Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19503 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19503 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA

sul ricorso 579-2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE
MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente contro
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. P.I.05779661007,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n.25/B, presso lo

Data pubblicazione: 23/07/2018

(17

studio degli avvocati GIOVANNI G. GENTILE, e IOLANDA
GENTILE che la rappresentano e difendono unitamente e
disgiuntamente all’ avvocato FRANCESCA COVONE, ;
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 3612/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato che:

1. l’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.)
ha proposto ricorso con unico motivo avverso la sentenza della
Corte d’appello di Roma che ha respinto l’impugnazione
avanzata dall’Istituto contro la sentenza del Tribunale della
stessa città che aveva dichiarato non dovuti i contributi e
sanzioni richiesti a titolo di indennità di maternità con la
cartella di pagamento opposta dalla TERNA – RETE ELETTRICA
NAZIONALE SOCIETA’ PER AZIONI (società sorta a seguito del
d.lgs. n. 79/1999 di liberalizzazione del settore elettrico). La
Corte capitolina ha ritenuto, con riferimento all’obbligo della
società opponente, appartenente al gruppo E.N.E.L. S.p.A., che
l’art. 6 della I. n. 138/1943, che esonera l’I.N.P.S. dal
pagamento dell’indennità di malattia quando il datore di lavoro
à tenuto, in base a contratto collettivo, a corrispondere la
retribuzione durante la malattia del dipendente, fosse
applicabile anche all’indennità di maternità, con la conseguente
insussistenza dell’obbligo di versamento della relativa
contribuzione all’I.N.P.S.;

Ric. 2017 n. 00579 sez. ML – ud. 07-06-2018
-2-

ROMA, depositata il 24/06/2016;

2. TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA’ PER
AZIONI ha resistito con controricorso, proponendo ricorso
incidentale, illustrato anche con memoria.
Cnnsidennte che:.
1.

con l’unico motivo di censura ; l’IN1 2S

denuncia

(conv. con I. n. 133/2008), degli artt. 22, c. 2 e 79 d.lgs.
151/2001 e 6 I. n. 138/1943 e dell’art. 1 , c. 1. DPR 145/1965
e dell’art. 1 I. 104/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prima delle
due disposizioni citate, che nell’interpretare autenticamente
l’art. 6 cit. ha previsto che «i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con
conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono
tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto
medesimo», si applicasse anche ai trattamenti e ai contributi
per maternità, con la conseguenza che, avendo il successivo
comma 2, lett. a), dell’art. 20 cit. previsto l’obbligo per «le
imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali
privatizzate e a capitale misto» di versare «la contribuzione per
maternità» soltanto «a decorrere dal 10 gennaio 2009»,
nessuna contribuzione a tale titolo poteva

richiedere per

il periodo precedente;
2. il motivo è fondato: questa Corte ha già avuto modo di
chiarire che le società che, come l’odierna controricorrente,
derivano la loro genesi dal processo di trasformazione
dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della contribuzione per
maternità anche per il periodo anteriore all’1.1.2009,
nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle
Ric. 2017 n. 00579 sez. ML – ud. 07-06-2018
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violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, d.l. n. 112/2008

lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi
l’esonero previsto dall’art. 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n.
133/2008), con riferimento ai contributi per malattia, in favore
dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai
lavoratori la relativa indennità (cfr. Cass. n. 15394 del 2017, e

resa proprio con riferimento alla medesima società oggi
controricorrente);
3. a supporto di tale conclusione si

è sottolineato che

l’obbligo, per tali società, di corrispondere ai propri dipendenti
il trattamento di maternità discende dai contratti collettivi, e
non già dall’art. 1, d.P.R. n. 145/1965, che deve ritenersi
disposizione ormai priva di efficacia diretta, in quanto legata
necessariamente all’esistenza dell’ente pubblico economico
denominato Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, già venuto
meno a seguito della sua trasformazione in società per azioni,
per effetto del d.l. n. 333/1992, e poi ulteriormente scomposto
in più società a seguito della liberalizzazione del mercato
elettrico realizzata dalla legge delega n. 128/1999 e dal
successivo d.lgs. n. 79/1999, resa necessaria dal rispetto degli
obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE;
3.1. si è, quindi, richiamato il principio che informa la
materia degli obblighi contributivi delle società partecipate da
enti pubblici che questa Corte di cassazione ha più volte

recentemente affermato e che si compendia nell’affermazione
secondo cui nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del
versamento dei contributi previdenziali può discendere dalla
origine di tali soggetti, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al
pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione
pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli
Ric. 2017 n. 00579 sez. ML – ud. 07-06-2018
-4-

successive conformi, tra cui da ultimo Cass. n. 8861 del 2018,

strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza
di- una disciplina derogatoria rispetto ; a quella propria dello
schema societario, la mera- partecipazione – pur maggioritaria,
ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico (in tal senso
Cass. n. 8591/2017 a proposito dei contributi per cassa

27213/2013);
3.2. si è, infine, ribadito – sulla scorta di Cass. S.U. n.
10232 del 2003 e di Corte cost. n. 47 del 2008 – che il
fondamento della previdenza sociale sta nel principio di
solidarietà e che il concetto di sinallagma, inteso quale
equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla
rappresentazione del sistema previdenziale, accompagnandosi
all’apporto contributivo delle categorie interessate il costante
intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà
generale, con la conseguenza che, non esistendo tra
prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione
causale e ben potendo dunque persistere l’obbligazione
contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per
tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale
non sia tenuto a certe prestazioni, il rinvio ai criteri previsti per
l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per
le malattie, contenuto nell’art. 15, I. n. 1204/1971, in tema di
corresponsione dell’indennità di maternità, non consente di per

sé di estendere ai contributi per la maternità l’esonero
dall’obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti a
versare l’indennità di malattia.
3.3. Nei medesimi arresti si è poi aggiunto che dalle
statuizioni di Cass. S.U. n. 10232 del 2003, così come quelle di
Corte cost. n. 47 del 2008, è dato ricavare un principio di
carattere generale relativo alla natura sostanzialmente
Ric. 2017 n. 00579 sez. ML – ud. 07-06-2018
-5-

integrazione guadagni; Cass. n. 4274/2016; Cass.

impositiva della contribuzione previdenziale pubblica ed
all’assenza di logiche .di _stretta correlazione tra obbligo
contributivo e prestazione alla stessa sottese;
3.4. per altro verso, l’individuazione delle previsioni
contrattuali collettive quali fonti esclusive dell’obbligo di

società controricorrente assolve al compito di giustificare la
persistenza di tale obbligazione a seguito del venir meno
dell’efficacia precettiva del disposto dell’art. 1, d.P.R. n.
145/1965: trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e non
più legale, il suo adempimento non può logicamente essere
invocato dall’odierna controricorrente al fine di garantirsi
l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali relativi
all’indennità di maternità.
3.5. E’ stato poi ritenuto manifestamente infondato il
dubbio di legittimità costituzionale argomentato da parte
controricorrente sul presupposto di una disparità di
trattamento tra le società derivate dalla trasformazione
dall’ente pubblico e quelle generatesi dello scorporo delle
prime: tale dubbio, infatti, trae origine dal presupposto che
l’art. 1, d.P.R. n. 145/1965 continuasse a trovare applicazione
anche alle società derivanti dalla c.d. prima privatizzazione,
laddove si è visto che la sua efficacia precettiva deve ritenersi
venuta meno a seguito della trasformazione ciell’FI , IFL in
società per azioni.

3.6. In applicazione di tali rilievi, si è escluso che possa
trarsi dall’art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, cit., alcun indizio
circa la volontà del legislatore di assoggettare le società
rivenienti dal processo di trasformazione dell’ENEL al
pagamento dei contributi per maternità solo a far data dal
1°.1.2009, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata:
Ric. 2017 n. 00579 sez. ML – ud. 07-06-2018
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corresponsione dell’indennità di maternità da parte della

tale obbligo, infatti, doveva ritenersi immanente al sistema in
ragione dei— rilievi di ordine sistematico dianzi enunciati,
restando naturalmente salva la facoltà del legislatore di
renderlo manifesto attraverso un’apposita disposizione di legge
a carattere meramente ricognitivo (cfr. in , -tal senso, tra le

2007);
3.7. neppure possono desumersi argomenti contrari
dall’art. 3, comma 2, I. n. 218/1990, che, oltre i diritti quesiti,
ha fatto salvi «gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla
originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza», giacché
tale disposizione, originariamente introdotta per i dipendenti
degli enti creditizi e successivamente estesa anche ai
dipendenti dell’ENEL in virtù del d.l. n. 198/1993 (conv. con I.
292/1993), si riferisce espressamente ed esclusivamente alle
situazioni giuridiche dei dipendenti degli enti pubblici oggetto di
trasformazione in soggetti di diritto privato e non può in alcun
modo costituire la base normativa per attribuire situazioni di
vantaggio in favore dei loro datori di lavoro.
4. La controricorrente non prospetta argomenti nuovi che
possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va
data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento dei
principi affermati, da intendersi qui, nella loro più ampia
esposizione, richiamate ex art. 113 disp. att. cod. proc. civs,

sono integralmente condivise dal Collegio offrendo, altresì,
adeguata risposta a tutte le questioni specificamente sollevate
in sede di memoria.
5. In coerenza con la soluzione già adottata negli arresti n.
4270 del 2018 e n. 8857 del 2018, già sopra richiamata/.deve
inoltre dichiararsi inammissibile per carenza di interesse il
ricorso incidentale condizionato con cui la società deduce
Ric. 2017 n. 00579 sez. ML – ud. 07-06-2018
-7-

tante, Corte cost. nn. 230 del 2016, 346 del 201-0, 401 del

violazione degli art. 112, 277 primo c., 276 secondo c. c.p.c. e
conseguente nullità della sentenza, dolendosi del mancato
esame dell’eccezione di giudicato in relazione a giudizi aventi lo
stesso oggetto intercorsi tra le medesime parti e inerenti a
contributi per maternità riferiti- a periodi diversi da quello

implicitamente ritenuta assorbita dal giudice del merito nella
pronuncia di accoglimento, riproponibile nel giudizio di rinvio e
rispetto alla quale non è ravvisabile soccombenza (sul punto
Cass. Sez. n. 3796 del 15/02/2008e molte altre successive
conformi : “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso
incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel
giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite,
avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre
questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso
di accoglimento del ricorso principale, possono essere
riproposte davanti al giudice di rinvio”);
5.1. né rileva che tale questione attinente il giudicato sia
logicamente preliminare al merito della causa affrontato dalla
Corte d’appello, come sottolineato da Tema nella memoria,
considerato che la sentenza di merito risulta fondata sulla c.d.
ragione più liquida, governata dal criterio dell’evidenza (cfr.
Cass., Sez. Un., 18/11/2015, n. 23542; Cass., 20/3/2015, n.
5724; Cass., 17/3/2015, n. 5264; Cass., Sez. Un.,

12/12/2014, n. 26242; Cass., 16/5/2006, n. 11356). In
e-relazione all’ eccezione di giudicato in argomento non quindi in
realtà nella specie ravvisabile alcun rigetto implicito, essendo
essa rimasta viceversa meramente assorbita ( cfr. Cass.,
27/12/2013, n. 28663 e Cass. Sez. Un. 25/5/2018 n. 13195),
diversamente da quanto sarebbe avvenuto se la decisione
fosse stata adottata in base all’ordine di trattazione delle
Ric. 2017 n. 00579 sez. ML – ud. 07-06-2018
-8-

oggetto del presente giudizio. Si tratta di questione

questioni ex art. 276 c.p.c. comportante il rigetto implicito di
ogni altra questione pregiudiziale o preliminare rispetto a
quella accolta ( cfr. Cass., 19/4/2018, n. 8571; Cass., Sez.
Un., 12/5/2017, n. 11799 ).
6. Il ricorso principale, pertanto, va accolto e la sentenza

in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto
enunciati, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
7. All’inammissibilità del ricorso incidentale fa seguito ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 la
sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
P. Q. M.
accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il
ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al
ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrenteincide.,,ntale, dell’ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
7.6.2018

impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma,

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