anche essere apposta a margine della
memoria di nomina del nuovo difensore, si applica infatti solo ai giudizi
instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, con la
conseguenza che, per gli altri, la procura speciale non può essere
rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal

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controricorso.

3.- La Corte di Appello di Perugia ha ritenuto che il Consorzio debba
rispondere dei lavori commissionati dal falsus procurator Giuseppe Luna
in virtù del principio della tutela dell’affidamento incolpevole posto dal
terzo nella reale esistenza di un potere di rappresentanza.
Sotto il profilo della violazione di legge, con il primo motivo, il
Consorzio ricorrente deduce che, essendo il contratto connesso con un
appalto ad Ente Pubblico, la procura avrebbe dovuto essere conferita per
iscritto, e lamenta che la Corte di Appello abbia ignorato, senza
motivazione, tale difesa.
3.1.- Il primo motivo è inammissibile. Il Consorzio, il qule
rimprovera alla Corte di Appello di avere completamente ignorato, senza
motivazione, il motivo di difesa fondato sull’art. 1392 cod. civ., non
riporta testualmente gli scritti difensivi dove tale difesa sarebbe stata
formulata né indica dove trovarli, tra gli atti di causa.

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La Solfanelli e Frusi resiste con controricorso, proponendo altresì un

4.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il
Consorzio censura la sentenza nella parte in cui assume che il Luna
avrebbe agito quale suo apparente rappresentante.
4.1.- Il mezzo è inammissibile per la mancanza del momento di
sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie
trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 18/9/06. Se poi si
ritenesse che il momento di sintesi possa rinvenirsi nell’ultimo paragrafo

si dà atto (alle pagg. 7 e 8) delle numerose prove orali e documentali che
inducono la Corte di Appello a ritenere che il Luna fosse apparente
rappresentante del Consorzio.
5.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
ricorrente principale deduce che mancherebbe, da parte sua, un
comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole
convincimento che il potere rappresentativo sia stato effettivamente
conferito.
5.1.- Il terzo motivo è infondato. In sentenza si dà atto della
disponibilità, da parte del Luna, del fax e della carta intestata del
Consorzio (pag. 8), il che equivale ad affermare l’esistenza di un
comportamento colposo del Consorzio tale da ingenerare nel terzo il
ragionevole convincimento che il potere rappresentativo sia stato
effettivamente conferito.
6.- Con il quarto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
ricorrente censura la sentenza in quanto non avrebbe dato alcun rilievo al
riconoscimento di debito del Luna.
6.1.- I l quarto motivo è inammissibile, non essendo riportato il
preteso riconoscimento di debito, considerato che in sentenza si parla
delle deposizioni dei fratelli Luna e non specificamente di quella di
Giuseppe Luna.
7.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
8.- Il ricorso principale va dunque rigettato e l’incidentale dichiarato
assorbito, con la condanna del ricorrente principale al pagamento delle
spese, liquidate in C 2.700, di cui C 2.500 per compenso, oltre accessori
di legge.

PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito

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del motivo, il mezzo sarebbe comunque infondato, in quanto in sentenza

l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese,
liquidate in C 2.700, di cui C 2.500 per compenso, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

civile, il 14 giugno 2013.

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